215 -216 – 217 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: (C.U. n. 51 del 05.05.2011)
1) Reclamo della Polisportiva Chianti Nord avverso la sanzione della squalifica inflitta dal
G.S. Territoriale al calciatore Marco Belli fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e al
Manetti Lorenzo fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5 gg.);
2) Reclamo del calciatore Marco Belli avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal
G.S.Territoriale fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5gg.);
3) Reclamo del calciatore Lorenzo Manetti avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal
G.S. Territoriale fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5gg.);
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente depositato in data 12.05.2011 la Polis. Chianti Nord,
nella persona del suo Presidente sig. Marcello Rustioni, il calciatore Belli Marco ed il calciatore
Manetti Lorenzo hanno interposto, ciascuno per proprio conto, impugnazione avverso il
provvedimento con il quale il G.S.Territoriale ha squalificato Marco Belli e Lorenzo Manetti,
rispettivamente fino al 30.07.2012 (1 anno, 3 mesi e 5 gg.) e fino al 30.06.2012 (1 anno, 2 mesi e 5
gg.), in quanto il primo “a fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Di poi, all'uscita dall'impianto di
gioco, con la propria autovettura seguiva quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo
quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per evitare di collidere con l'auto condotta dal Belli. In
ragione della situazione creatasi il D.G. si vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i
Carabinieri”; mentre il secondo “all'uscita dall'impianto di gioco, con la propria autovettura seguiva
quella dell'Arbitro per circa 13 km, costringendo quest'ultimo ad effettuare manovre pericolose per
evitare di collidere con l'auto condotta dal Manetti. In ragione della situazione creatasi il D.G. si
vedeva altresì costretto ad allertare telefonicamente i Carabinieri”.
Di seguito si riportano le argomentazioni poste dai reclamanti a sostegno dei rispettivi gravami.
1) La società Polisportiva Chianti Nord impugna i provvedimenti sanzionatori sopraindicati rilevando
la serietà e la correttezza dei propri calciatori in generale e, nel particolare, durante e dopo lo
svolgimento della gara del 30.04.2011 disputata con la soc. Avane.
Al riguardo, fa presente che i calciatori coinvolti negli addebiti non sono stati ammoniti né espulsi e,
per quanto attiene in particolare al Manetti, denuncia uno scambio di persona escludendo un suo
qualsiasi coinvolgimento nella vicenda contestatagli, sia perché possessore di auto diversa da quella
descritta dall'arbitro, sia perché al momento del fatto si trovava a bordo di altro veicolo con altre
persone.
La reclamante a supporto delle proprie argomentazioni deposita dichiarazione del calciatore
Francesco Bartolacci e relativa copia del documento d'identità, con la quale quest'ultimo afferma di
essere il conducente del veicolo Panda rossa coinvolta nell'accaduto, assumendosi ogni
responsabilità.
Infine, la società rileva la contraddittorietà del referto gara nella parte in cui il D.G. descrive con
precisione il comportamento al fischio finale da parte del Belli e del Manetti, senza aver poi lo stesso
D.G. adottato nei confronti degli stessi un provvedimento sanzionatorio; in sostanza, per il Manetti
rimarca la clamorosa svista per scambio di persona, aggravata dalla sicumera con la quale l'arbitro
motiva senza timore di sbagliare; per il Belli evidenzia le incongruenze esistenti tra quanto refertato
dall'arbitro e lo svolgimento della partita allegando dichiarazione scritta del massaggiatore sig. Omar
Santanna
C.U. N. 3 del 14/7/2011 – pag. 97
La reclamante conclude chiedendo - in tesi - la revoca della sanzione inflitta; in ipotesi, una
diminuzione della squalifica.
In via istruttoria la società invoca l'audizione del Presidente, dei calciatori sanzionati nonché dei
testimoni che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo, chiedendo altresì un confronto
con l'arbitro in merito allo scambio di persona.
2) Il calciatore Marco Belli impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale contestando la
dinamica fattuale.
In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta
di gara.
Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento
offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in
riferimento a tale tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun
provvedimento sanzionatorio.
Infatti, come da referto gara, il Belli non risulta essere stato ammonito o espulso.
Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante contesta la
ricostruzione fattuale operata dall'arbitro: la distanza percorsa (8 km invece che 13) ed il tempo di
percorrenza tra la frazione di Strada in Chianti e la frazione di Grassina.
Non nega di aver percorso a bassa velocità (30 Km/h) il tratto di strada all'altezza di Strada in
Chianti ma solo perché ritenuta velocità consona e congrua in relazione al traffico ed al luogo.
Contesta altresì di aver mai ricevuto segnalazioni acustiche o luminose dalle macchine in coda e che
dopo circa 350 mt è stato superato dalla vettura condotta dall'arbitro, dalla Panda rossa del
compagno di squadra Bartolacci che da un'autovettura di colore bianco.
A supporto delle proprie deduzioni allega alcune dichiarazioni scritte del massaggiatore sig. Omar
Santanna e di un compagno di squadra sig. Leonardo Gagli.
Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto
vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di
reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda.
Il Belli conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una diminuzione
della stessa.
In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e l'assunzione della prova per testi di coloro
che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo.
3) Il calciatore Lorenzo Manetti impugna la sanzione comminatagli dal G.S.Territoriale, contestando i
fatti oggetto di addebito sia in ordine allo svolgimento della partita, che con riferimento ai momenti
immediatamente successivi (presunto inseguimento).
Contesta, con gli stessi motivi addotti dall'altro calciatore reclamante, che i fatti non si sono svolti
così come riportato nel referto gara.
In particolare, pone in evidenza la contraddittorietà tra quanto refertato dall'arbitro e la sua condotta
di gara.
Contraddittorietà che emerge in modo evidente nella parte in cui viene descritto il comportamento
offensivo tenuto dal calciatore medesimo al fischio finale, non essendo stato - in riferimento a tale
tipo di condotta - successivamente adottato nei confronti del medesimo alcun provvedimento
sanzionatorio.
Infatti, come da referto gara, il Manetti non risulta essere stato ammonito o espulso.
Per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento stradale il reclamante dichiara la propria
estraneità alla vicenda, sia perché possessore di un'autovettura (Mercedes classe A) diversa da
quella riferita dall'arbitro (Panda rossa), sia perché al momento del fatto si trovava da tutt'altra parte
assieme ad un compagno di squadra.
A supporto delle proprie argomentazioni produce dichiarazione sottoscritta dal compagno di squadra
Andrea Fagioli tendente ad avvalorare la tesi sopraesposta, nonché dichiarazione del tesserato
Leonardo Bartolacci con la quale quest'ultimo si assume appieno la responsabilità in ordine ai fatti
contestati.
Il reclamante rileva infine la gravità dell'accusa mossa dall'arbitro nei suoi confronti, in quanto
vicenda dai risvolti civilistici e penalistici, nonché il danno subito dal discredito d'immagine e di
reputazione causato dalla diffusione che i mezzi di informazione hanno dato alla vicenda.
Il Manetti conclude il reclamo chiedendo la revoca della sanzione, ovvero in subordine, una
diminuzione della stessa.
C.U. N. 3 del 14/7/2011 – pag. 98
In via istruttoria, il calciatore chiede di essere sentito e altresì l'ammissione della prova per testi di
coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate al reclamo, invocando altresì un confronto con
l'arbitro in merito allo scambio di persona.
All’udienza del 08.07.2011, previa rituale convocazione si sono presentati il Presidente della società
Chianti Nord, sig. Marcello Rustioni, il calciatore Marco Belli ed il calciatore Lorenzo Manetti assistiti
e difesi dall'Avv. Niccolò Grossi, giusta delega depositata in detta sede.
Preliminarmente il Collegio giudicante, verificata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i tre
distinti reclami presentati dalla società e dai due tesserati, per esigenza di speditezza e di economia
processuale dispone la riunione dei relativi procedimenti.
Dopo aver illustrato i fatti oggetto di reclamo il Presidente ha dato lettura agli interessati del
supplemento di rapporto reso dal D.G. a richiesta della Commissione, completo di trascrizione della
telefonata intervenuta tra il D.G. e i Carabinieri del luogo; quindi, è stata data la parola al legale dei
due calciatori il quale, riportandosi ai motivi di reclamo, ha insistito con la richiesta di revoca, o in
subordine di riduzione, della sanzione.
