Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 29/02/2012 al Sig. MODESTI LUCIANO (CHIAVARI CALCIO CAPERANA)
Allontanato al 15 del s.t. poiché al seguito dell'espulsione del portiere della propria squadra entrava sul terreno di giuoco dirigendosi in modo esagitato verso il giovane direttore di gara al quale appoggiava le mani sul petto e, spingendolo lievemente, contestava la decisone arbitrale rivolgendogli frasi offensive e minacciose dell'integrità fisica. Inoltre al termine della gara, rientrava sul terreno di giuoco, tentando di avvicinarsi al direttore di gara, veniva trattenuto dal proprio allenatore, continuando a proferire frasi ingiuriose ed offensive nei confronti dell'arbitro e della classe arbitrale. Sanzione così determinata, anche in considerazione: " della gravità della condotta, incompatibile con in principi della lealtà e correttezza sportiva, posti a fondamento dei valori sociali sottesi al giuoco del Calcio; " del negativo esempio per tutti i giovani in campo, tenuto conto che nel caso specifico la condotta è stata posta in essere da un dirigente di giovani calciatori nei confronti di un altrettanto giovane arbitro, che proprio per la giovane età andrebbe supportato ed aiutato in qualsiasi situazione correlata allo svolgimento della gara.
