La vergogna delle Marche

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

La vergogna delle Marche

Messaggioda zilidjan91 il mer mag 11, 2011 10:11 pm

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDE

Euro 200,00 CASELLE
Per aver, un calciatore non riconosciuto dall'Arbitro, bagnato più vol
te il Direttore di Gara con l'acqua di una borraccia. Reiterava tale c
omportamento dopo che l'Arbitro era entrato nel suo spogliatoio da sop
ra la porta. Da dentro lo spogliatoio della Soc. Caselle veniva tirata
una borraccia nello spogliatoio dell'Arbitro,in quanto il muro confin
ante non è completamente chiuso, che, aprendosi, bagnava tutti i vesti
ti ed il borsone del Direttore di Gara. Per tutta la permanenza nello
spogliatoio i calciatori locali continuavano a gettare acqua che colpi
va ripetutamente l'Arbitro. (Cod.Soc.932722)
Euro 60,00 CASELLE
Per comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei
confronti dell'arbitro e dei calciatori avversari. (Cod.Soc.932722)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 31/12/2013 al Sig. CANDELORI FRANCO(CASELLE)
Per condotta violenta a gioco fermo nei confronti di calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro stringendogli il braccio e provocandogli forte dolore. Ingiuriava e minacciava ripetutamente il Direttore di Gara e lo spingeva ripetutamente con la mano sul petto il tutto per circa 5 minuti. Allontanatosi si siedeva in panchina ed alla richiesta di lasciare il terreno di gioco si allontanava reiterando il comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso,gettava in direzione dell'Arbitro la fascia da capitano. A fine gara rientrava sul terreno di gioco ostruendo il passaggio al Direttore di Gara e reiterava il comportamento ingiurioso e minaccioso cercando di fermare l'Arbitro trattenendolo per un braccio.
Squalifica fino al 31/12/2011 al Sig. DI MATTEO ENRICO(CASELLE)
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento colpiva con ripetuti pugni un altro calciatore. Uscendo dal terreno di gioco teveva un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'Arbitro. A fine gara si dirigeva di corsa verso la panchina avversaria con l'intenzione di reiterare la condotta violenta contro un calciatore ma veniva trattenuto a fatica dai propri compagni e fatto rientrare di forza nello spogliatoio.

LE REGINE DELLE MARCHE, LA PARTITA DELLE PARTITE E FINITA' COSì...INDEGNAMENTE

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 8/05/2011
GARA DEL 8/05/2011 FERMANA S.S.D. SRL - ANCONA 1905
Esaminato il reclamo con gli allegati ritualmente preannunciato dalla
Società Fermana con il quale la stessa viene a richiedere:
- in via principale la ripetizione della gara per presunto errore
tecnico commesso dall'arbitro;
- in via subordinata irrogare nei confronti della U.S. Ancona 1905 la
sanzione della penalizzazione di due punti in classifica ai sensi
dell'art. 17 co. 1,2° cpv. del C.G.S. da scontarsi nel Campionato di
Eccellenza Regionale 2010/2011.
Sostiene la reclamante che durante l'incontro, segnatamente al 3° mi-
nuto di recupero del secondo tempo il proprio portiere cadeva a terra
stordito a seguito del lancio di una bomba carta proveniente dal
settore occupato dalla tifoseria ospite posto alle spalle del portiere
scoppiando a circa due metri dall'atleta.
L'arbitro, sempre a dire della reclamante, dopo aver interrotto il
gioco, non consentiva l'intervento dei sanitari invitando il portiere
a rialzarsi facendo poi riprendere il gioco con un calcio di punizione
a favore della Società ospite, senza aver rilevato alcun fallo, an-
zichè "scodellare" la palla così come previsto dal vigente regolamento
del gioco del calcio.
Deduce sempre la reclamante che, circa un minuto dopo la ripresa del
gioco, nell'azione conseguente al calcio di punizione irregolarmente
concesso all'Ancona la stessa realizzava la rete del pareggio.
Il direttore di gara avrebbe pertanto commesso errore tecnico avendo
fatto riprendere il gioco con un calcio di punizione anzichè con lo
scodellamento della palla sul terreno di gioco e per tali ragioni
la reclamante viene a richiedere la ripetizione dell'incontro.
Ritiene la Società Fermana che a seguito dei fatti come sopra riporta-
ti la stessa ha subito una menomazione del potenziale atletico della
squadra avendo il proprio portiere disputato gli ultimi minuti di gio-
co in condizioni fisiche palesemente compromesse dopo essere stato
stordito dall'esplosione della bomba carta lanciata dai tifosi della
squadra ospite chiedendo così l'applicazione della sanzione della pe-
nalizzazione di due punti in classifica nei confronti della Società
Ancona 1905 ex art. 17 C.G.S.
Letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso allegato fon-
te privilegiata di questo Organo di Giustizia Sportiva:
- Ritenuto in via preliminare che in questa sede non esistono i pre-
supposti minimi perchè questo G.S. sia legittimato a delibare in ordi-
ne a presunti e/o errori tecnici commessi nel corso della gara da par-
te dell'arbitro e dei suoi assistenti,se non in presenza di una speci-
fica assunzione di responsabilità da parte dei Giudici di gara;
- Quanto al secondo motivo di doglianza della Società reclamante (pre-
sunta menomazione del potenziale atletico) si rileva inequivocabilmen-
te dalla lettura del referto arbitrale che l'asserito fatto lesivo è
accaduto al 43° minuto del secondo tempo e che il calciatore coinvolto
dopo qualche secondo, senza la necessità nè l'ausilio di specifiche
cure, riprendeva regolarmente il gioco che proseguiva per ulteriori 6 minuti prima della rete del pareggio siglata dall'Ancona 1905 al 49° mi-
nuto del secondo tempo (in recupero).
- Ritenuto che la gara in oggetto è stata portata a termine regolarmente
e che i fatti descritti dall'arbitro nel proprio referto appaiono di
entità tale da escludere l'applicazione delle norme di cui all'art.
17 C.G.S., nel mentre appare legittima l'applicazione della norma ri-
portata nell'art. 18 lett.c) C.G.S.
P.Q.M.- si decide:
1) di respingere il reclamo introitato dalla Società Fermana incame-
rando la relativa tassa;
2) di omologare il risultato della gara in oggetto conseguito sul cam-
po di Fermana 2 - Ancona 1905 2;
3) di confermare integralmente i provvedimenti disciplinari assunti
nel presente C.U.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDE

