Prima categoria in Campania, s.s. 2010/2011, un giovane direttore di gara viene aggredito alle spalle da un calciatore.
L'Arbitro non riconosce il suo aggressore ma il tutto avviene sotto gli occhi dell'osservatore arbitrale incaricato.
L'O.A. ha riconosciuto il calciatore colpevole ed ha relazionato il tutto in un supplemento di rapporto inviato al Giudice Sportivo Territoriale.
Il G.S.T. non ritenne all'epoca opportuno prendere in considerazione tale rapporto dell'O.A. e si limitò a multare solo la società del tesserato colpevole per responsabilità oggettiva.
Il rappresentante AIA presso il G.S.T. segnalò questo episodio all'attenzione del Presidente C.R.A. Ramaglia che ha provveduto a raccogliere tutta la documentazione necessaria e tramite la procura dell'A.I.A. ha inoltrato il tutto alla Procura FIGC che è quella competente in questi casi.
E' passato un po' di tempo ma finalmente, sul comunicato odierno n.46 del Comitato Reg. Campano della LND, possiamo leggere come è andata a finire questa vicenda. Stranamente possiamo notare come la solita dovizia di particolari con cui la Commissione di Disciplina Territoriale campana illustra le sue delibere in questo caso sono venuti improvvisamente a mancare, così come appare inusuale per le abitudini di tale commissione pubblicare sul C.U. una delibera di una riunione del 31 ottobre soltanto il 18 novembre.
Lascio a voi ogni giudizio sull'attenzione che l'AIA, dal presidente della sezione del collega, al suo presidente regionale, al rappresentante AIA presso il G.S.T. fino alla bistrattata procura arbitrale hanno profuso per questo caso, interessandosi al meglio anche per quei casi che potrebbero sembrare minori o passare inosservati ai più.
Delibere della Commissione Disciplinare
RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2011
DELIBERE ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2011
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Valerio De Maio, dott. Antonio Gambacorta, avv.
Anna Assunta Napoletano, Componenti.
N. 75. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE
Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MILANO ROCCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE
DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO BANZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento
del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 10 maggio 2011, protocollo 8537/975, a
carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 31 ottobre 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv.
Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Milano Rocco, calciatore della società A.S. Atletico
Banzano. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il calciatore Milano Rocco ha
confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione
ribadendo, in particolare, l’involontarietà del gesto. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona
del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendo provata la sua colpevolezza, nelle sue conclusioni ha
chiesto, per il sig. Milano Rocco, la sanzione della squalifica per anni uno. Questa C.D.T., sentite le
conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli
atti documentali acquisiti, risulta, senza ombra di dubbio, che il calciatore Milano Rocco ha colpito con una
spallata alla schiena l’arbitro dell’incontro sig. Andrea Salsano e che ha violato, con consapevolezza, i
principi di rettitudine sportiva, come è stato evidenziato nell’articolato atto di deferimento della Procura
Federale; tanto Premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e
congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione della squalifica di anni uno,
richiesta a carico del deferito, sig. Milano Rocco, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli
accertamenti e dell’audizione del calciatore Milano Rocco, che la caduta del direttore di gara, sicuramente
colpito, non può addebitarsi alla sola spallata, ma può essere avvenuta anche per altre cause, dal momento
che il direttore di gara era circondato da vari calciatori, per cui, non essendo possibile conseguire certezza
sulla responsabilità dell’incolpato, appare equo determinare la squalifica in mesi sei. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del Sig. Milano Rocco, all’epoca dei fatti
calciatore della società Atletico Banzano, la sanzione della squalifica per mesi sei.
