Scene da saloon prese dai Comunicati Ufficiali n°323-ca528 e n°326 LND del 15 e 16 Febbraio.
5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 4/ 2/2012 PACECO 1976 - COLOMBA BIANCA
1-2; Sospesa al 43' del s.t.; Reclamo Paceco 1976.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Paceco 1976 chiede che venga deliberata la perdita della gara per la Società Colomba Bianca ritenendola responsabile dei comportamenti, assunti dai sostenitori di quest'ultima, che hanno costretto L'arbitro a sospendere anticipatamente la gara;
Chiede preliminarmente, la reclamante, di procedere con atti tendenti all'acquisizione "della copia dei verbali redatti dal competente Comando dei Carabinieri (ove risulta accertato il rinvenimento, nell'ambito della perquisizione effettuata negli spogliatoi della squadra Colomba Bianca, di oggetti contundenti atti all'offesa), inviandone integralmente il contenuto All'Ufficio Indagini della F.I.G.C.";
Circa la richiesta preliminare formulata dalla Società Paceco 1976, si ritiene che la stessa non possa essere accolta;
i procedimenti istaurati presso questo Organo di Giustizia, infatti, ai sensi dell'art. 29, punto 2, del C.G.S., si svolgono Sulla base degli atti ufficiali i quali hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara; nel caso in esame, peraltro, gli stessi sono sufficientemente esaustivi al fine di giungere alla corretta definizione dei fatti ed alla attribuzione delle Responsabilità;
Ciò premesso, esaminato il referto arbitrale, dallo stesso si rileva che:
Al 42' del 2° tempo, dopo continui sfottò, insulti e cori da parte dei sostenitori della Società Colomba Bianca nei confronti Dei sostenitori avversari, questi ultimi reagivano dando luogo ad una "mega rissa" nel corso della quale uno dei primi, sanguinante, veniva fatto entrare nel recinto di gioco per essere soccorso; quest'ultimo però, raggiunti gli spogliatoi, si impossessava di un estintore scagliandosi verso alcuni dirigenti avversari; tale azione provocava l'invasione del campo da parte di sostenitori di entrambe le Società per cui l'arbitro, anche a tutela della propria incolumità, decideva di considerare chiusa la gara dirigendosi verso gli spogliatoi; in tale frangente tesserati e sostenitori delle due Società davano luogo ad atti di violenza con scambio di calci e pugni e con l'uso di oggetti vari quali caschi ed estintori; solo l'intervento delle Forze dell'Ordine, nel frattempo chiamate anche dall'arbitro, consentiva di ristabilire la calma;
Considerato che la rissa, scoppiata dapprima tra i sostenitori e poi tra i tesserati di entrambe le Società, è da considerarsi ostativa alla regolare prosecuzione della gara che in effetti l'arbitro ha sospeso prima della sua conclusione;
Considerato che l'eventuale espulsione di tutti i partecipanti alla rissa avrebbe determinato la sospensione della gara stante il mancato raggiungimento, da parte di entrambe le Società, del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità della Società Paceco 1976 per quanto attiene sia alla mancata predisposizione di un adeguato servizio d'ordine sia al comportamento dei propri sostenitori e tesserati;
Sancita la responsabilità della Società Colomba Bianca per quanto attiene al comportamento dei propri sostenitori e tesserati;
Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Paceco 1976, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Paceco 1976 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250;
Di infliggere alla Società Colomba Bianca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 400.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C1
gara del 4/ 2/2012 PRO GELA - SAN CATALDO 5
3-0; Reclamo San Cataldo 5.
Con reclamo ritualmente proposto la Società San Cataldo 5 chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-6 alla Società Pro Gela evidenziando le violenze e le intimidazione subite dai propri calciatori nel corso della gara e segnalando, in particolare, il comportamento assunto da alcuni tesserati della consorella e da un sostenitore di quest'ultima il quale, invadendo il campo, spintonava e colpiva il proprio calciatore Dettori Fabrizio, successivamente "colpito con pugni da alcuni atleti del Pro Gela"; in subordine, la reclamante chiede che venga deliberata la ripetizione della gara;
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva come essa abbia avuto regolare svolgimento e conclusione; infatti dal referto dell'arbitro emerge che al 21' del p.t. un sostenitore della Società Pro Gela scavalcava la rete di recinzione nell'intento di colpire un calciatore avversario non riuscendo grazie alla interposizione di un dirigente della stessa Società Pro Gela che veniva colpito al volto; niente altro di quanto segnalato dalla Società reclamante trova riscontro nel suddetto referto che non fa riferimento ad alcuna problematica sulla regolare prosecuzione e conclusione della gara;
Pertanto, per quanto esposto in narrativa e considerato che la Società Pro Gela è stata già sanzionata, per quanto addebitabile al proprio sostenitore, con provvedimento E.C. pubblicato sul C.U. n. 317 - C5 n. 37 del 10/02/2012;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società San Cataldo 5, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R. Sicilia della L.N.D. per quanto di competenza in relazione al contenuto del reclamo
presentato dalla Società San Cataldo 5.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
gara del 11/ 2/2012 ATLETICO SAN YOSEF - MABBONATH
3-3; Sospesa al 33' del p.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 33' del p.t., dopo l'espulsione del calciatore Bova Antonino (Atletico San Yosef), lo stesso aggrediva l'arbitro colpendolo con un fortissimo pugno al volto per poi assumere grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto che poi colpiva ancora con un violentissimo calcio al polpaccio destro; tali atti di violenza provocavano fortissimo dolore alle parti colpite, capogiri e stordimento;
A tal punto l'arbitro, dopo circa quindici minuti, persistendo il mancato sussistere delle condizioni fisiche ottimali per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione adottata;
Sancita la responsabilità delle Società Atletico San Yosef alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Atletico San Yosef la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 SAN VITO LO CAPO
Per reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro, durante ed a fine gara; tale sostenitore, dopo avere atteso l'uscita dall'impianto del direttore di gara, lo inseguiva con la propria autovettura per circa 20 minuti, assumendo nel contempo contegno offensivo e minaccioso e tentando più volte di bloccarlo, desistendo solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine, nel frattempo allertate dallo stesso.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 11/ 2/2017
BOVA ANTONINO (ATLETICO SAN YOSEF)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonchè per avere, dopo l'espulsione, colpito l'arbitro con un fortissimo pugno al volto che provocava fortissimo dolore e stordimento e, dopo avere assunto reiterato e grave contegno offensivo e minaccioso, divincolatosi da alcuni calciatori che cercavano di fermarlo, lo colpiva ancora con un calcio di fortissima intensità al polpaccio destro, provocandogli fortissimo dolore e determinando la sospensione definitiva della gara.