Euro 2.500,00 FERMANA S.S.D. SRL
DIFFIDA Per avere un gruppo di propri sostenitori, prima della gara,
accerchiato l'autovettura della terna arbitrale che si stava dirigendo
verso l'impianto sportivo, minacciando gli occupanti della stessa colpendo
alcuni esagitati con pugni il vetro dello sportello posteriore destro
dell'autovettura senza peraltro causare danni.

Per avere inoltre durante la gara la propria tifoseria lanciato alcune
bottigliette di plastica piene di acqua, all'indirizzo dei calciatori
della squadra avversaria senza colpire.
Per avere infine dopo il fischio finale della prima frazione di gioco
alcuni steward, addetti della Società Fermana, rivolto urla e spinto-
nato alcuni dirigenti della squadra ospite e per aver uno di questi
colpito con un pugno alla testa un calciatore ospite senza peraltro
arrecare alcun danno fisico.
Il reo dell'atto violento, si rinchiudeva poi nello spogliatoio della
Società ospitante.
Euro 1.500,00 ANCONA 1905
DIFFIDA Per aver durante la gara alcuni propri sostenitori fatto oggetto il
portiere avversario di lancio di alcune bottigliette di plastica di
acqua piene senza colpire. Per avere inoltre fatto esplodere 3 bombe
carta durante la gara una delle quali esplodeva in direzione del por-
tiere avversario che stordito cadeva a terra, rialzandosi dopo qualche
secondo senza avere necessità di cure riprendendo regolarmente la gara
Euro 400,00 CALCIO CORRIDONIA
Per avere alcuni propri sostenitori durante la gara per qualche secondo
rivolto cori di stampo razzista ad un calciatore squadra avversaria.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione
a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 31/12/2012
al Sig. MORRONI ANDREA(FERMANA S.S.D. SRL)
Per avere a fine gara durante una rissa scatenatasi in campo che vede-
va coinvolti numerosi tesserati delle due società, sedata dalle Forze
dell'Ordine presenti, colpito con un pugno ed un calcio un calciatore
della Società ospite.
Veniva riconosciuto dall'arbitro sebbene non in distinta, essendosi
presentato alla terna arbitrale prima della gara.


ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARLATO STEFANO (FERMANA S.S.D. SRL)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ARCOLAI LUCA (ANCONA 1905)
Per aver a fine gara insultato, spintonato e colpito con una manata
un dirigente della squadra avversaria senza causare alcuna conseguenza.
BOLZAN DARIORUBEN (FERMANA S.S.D. SRL)
Per aver tentato di colpire con un calcio un giocatore avversario a
fine gara colpendolo poi alla schiena con alcuni pugni senza causare
conseguenze.

Vorrei far notare la tentata violenza all'arbitro pre-gara, credo caso unico in Italia.
Senza parole sul ricorso ridicolo.
Vi prego di leggere la parte riguardante il Sig. Morroni Andrea che è colui che HA PRESENTATO E FIRMATO IL RICORSO IN FEDERAZIONE(A meno di clamorosa omonimia :mrgreen: )... CI VUOLE CORAGGIO
Tra l'altro allo stadio erano presenti il presidente CRA Marche, il presidente FIGC Marche e altri "alti" esponenti dell'AIA e della FIGC
Avatar utente
zilidjan91
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 1072
Iscritto il: gio nov 19, 2009 8:57 pm
Ha detto grazie: 32 volte
E'stato ringraziato : 17 volte
Qualifica: Arbitro

Re: La vergogna delle Marche

Messaggioda ammonilo il mer mag 11, 2011 11:52 pm

Vogliamo sorvolare su questo "scodellare" :lol: :lol: :lol: mah.. per fortuna i giudice sportivo dovrebbero essere laureti in legge!!
Ma anche se fosse il dirigente che ha fatto reclamo.. era da bocciare solo per la forma!! :lol: :lol:
ammonilo
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 535
Iscritto il: mer mar 17, 2010 5:23 pm
Ha detto grazie: 25 volte
E'stato ringraziato : 0 volte



{ SIMILAR_TOPICS }


Regole del forum
Questa sezione serve a documentare, attraverso articoli di giornale, comunicati del giudice sportivo, o testimonianze dirette, casi di violenza subita dagli arbitri.

I commenti in questo forum devono avere sempre e comunque rispetto di tutti e in particolar modo degli Organi di Giustizia Sportiva.
Le sanzioni e le squalifiche vengono comminate attraverso precisi regolamenti.

Sono quindi vietati commenti che giudichino l'entità della squalifica/sanzione adottata dai Giudici Sportivi.

Ogni commento che non rispetti queste disposizioni sarà cancellato.

Torna a NO alla violenza!

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti