PRIMA CATEGORIA VENETO (ho cancellato il nome del collega per rispetto)
A CARICO DI SOCIETA'
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE: N. GARE 1
LC CALCIO
Emerge dal referto arbitrale che i sostenitori della società LC CALCIO, per tutta la durata del IIº tempo, in coro o a voci singole, si siano rivolti all'arbitro con epiteti ingiuriosi e di contenuto evidentemente discriminatorio, con riferimento alla provenienza etnica.
Preso atto di quanto sopra; visto l'art. 11.3 condotta gravemente sleale; visto l'art. 16.2bis il G.S delibera: -di applicare alla società LC CALCIO la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse; -di sospendere l'esecuzione della sanzione per il periodo di un anno solare dalla pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale.
Avverte la società che la commissione di un fatto della stessa indole entro detto periodo di prova, comporterà l'esecuzione della sanzione inflitta con questo provvedimento, oltre alle altre infliggende per la nuova violazione.
L'avverte, altresì, che il decorso positivo del periodo di prova non esclude l'aggravamento delle sanzioni per recidiva, derivante da comportamenti della medesima indole, commessi entro il termine di prescrizione delle sanzioni.
Ovviamente la società non ha nessuna ammenda da pagare e la sanzione della partita a porte chiuse è sospesa.
Avrebbe potuto il collega sospendere la gara? Perchè nemmeno un euro di multa alla squadra? Qualche anno fa ricordo che successe una cosa simile ad un mio amico arbitro marocchino e la squadra RICEVETTE 500€ DI MULTA.