Nello svolgimento della sua attività difensiva l'avv. Grossi ha posto altresì l'attenzione su come le
condizioni di luogo (via Chiantigiana n.d.r) non consentano il sorpasso tra i veicoli, trattandosi di
pubblica via sulla quale vi è un limite di velocità piuttosto limitato e nella quale è praticamente
impossibile la fermata o la sosta.
La Commissione, acquisiti gli elementi necessari, si è riunita quindi in camera di consiglio per la
discussione, a seguito della quale rileva quanto segue.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
In ordine al presunto inseguimento l'arbitro nel supplemento di rapporto ha affermato che “sebbene
originariamente il conducente della panda rossa mi sembrasse il Manetti, che tra l'altro mi aveva a
fine gara insultato, probabilmente, stante la concitazione e il timore all'incolumità della mia persona
avvenuta durante l'inseguimento, è probabile che il conducente della Panda rossa possa essere
identificato nel sig. Bartolacci Francesco, come da lui stesso ammesso”.
Le suddette affermazioni sgombrano il campo da qualsiasi dubbio in ordine all'identificazione del
soggetto effettivo responsabile del presunto inseguimento, laddove considerate unitamente alla
dichiarazione confessoria del tesserato Bartolacci.
Infatti, presa ed analizzata singolarmente la suddetta dichiarazione avrebbe avuto scarsa valenza
probatoria se messa a confronto con eventuali dichiarazioni contrastanti del D.g. che, come noto,
assumono nell'ambito dell'ordinamento sportivo fede privilegiata, potendo tutt'al più costituire stimolo
per il Collegio giudicante nell'inviare gli atti alla Procura per quanto di competenza.
Nessun pregio assumono, invece, le dichiarazioni sottoscritte da alcuni tesserati e prodotte in
giudizio con i reclami, le quali devono considerarsi a tutti gli effetti inammissibili con consequenziale
espunzione dal fascicolo di causa.
Infatti, le stesse risultano violare il principio del divieto della prova per testi.
Pare opportuno ribadire, ancora una volta, che in questo tipo di procedimento non è prevista, quale
mezzo istruttorio, l’assunzione della prova per testi se non nell'ipotesi contemplata dall'art. 40 e ss.
C.G.S., riguardante il “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed
economica”.
Tanto premesso e precisato, dagli atti emerge con chiarezza l'assoluta estraneità alla vicenda
dell'inseguimento del calciatore Manetti Lorenzo chiamato impropriamente ed indebitamente a
rispondere per fatti a lui ignoti in forza delle risultanze emergenti dal referto gara.
La scarsa lucidità del D.g., peraltro dallo stesso candidamente ammessa, risulta lampante laddove,
in un primo momento, nel referto gara dichiara che nell’uscire dal parcheggio dell’impianto sportivo
“vedo che dietro mi si avvicina una Fiat Panda rossa dove riconosco alla guida il sig. Manetti
Lorenzo..”; poi, in sede di integrazione probatoria dichiara fermamente di aver riconosciuto il Manetti
come colui che “a fine gara mi aveva insultato”, salvo poi concludere che “è probabile che il
conducente della Panda rossa possa essere identificato nel sig. Bartolacci”.
Evidentemente, “la concitazione e il timore all’incolumità” hanno determinato nell’arbitro una falsa
rappresentazione della realtà, tanto da ritenere erroneamente il conducente della Panda rossa il
Manetti invece del Bartolacci.
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Situazione psicologica che non può non aver influito anche sulla valutazione complessiva effettuata
dall’arbitro sullo svolgimento dei fatti, per cui il Collegio ritiene, in applicazione del principio in dubio
pro reo, ridimensionare in modo considerevole la vicenda.
Le condizioni di luogo della via Chiantigiana effettivamente sono tali da rendere estremamente
difficile e pericoloso il sorpasso tra i veicoli, impongono la percorrenza della pubblica via ad una
velocità considerevolmente limitata e rendono pressoché impossibile, salvo alcuni tratti, la fermata o
la sosta dei veicoli senza causare un intasamento della strada.
Con ciò non si esclude che probabilmente qualche “scaramuccia” possa essere effettivamente
avvenuta tra i veicoli coinvolti nel presunto inseguimento, ma non tale da assumere i crismi di
offensività sufficienti per rubricare detto comportamento nell’alveo delle condotte sportivamente
illecite, violente o minacciose.
