FIGC CRER
A CARICO DI SOCIETA’ (PROMOZIONE)
AMMENDA
Euro 700,00 FOLGORE BAGNO
Propri sostenitori in campo avverso rivolgevano espressioni di discriminazione
razziale nei confronti di un calciatore di colore, inoltre rivolgevano cori contro le
Forze dell'ordine. Durante tutta la gara una persona riconducibile alla Soc. Folgore
rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI SOCIETA’ (PRIMA C.)
AMMENDA
Euro 600,00 BOBBIESE
Per tutta la durata della gara un gruppo di sostenitori della soc. BOBBIESE
rivolgevano nei confronti dell'arbitro espressioni offensive e minacce. A fine gara,
mentre l'arbitro si dirigeva negli spogliatoi, prima di accedere all'interno dei locali,
i medesimi sostenitori reiteravano gli insulti e le minacce. Uno di questi inseguiva il
direttore di gara fino all'ingresso della porta dello spogliatoio attingendolo con sputi
e colpendolo alla nuca. L' Arbitro giunto all'interno dello spogliatoio chiamava i
carabinieri che giungevano sul posto con due automontate che tutelavano l'incolumita' del
direttore di gara. L'arbitro veniva scortato nei pressi dell'autovettura ma, nonostante
la presenza dei militari, sostenitori della soc. ospitante reiteravano gli insulti e le
minacce. Uno di essi si avvicinava alla vettura del direttore di gara e con un oggetto
contundente segnava un graffio di circa 20 cm. alla carrozzeria dell'autovettura
dell'arbitro. Il direttore di gara veniva scortato per circa 20 km. dai militari
dell'arma dei carabinieri. A fine gara sostenitori della soc. BOBBIESE impedivano
l'accesso allo spogliatoio del direttore di gara all'osservatore arbitrale nonostante
l'esibizione della propria tessera federale.
AMMONIZIONE
Si pongono a carico della soc. BOBBIESE i danni arrecati all'autovettura
dell'arbitro, se ed in quanto richiesti
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO (PRIMA C.)
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
MAURIZI PIETRO (BOBBIESE)
Per comportamento non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario.
Espulso rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. Inoltre metteva le
mani sul petto del direttore di gara facendo una lieve pressione senza procurare danni
fisici.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO (PRIMA C.)
SQUALIFICA PER TRE GARE
BISOTTI ANDREA (BOBBIESE)
A fine gara insultava l'arbitro.
ROCCA DANIELE (BOBBIESE)
A fine gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell'arbitro.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 300,00 VIAROLESE
A fine gara propri giocatori, avvicinavano l'arbitro, insultandolo e
minacciandolo. Chiudevano anche il cancello d'uscita, che veniva riaperto all'arrivo dei
carabinieri, chiamati dall'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO ( PRIMA )
SQUALIFICA PER OTTO GARE
PIOMBO ANDREA (BOSCO)
Mentre l'arbitro si accingeva a notificare un provvedimento disciplinare nei
confronti di un calciatore, il PIOMBO avvicinava l'arbitro e lo spintonava in modo non
violento, poi ostacolava il passaggio. Successivamente bloccava entrambe le braccia del
direttore di gara , provocandogli temporaneo dolore, impedendogli di comminare il
provvedimento disciplinare. Inoltre avvicinava l'arbitro testa contro testa proferendo
frasi intimidatorie.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO ( JUNIORES )
SQUALIFICA PER OTTO GARE
CENSI ALESSANDRO (CLASSE)
Per comportamento non regolamentare. Espulso, avvicinava l'arbitro e lo
spintonava in modo violento con entrambe le mani sulla spalla destra facendolo cadere a
terra procurandogli forte dolore.
FIGC PARMA
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 29/ 4/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 29/ 4/2012 AUDACE - TIZZANO VAL PARMA
Il Giudice sportivo territoriale sciogliendo la riserva di cui al
C.U. n.44 del 03/05/2012, valutando quanto riportato nel supplemento
di Rapporto ha rilevato quanto segue:
a fine gara vi è stata l'intrusione sul terreno di giuoco di una
persona non identificata che proferiva espressioni ingiuriose ed
offensive all'indirizzo del direttore di gara. La medesima persona,
che durante la gara stazionava dietro la panchina della Soc. AUDACE,
aveva offeso ed ingiuriato l'arbitro per tutto l'arco della partita e
protestato in continuazione in merito al suo operato.
Successivamente mentre arbitro e calciatori si avviavano verso gli
spogliatoi, non appena varcato il cancelletto d'uscita dal terreno di
giuoco venivano a contatto con un gruppetto di 5/6 sostenitori della
Soc. AUDACE ed in quel frangente uno di costoro interrompeva il
cammino dell'arbitro urtandolo con un vigoroso colpo di petto, senza
procurargli dolore, proferendo nel contempo espressioni minacciose,
offensive e scurrili al suo indirizzo.
Nel parapiglia venutosi a creare fra pubblico e calciatori delle due
squadre, l'arbitro veniva raggiunto da un calcio al polpaccio Sx che
anche in questo caso non gli procurava eccessivo dolore ma lasciava il
segno della punta della scarpa che lo aveva colpito.
A questo punto il direttore di gara cercava di salvaguardare la
propria incolumità e si dirigeva velocemente verso lo spogliatoio, non
potendo ovviamente soffermarsi per individuare l'autore del gesto ed
afferma contestualmente di non essere in grado di identificare alcun
tesserato coinvolto nei fatti descritti; raggiunto lo spogliatoio si
chiudeva al suo interno e ne usciva circa un'ora dopo quando la
situazione era ragionevolmente tornata alla normalità.
Osserva il Giudice sportivo territoriale che alla luce dei fatti
accaduti non si può prescindere dalla responsabilità oggettiva della
Soc. AUDACE la quale non ha provveduto a creare una condizione di
sicurezza per i partecipanti alla gara, vista la dislocazione logisti-
ca degli spogliatoi rispetto al campo di giuoco, il cui raggiungimento
prevede il passaggio attraverso uno spazio di dominio pubblico.
Viene inoltre ascritta alla Soc. AUDACE la responsabilità di non aver
ottemperato a quanto previsto dall'Art.65 delle N.O.I.F. in materia di
"Assistenza agli ufficiali di gara".
P.Q.M.
conseguentemente agli accadimenti succitati si delibera:
a) di omologare il risultato conseguito sul campo, ovvero,
AUDACE - TIZZANO VAL PARMA 1 - 2;
b) di comminare congiuntamente alla Soc. AUDACE per i fatti contestati
l’Ammenda (con Diffida)di Euro 300,00.
