LEONINA SPORT A.S.D. - PRO SETTE
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 225 del 19.01.2017
- Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società PRO SETTE a seguito di tempestivo preannuncio con il
quale di deduce che la gara di cui in epigrafe sarebbe stata sospesa dall'arbitro per un presunto
comportamento minaccioso e violento di un proprio singolo calciatore NUNZI Fabrizio.
- La reclamante rivela una serie di accadimenti che hanno portato il proprio tesserato a protestare
violentemente contro l'arbitro il quale provvedeva alla sua espulsione. Nel corpo del reclamo, la società PRO
SETTE afferma che il Sig. NUNZI Fabrizio "perdeva la testa", ed in maniera deplorevole e deprecabile
faceva cadere i cartellini del direttore di gara colpendolo sulla mano e facendo ciò gli sfiorava il volto senza
conseguenze.
- La reclamante ritiene che l'arbitro immotivatamente prendeva la decisione di sospendere la gara.
La società PRO SETTE precisa che non ci sono stati altri atti di violenza e tutto è tornato alla normalità
anche in presenza della Forza Pubblica richiesta dall'arbitro.
- Per l'effetto chiede che la gara in epigrafe debba essere ripetuta in quanto non sussistevano le reali
condizioni per sospenderla .
L'arbitro, tra l'altro, era tenuto ad attenersi all'art. 64 delle NOIF.
- Il reclamo è totalmente infondato.
- Infatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del condotta gravemente sleale e sentito
l'arbitro,questi ha confermato con supplemento di rapporto quanto accaduto.
- Con C.U. n. 225 del 19.01.2017 il calciatore NUNZI Fabrizio (PRO SETTE) è stato da questo Organo
Giudicante squalificato fino al 31.12.2019 per la seguente motivazione: "in seguito ad un provvedimento di
ammonizione assunto dall'arbitro nei suoi confronti, protestava proferendo espressione blasfema. Alla
notifica del provvedimento disciplinare colpiva il direttore di gara sulle mani facendogli cadere a terra il
taccuino e, subito, gli dava una manata sulla mandibola destra procurandogli forte dolore".
- La Corte Sportiva di Appello Territoriale con C.U. n. 286 del 24.02.2017 ha ridotto parzialmente la
squalifica fino al 30.06.2019.
- Dato il persistere del dolore l'arbitro ricorreva a cure mediche con diagnosi di trauma contusivo tempore
mandibolare dx con prognosi di gg. 3 s.c.
- In virtù a quanto sopra riportato
DELIBERA
a) Di respingere il reclamo
b) Di infliggere alla società PRO SETTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -
3.
c) Di irrogare alla società PRO SETTE l'ammenda di euro 150,00 (perché propri sostenitori prima dell'inizio
della gara e successivamente nel corso della stessa facevano esplodere alcuni petardi che, tuttavia, non
provocavano conseguenze).
La tassa reclamo va addebitata.
Scusate l'ignoranza ma cos'è la 64 delle NOIF.?