Ciò che emerge dagli atti è che:
A) Non c’è stato alcun contatto tra i veicoli;
B) Non è stato cagionato alcun danno patrimoniale;
C) Non risulta sia stata sporta querela;
Peraltro, la dinamica descritta dall’arbitro appare priva di lucidità e con varie contraddizioni: “l’auto
del sig. Belli pur avendo la strada libera e senza nessun’auto davanti, percorre circa 2 km ad una
velocità di 20 km/h, che quando si accosta sulla destra, al momento del mio sorpasso, mi impedisce
il sorpasso e per evitare il contatto con l’auto, mi fa finire sulla corsia opposta e dopo circa 1 km
vengo superato dalla Panda rossa che si mette davanti alla mia autovettura e avendo anche lui
strada libera rallenta fino ad andare ad una velocità di 40 km/h.
Confermo che le due auto erano una davanti e l’altra dietro, e che la vettura Clio che stava dietro, mi
stava ad una distanza di circa 1 metro, che ho tentato due volte di superare la Panda Rossa e che in
entrambi i casi, nel momento del sorpasso mi si allargava a sinistra, tagliandomi la strada e che
avevo anche difficoltà a rientrare nella mia corsia in quanto la vettura Clio mi ostacolava la manovra”
Occorre rilevare che l’addebito mosso nei confronti dei due calciatori è un inseguimento.
Ebbene, dalla dinamica fattuale sopradescritta non emergono elementi idonei a ritenerlo tale.
L’arbitro alla guida della propria vettura dichiara che il Belli, conducente della Clio, gli ha impedito il
sorpasso facendolo finire sulla corsia opposta, come se tale dinamica non rientrasse nel naturale
svolgimento delle cose.
In tale frangente, quindi, il D.g. non avrebbe dovuto trovarsi in posizione di capofila essendogli stato
impedito il sorpasso da parte del Belli.
Trattasi questa di circostanza smentita dallo stesso D.g. nella parte in cui precisa di essere stato
successivamente superato dalla Panda rossa, e che le due auto (Clio e Panda) erano l’una davanti
(Panda rossa) e l’altra dietro (Clio).
La paura e il timore per la propria incolumità l’ha fatta da padrone influendo, inevitabilmente, sulla
percezione e sulla valutazione definitiva dello svolgimento dei fatti, tanto da far credere
convintamente all’arbitro di essere oggetto di inseguimento mirato da parte di alcuni calciatori.
In merito pare opportuno richiamare il contenuto della trascrizione della telefonata intervenuta tra il
D.g. e il comando dei Carabinieri, laddove si rileva la poca lucidità dell’arbitro nella gestione della
vicenda tanto che era convinto di essere diretto nella direzione di Greve in Chianti, quindi verso
Siena, invece che verso la frazione di Grassina, verso Firenze.
Nulla esclude che si sia tratto di un incontro causale tra i suddetti veicoli percorrenti la pubblica via.
Non vi sono ragioni o elementi sufficienti, desumibili anche dal contegno tenuto durante lo
svolgimento della partita, per ritenere che l’episodio denunciato dall’arbitro sia stato preordinato dai
calciatori.
Non vi è la prova del dolo, dell’intenzione dei calciatori di operare l’inseguimento ai danni dell’arbitro
In mancanza di tale prova, si ritiene doveroso derubricare il fatto ad una condotta negligente, frutto
di imprudenza e distrazione, e quindi di un atteggiamento meramente colposo, non dotato di una
concreta offensività.
Per tutte le ragioni sopraesposte, pertanto, i calciatori Manetti Lorenzo e Belli vengono prosciolti
dall’addebito in questione, mentre il tesserato Francesco Bartolacci viene giudicato non perseguibile
perché “il fatto non costituisce reato”, in quanto la condotta contestata non presenta allo stato i
crismi sufficienti per poter essere giudicata sportivamente alla stregua della minaccia ovvero a quella
della violenza.
