LATERA - NUOVA SORIANESE CALCIO
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 113 del 29/12/2011
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società NUOVA
SORIANESE e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento
in quanto l'arbitro non avrebbe permesso la partecipazione alla stessa del calciatore TROILI Angelo in
quanto aveva la patente di guida scaduta di validità.
Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
Il reclamo è fondato.
Infatti la regola tre, "numero dei calciatori" del regolamento del Giuoco del Calcio, prevede al capitolo
identificazione dei calciatori, che l'arbitro prima di ammettere nel recinto di gioco deve controllare che i dati
dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.
Deve, altresì, identificarli mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità
Competenti, che, per l’identificazione dell’interessato, è utilizzabile, anche se scaduto di validità.
Ritenendo, pertanto, che essendo stato dedotto nel caso in esame un errore tecnico compiuto dall'arbitro, ai
sensi dell'art. 17 comma 4 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società NUOVA SORIANESE CALCIO
- di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio
- si restituisce la tassa reclamo.

(ma neanche tanto a dire la verità): quest'anno è stato chiarito (nella pallamano) in maniera inequivocabile che (cito testualmente)