A scioglimento della riserva, di cui al C.U. n. 29 del 19.10.2011;
é emerso dal referto arbitrale che al 30’ del primo tempo una persona in tribuna é stata colta da malore. Durante l'intervallo si apprendeva che si trattava del direttore sportivo della società Azzurra S. Anna. Nel corso dell'intervallo il capitano di detta società ed il dirigente accompagnatore comunicavano all'arbitro di non voler proseguire nella partita, in quanto i giocatori erano provati dall'accaduto (il dirigente era stato condotto in ospedale con l'ambulanza e le sue condizioni apparivano gravi).
L'arbitro riceveva la comunicazione scritta e sottoscritta dal capitano e dal dirigente accompagnatore. Riceveva, altresì, la dichiarazione scritta di capitano e dirigente accompagnatore della società Virtus Cassola, con la quale si manifestava comprensione per la posizione della squadra avversaria e si prendeva atto della decisione di non proseguire nella partita.
L'arbitro, perciò, la sospendeva al 46’ del primo tempo.
Successivamente pervenivano comunicazioni integrative da parte di entrambe le società: da Azzurra S. Anna per illustrare le ragioni della decisione, riferendo della personalità dell'infortunato nell'ambiente del calcio locale; da Virtus Cassola per dare contezza della volontà che la partita proseguisse, affermando che la dirigenza si era espressa in tal senso anche col direttore di gara.
Il G.S.
- considerato che la decisione dell'arbitro é stata assunta nell'equivoco, giustificato dalla dichiarazione di Virtus Cassola, resa nell'imminenza, che lasciava intendere di condividere le ragioni degli avversari per la sospensione della gara;
- considerato che l'arbitro, prima di assumere il provvedimento, non ha seguito la regola, per la quale avrebbe dovuto convocare le squadre in campo, aspettando il tempo regolamentare per la presentazione, in tal senso ammonendo i capitani, con l'avvertimento che a tempo scaduto avrebbe sospeso la partita in danno della squadra o squadre, che non si fosse(ro) presentata/e;
- ritenuto, quindi, che la sospensione della gara, non giustificata dall'incidente occorso in tribuna, già superato al momento della ripresa del gioco, deve attribuirsi ad errore arbitrale;
- rilevato, per altro, che le comunicazioni aggiuntive, fatte pervenire da Virtus Cassola rivelano comportamento antisportivo, perché tendenti a valorizzare il contenuto equivoco della dichiarazione resa all'arbitro nell'imminenza dei fatti, al fine di ottenere la vittoria a tavolino della partita.
P.Q.M.
il G.S. delibera :
- di disporre la ripetizione della gara VIRTUS CASSOLA - AZZURRA S. ANNA, disponendo la comunicazione della decisione del Comitato Regionale Veneto per quanto di competenza;
- di applicare alla società Virtus Cassola la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 80,00.