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Per quanto attiene invece l’ulteriore contestazione mossa ai calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco,
il primo per condotta offensiva tenuta al termine della partita nei confronti del direttore di gara, il
secondo per condotta offensiva e minacciosa anche questa posta in essere nei confronti dell’arbitro
a fine gara, gli stessi non vanno esenti da responsabilità.
Laconiche e prive di rilevanza si palesano le eccezioni sollevate dalle difese in merito alla mancata
notificazione da parte dell'arbitro di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dei suddetti
tesserati.
A maggior ragione, se si consideri che, come confermato dagli stessi reclamanti, la gara era ormai
terminata.
Pertanto, le eccezioni del Manetti e del Belli sul punto non possono trovare accoglimento.
La Commissione ritiene doveroso ribadire nuovamente che, come costantemente affermato,
l’assunzione delle decisioni ad opera del Giudice Sportivo aventi carattere disciplinare per fatti
accaduti nel corso della gara avviene sulla base del rapporto dell’arbitro, il quale ha natura e forza di
prova privilegiata.
Quanto in esso addotto non può venire messo in discussione da affermazioni, negazioni o, tanto
meno, da mere circostanze non suffragate da alcuna prova concreta che possa mettere in dubbio il
suo contenuto.
Meno che mai esso può essere contestato con altro tipo di argomentazione che non sia strettamente
inerente al procedimento disciplinare sportivo.
In punto di quantum, il Collegio delibera di sanzionare il calciatore Manetti Lorenzo per il
comportamento offensivo posto in essere nei confronti del D.g. al termine della partita; sanzione
valutata congrua nella misura di 15 gg. di squalifica.
Del pari, delibera di sanzionare il calciatore Belli Marco per il comportamento offensivo e minaccioso
tenuto a fine gara nei confronti dell’arbitro; sanzione valutata congrua nella misura di 1 mese di
squalifica.
P.Q.M.
la C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo;
1. proscioglie i calciatori Manetti Lorenzo e Belli Marco dagli addebiti inerenti il presunto
inseguimento;
2. condanna gli stessi calciatori per gli addebiti ulteriori, riducendo in definitiva la squalifica
inflitta dal G.S.Territoriale al calciatore Manetti Lorenzo a 15 gg. e al calciatore Belli Marco ad
1 mese;
3. dispone la restituzione della tassa di reclamo. Questo il mio commento : Risibile sia le motivazioni del reclamo del Presidente di società circa "rilevando la serietà e correttezza dei propri calciatori...." che la ricostruzione della dinamica da parte della CDT, dove prima si afferma che qualche "scaramuccia" possa essere avvenuta tra i veicoli coinvolti nel presunto inseguimento, e dopo si sentenzia "che dalla dinamica fattuale non emergono elementi idonei a ritenerlo tale". I fatti sono chiari, ma purtroppo male esposti dall'arbitro (assistenza dei suoi dirigenti zero), dichiarato non lucido perchè non conscio di andare verso una direzione piuttosto che un'altra! Vediamo se sbaglio a ricostruire? Clio davanti a velocità ridotta per far da tappo all'arbitro non per 350 mt ma per almeno 2 Km, per dare possibilità alla Panda di far "pressing" da dietro e spaventare. Poi Clio si sposta a destra per far passare l'arbitro, ma al momento del sorpasso si allarga verso sinistra per rendergli difficile la manovra (e quì siamo già nel penale vero avvocato?). Il sorpasso comunque avviene invadendo la corsia opposta non certo in maniera naturale. L'arbitro prosegue per 1 Km davanti ai due, fino che ad un certo punto non viene superato dalla Panda, che a questo punto è lei a far da tappo per consentire alla Clio di far il suo "pressing intimorente" da dietro, alla distanza di 1 mt dall'autovettura dell'arbitro. Solo adesso l'arbitro tenta di sorpassare due volte la Panda, che in entrambi i casi, ripete ciò che la Clio aveva fatto in precedenza e cioè allargarsi verso sinistra per tagliare la strada alla vettura dell'arbitro, costringendolo ad invadere la corsia opposta, con l'aggravio criminale della Clio, che da dietro aumentava la velocità per ostacolargli il rientro nella corsia di destra. Altro che casuale incontro e squalifica da scontare al mare!!!
-- mar lug 19, 2011 5:23 pm --
sorry, totalmente incazzato non ho letto i post precedenti

