DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

I dubbi sul regolamento e il galateo dell'arbitro sui campi da gioco

Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Shadow il gio feb 02, 2012 5:50 pm

Aggiungo uno stralcio di un comunicato del Lazio con il caso specifico, uscito proprio oggi (http://www.lnd.it/index.php?page=user.d ... level_id=8)!

LATERA - NUOVA SORIANESE CALCIO
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 113 del 29/12/2011
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società NUOVA
SORIANESE e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento
in quanto l'arbitro non avrebbe permesso la partecipazione alla stessa del calciatore TROILI Angelo in
quanto aveva la patente di guida scaduta di validità.
Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
Il reclamo è fondato.
Infatti la regola tre, "numero dei calciatori" del regolamento del Giuoco del Calcio, prevede al capitolo
identificazione dei calciatori, che l'arbitro prima di ammettere nel recinto di gioco deve controllare che i dati
dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.
Deve, altresì, identificarli mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità
Competenti, che, per l’identificazione dell’interessato, è utilizzabile, anche se scaduto di validità.
Ritenendo, pertanto, che essendo stato dedotto nel caso in esame un errore tecnico compiuto dall'arbitro, ai
sensi dell'art. 17 comma 4 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società NUOVA SORIANESE CALCIO
- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio
- si restituisce la tassa reclamo.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda timmy91 il ven feb 03, 2012 12:07 am

il regolamento dice che se il documento è scaduto lo devi far giocare ugualmente e poi segnalare sul referto che era scaduto
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Fusto il dom feb 05, 2012 12:10 am

Anche nel recente passato ci sono state discordanze tra quel che diceva il ST e quel che poi han deciso i giudice sportivo (ricordo il gol sul cdr).

Il regolamento parla di "documento valido" in vari post abbiamo appurato che al momento anche un documento scaduto "può" (in certi casi) essere ritenuto un documento valido, al fine di togliere ogni dubbio ci vorrebbe la parola del ST
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda onlyReferee il dom lug 21, 2013 10:44 am

In conclusione, grazie anche all'esempio riportato dall'utente Shadow, non ci dobbiamo limitare a far giocare un giocatore che si presenta con documento d'identità scaduto e segnalare debitamente sul referto di gara questa "anomalia" :?:

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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda schiri il dom lug 21, 2013 7:25 pm

Se il documento e scaduto, anche la polizia lo deve accettare, mi sembra scontato che un ddg di gare amatoriali faccia altrettanto, ad ogni modo in caso di reclamo e possibile verificare con i dati se il documento era reale, noi dobbiamo solo fare da garante che la persona sia la stessa.

Ma tenetevi stretti, in germania bisogna farlo giocare anche se privo di documento,
lo so sembra assurdo, ma lo devi far giocare,,, sta poi alla squadra avversaria eventualmente dimostrare se si tratta o meno dello stesso giocatore in lista, lo trovo assurdo.. ma..
per chi non ha il documento di identita e prevista una multa di 5 euro
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda onlyReferee il mer lug 24, 2013 12:10 am

Permettetemi un piccolo :offtopic (ma neanche tanto a dire la verità): quest'anno è stato chiarito (nella pallamano) in maniera inequivocabile che (cito testualmente) "[omissis]i documenti di identità ammessi, purché in originale ed in corso di validità, sono: [omissis]" e segue l'elenco dei vari documenti ammessi.

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