Decisioni del Giudice Sportivo Piemonte riportate sul CU 49
PROMOZIONE
Euro 500,00 DOMODOSSOLA
Durante il secondo tempo i propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco un bengala acceso che non colpiva nessuno e veniva successivamente spostato fuori dalle linee perimetrali da un giocatore. Dalla meta' del secondo tempo fino al termine della gara gli stessi rivolgevano ad un assistente arbitrale gravi insulti e minacce scrollando la rete di recinzione e sputando in direzione dello stesso senza attingerlo. Gravi insulti venivano altresì rivolti alle Istituzioni Federali.(RECIDIVA)
Euro 400,00 GAVIESE
Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso,durante tutto il secondo tempo ed all'uscita del terreno di gioco,da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. Successivamente mentre la terna arbitrale si avviava alla propria autovettura,veniva affrontata dai suddetti sostenitori che reiteravano le offese con fare minaccioso nella totale indifferenza dei dirigenti.(PLURECIDIVA)
SQUALIFICA. FINO AL 31/ 5/2012
BONETTI DAVIDE (GAVIESE)
Allontanato dal campo per essere entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto all'arbitro gravi offese e minacce. Altresì appoggiava entrambe le mani sul petto dello stesso facendolo indietreggiare di alcuni passi. Al termine della gara reiterava il comportamento aggressivo bloccato dai dirigenti della societa' ospite.
PRIMA CATEGORIA
Euro 100,00 OSSOLACOSASCA
Per aver permesso, al termine della gara, a persona non identificata di entrare sul terreno di gioco ed ivi offendere ripetutamente l'arbitro.
Euro 150,00 LA CHIVASSO
All'inizio del secondo tempo i propri sostenitori lanciavano in campo bottiglie di vetro senza colpire alcuno.
ALLIEVI REGIONALE
gara del 11/ 3/2012 VILLALVERNIA VAL BORBERA - CBS SCUOLA CALCIO S.D.
La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro.
Dall'esame del referto di gara si evince che al minuto 26 del secondo tempo, dopo che l'arbitro aveva adottato un provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore, l'allenatore della società VILLALVERNIA V.B. signor AURELIO MASSIMO entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro gravissime espressioni offensive ed intimidatorie e contestualmente lo aggrediva colpendolo con tre pugni al volto ed allo stomaco con tale violenza da farlo cadere a terra. Veniva successivamente bloccato grazie all'intervento del dirigente accompagnatore della società Villalvernia e dell'allenatore ospite. L'arbitro, dopo il trauma subito, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara nelle indispensabili condizioni di serenità di giudizio ne decretava la sospensione anticipata.
La decisione dell'arbitro si appalesa pienamente rispondente alla gravità dell'accaduto e la mancata conclusione della gara deve pertanto addebitarsi alla società Villalvernia oggettivamente responsabile del comportamento vile e violento, indegno di una persona civile, posto in essere da un proprio tesserato dal quale la società Villalvernia, con telefax inviato a questo Comitato, ha inteso dissociarsi e stigmatizzare porgendo le proprie sentite scuse all'arbitro.
Pertanto in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società Villalvernia con il seguente risultato :
VILLALVERNIA V.B. - CBS SCUOLA CALCIO 0 = 3
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
AURELIO MASSIMO (VILLALVERNIA VAL BORBERA)
Per aver colpito l'arbitro con pugni provocando la sospensione della gara.(VEDI DELIBERA)
Incredibile...


