DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 3/11/2012 CORONA - SPORTED MARIS sq. B
Al rapporto di gara l’arbitro ha allegato supplemento dal quale si evince che la Società ospitante Corona, nella persona del proprio dirigente sig. Dossena Attilio, ha rifiutato di prendere in consegna l’autovettura del Direttore di gara. Tale rifiuto è stato manifestato dal dirigente Dossena in totale spregio della normativa vigente. A fine gara l’arbitro riscontrando che la propria autovettura risultava danneggiata, allegava il relativo preventivo per la riparazione. Al riguardo si osserva che l’arbitro medesimo, al rifiuto della Società di custodire la sua autovettura avrebbe dovuto: rifiutarsi di far disputare la gara o, in alternativa, portare la propria autovettura in “zona ritenuta sicura” e far disputare l’incontro annotando poi sul rapporto quanto avvenuto. L’arbitro ha poi allegato al rapporto la dichiarazione di custodia con la sua sola firma. Tale documento, così come presentato, non può essere preso in considerazione da questo Giudice che, pertanto, non può adottare alcun provvedimento nei confronti della Società CORONA.
Ciò premesso SI DELIBERA:
a) di omologare la gara con il risultato acquisito sul campo;
b) di inibire il dirigente della Società Corona, sig. DOSSENA ATTILIO, a tutto l’8.01.2013 per gravissima incomprensione dei propri doveri;
c) di comminare l’ammenda di € 50,00 alla Società Corona per responsabilità oggettiva.
L’eventuale richiesta di risarcimento danni potrà essere regolata Direttamente dall’arbitro con la Società Corona.
vorrei porre in essere questa situazione.......mi sembra inconcepibile.......


!