da pintu84 il gio nov 17, 2011 10:06 am
Gara del 13/11/2011 GIOVANILE RIMINI - COLONNELLA RIMINI
IL GIUDICE SPORTIVO
- Letti gli atti ufficiali
- Ritenuto che al 22' del secondo tempo, dopo la realizzazione di una
"rete", da parte della soc. ASD Colonnella Rimini il sig. Renzi
Roberto, All. soc. ACD Giovanile Rimini, entrava nel terreno di gioco,
senza autorizzazione, proferendo frasi offensive ed ingiuriose rivolte
all'arbitro che notificava al medesimo il provvedimento disciplinare
"dell'allontanamento" dal terreno. L'arbitro veniva immediatamente
raggiunto ed "accerchiato" da alcuni giocatore della soc. ACD Giovanile
Rimini che con veemenza protestavano. A questo punto il direttore
di gara veniva affrontato direttamente dal Renzi Roberto che,
ponendogli le mani sul petto, lo spintonava più volte costringendolo
a indietreggiare; in tale frangente veniva chiamato il capitano della
squadra ospitante invitandolo ad intervenire nei confronti del Renzi
Roberto che si rifiutava di uscire dal terreno di gioco. Perseverando
detta situazione e comportamento, l'arbitro dopo aver preavvertito
il capitano dichiarava la sospensione dirigendosi verso gli spogliatoi.
Durante il percorso l'arbitro si avvedeva che un giocatore
era rimasto a terra e, pertanto, si dirigeva verso costui per sincerarsi
delle sue condizioni. Veniva immediatamente raggiunto dal Renzi
che, reiterando frasi ingiuriose ed offensive, colpiva violentemente
l'arbitro con uno schiaffo causandogli stordimento, forte dolo
re all'occhio e copiosa perdita di sangue dalla ferita allo zigomo.
In seguito l'arbitro era costretto a recarsi all'ospedale per le cu
re ed accertamenti del caso. Nel frangete descritto,solo l'intervento
dei dirigenti e giocatori della soc. ospite consentiva al diretto
re di gara di recarsi nello spogliatoio nonostante i reiterati tentatativi
di aggressione del Renzi Roberto e il rifiuto manifestato palesemente
dal sig. Guidi Paolo di aprire la porta del medesimo locale
Solamente l'intervento della Forza Pubblica ha consentito all'arbitro
di lasciare l'impianto sportivo alle ore 16.40.
- Ritenuta la gravità dei comportamenti descritti, lontani dai canoni
sportivi che devono animare le competizioni soprattutto dilettantistiche
nonchè contrari all'etica ed ai regolamenti FIGC
- Visti gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
- Di omologare la gara con il seguente risultato:
ACD GIOVANILE RIMINI 0
ASD COLONNELLA 3
per responsabilità soggettiva ed oggettiva in relazione ai fatti che
hanno prodotto la sospensione della gara medesima
- Di comminare l'ammenda di Euro 300,00 per responsabilità oggettiva
in relazione ai fatti che hanno prodotto la sospensione della gara
medesima
- Di inibire fino al 12 Novembre 2016 il sig. Renzi Roberto - all. soc
ACD Giovanile Rimini - per i fatti sopra descritti. Recidivo.
- Valutata la gravità dell'episodio, quale emerge, vuoi dalla proditorietà
dell'aggressione, vuoi dalla particolare violenza del gesto, il
Giudice Sportivo, PROPONE alla Presidenza Federale che venga dichiarata,
nei confronti dello stesso sig. Renzi Roberto, la preclusione
in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- Di inibire fino al 30 Aprile 2012 il sig. Guidi Paolo Dir. soc. ACD
Giovanile Rimini, per i fatti sopra descritti. Recidivo. (Già inibito
fino al 29/02/2012)
- Di squalificare fino al 31/12/2011 il giocatore Badara Alioune, capitano
della soc. ACD Giovanile Rimini per non essersi adoperato
fattivamente nonostante l'esplicito invito del direttore di gara.
-- gio nov 17, 2011 9:09 am --
A sostegno di quanto ha detto il collega OldReferee, questo era successo la settimana precedente.....Penso non ci sia bisogno di ulteriori commenti....
Gara del 6/11/2011 GIOVANILE RIMINI - MONTESCUDO
IL GIUDICE SPORTIVO
- Letti gli atti ufficiali
- Letto il reclamo proposto dalla soc. ASD Montescudo
- Rilevato la regolarità procedurale del reclamo
- Riscontrato che nella distinta di gara della soc. ACD Giovanile Rimini
è indicato al n. 3 il giocatotre FABBRI MASSIMILIANO
- Rilevato che l'arbitro, a fine gara ed a seguito di richiesta specifica
della soc. ASD Montescudo, constatava che il giocatore contraddistinto
con il n. 3 non era Fabbri Massimiliano ma il sig. BETI ALDO
- Rilevato che il Beti Aldo ha preso parte alla gara senza essere
indicato nella distinta nonchè utilizzando altra "identità"
- Ritenuto che tale comportamento sia gravemente antisportivo e contra
rio alle norme della FIGC
- Visti gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
- Di omologare la gara con il seguente punteggio:
ACD GIOVANILE RIMINI 0
ASD MONTESCUDO 3
- Di inibire Pellegrino Giovanna - Dir.Acc. soc. ACD Giovanile Rimini
fino al 29/02/2012 per comportamento antisportivo
- Di inibire Guidi Paolo - Presidente della soc. ACD Giovanile Rimini
presente alla gara in qualità di assistente dell'arbitro, fino al
29/02/2012 per comportamento antisportivo
- Di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società ACD Giovanile Rimini
- Di squalificare fino al 31/01/2012 il giocatore Beti Aldo per
comportamento antisportivo
- Di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati