GARA ARSENALSPEZIA 1913 - VECCHIO LEVANTO - Prima Categoria
A CARICO DI ALLENATORISqualifica ed inibizione fino al 13/10/2016,
Ammenda di € 200,00 ai sensi dell'art. 19 comma 6 secondo cpv C.G.S. al Sig. CORSELINI ENRICO (ARSENALSPEZIA 1913)
Allontanato al 46° del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina dei giocatori avversari, dopo aver subito un gol, ed aver pronunciato frasi gravemente ingiuriose nei loro confronti. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si rivolgeva al Direttore di gara proferendo gravi ingiurie anche nei suoi confronti.
Al termine della gara, si avvicinava all'arbitro e, in modo del tutto inaspettato, lo colpiva con un violento pugno al collo, provocandogli forti dolori e giramenti di testa. A seguito del colpo inferto il Direttore di gara si recava presso l'Ospedale di Lavagna, ove i sanitari lo trattenevano tutta la notte e gli diagnosticavano contusione laterocervicale e occipitale sinistra e distorsione cervicale con prognosi complessiva di 15 giorni.
Rilevato che il comportamento del signor Corselini risulta aggravato dalla premeditazione in quanto verificatosi in un momento successivo rispetto a quello dell'allontanamento dal campo quando, in virtù della propria esperienza, avrebbe dovuto calmare la propria animosità invece che aggredire di sorpresa il giovane arbitro;
Rilevato comunque che dall'esame dei precedenti disciplinari non risultano a carico del signor Corselini episodi di analogo tenore;
Tenuto conto dell'estrema gravità e pericolosità del fatto commesso si ritiene di infliggere, la squalifica e la sanzione dell'inibizione (art. 19, comma 1, lettera h, condotta gravemente sleale) a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale.
Sanzione così determinata in considerazione:
"della riprovevolezza e gravissima condotta violenta posta in essere dall'allenatore Enrico Corselini, incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e rispetto che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva, e che, in qualità di allenatore, dovrebbe trasmettere ai "suoi" atleti;
"della lesività del colpo inferto al Direttore di gara idoneo a cagionare danni alla integrità fisica;
"della differenza temporale intercorsa tra l'allontanamento dal campo e la deliberata aggressione al Direttore di gara;
"della differenza di età – tra il signor Corselini, 48enne, ed il giovane arbitro Emanuele Quercioli, 21enne – dalla quale ci si aspetta una maggior capacità di autocontrollo, dovuta proprio alla lunga esperienza che dovrebbe determinare il profondo rispetto dei valori sociali dello sport, che si manifesta anche nella serena accettazione delle decisioni del Direttore di gara.
Ammenda inflitta così come disposto dal Comunicato Ufficiale 75/A FIGC pubblicato in Roma il 27.09.11 ove è stata approvata la modifica al comma 6 dell'art. 19 condotta gravemente sleale introducendo la sanzione dell'ammenda nei casi di condotta violenta nei confronti di Ufficiali di gara anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.NON ESPULSI DAL CAMPOSqualifica fino al 10/11/2011 al Sig. MARCOBELLO FEDERICO (ARSENALSPEZIA 1913)
Per aver omesso di intervenire in soccorso del Direttore di gara, nonostante al momento dell'aggressione da parte del proprio allenatore nei confronti del medesimo arbitro fosse al fianco di quest'ultimo; il calciatore, in virtù dei principi della correttezza e della sportività, con il proprio intervento in difesa del Direttore di gara avrebbe potuto impedire che si verificasse l'evento o avrebbe comunque dovuto adoperarsi per soccorrere l'arbitro che a seguito del colpo subito riportava evidenti conseguenze lesive.
Comunicato:
http://lnd.it/index.php?page=user.docum ... level_id=9Per Luca1990 e yes_wecan: l'arbitro era Emanuele Q. della sezione di Chiavari (
http://aia-figc.it/designazioni/liguria ... =2-0-PRI-D)