Pallonata casuale, reclamo accolto.

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda mercarte il mar mar 27, 2012 7:22 pm

Leggevo questo thread viewtopic.php?f=35&t=9739, e mi sono ricordato di questo episodio (abbastanza recente) che ho letto tempo addietro sul CU della Lombardia.
A questo punto vien da dire, inutile sospendere le partite se poi vengono fatte rigiocare.

Reclamo società ASD REAL BESANA LESMO Camp. 1° Categoria Gir. L
Gara del 29-01-2012 tra ASD Real Besana Lesmo / Accademia Cologno Calcio
C.U. n. 37 del CRL datato 2-02-2012.
La Società ASD REAL BESANA LESMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, BRUMANA Yari sino all'11.4.2012, il capitano, DE LUCIA Antonio per 5 mesi, ai sensi dell'Art. 3, comma II°, condotta gravemente sleale e comunque sino all'identificazione dell'autore del fatto, l'ammenda di Euro 300,00 e la punizione della perdita della gara per 0-3, lamentando che l'autore del lancio del pallone sulla nuca dell'arbitro è stato un dirigente, peraltro tale gesto non è stato volontario, bensì casuale, che il calciatore BRUMANA Yari ha invece protestato in seguito alle lesioni subite da un suo compagno di squadra che è stato portato all'ospedale, e che la gara non doveva essere sospesa dall'arbitro in quanto quest'ultimo era in grado di proseguirla.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti osserva : dal rapporto arbitrale e dal supplemento di rapporto emerge che l'arbitro ha sospeso la partita, dopo aver ricevuto una pallonata alla nuca che gli provocava un “momentaneo stordimento”, a seguito del quale riteneva per la sua incolumità fisica di non dover proseguire la gara.
L'arbitro non ha saputo riferire né l'autore del lancio del pallone, né la distanza dalla quale era stato lanciato né se era stato lanciato con le mani o con piedi e nemmeno se il gesto fosse stato volontario ovvero casuale.
A fronte di tale situazione, si deve ritenere che l'arbitro era nelle condizioni di riprendere la gara, subito dopo il momentaneo stordimento e non essendoci altri fatti, oltre al lancio del pallone, che potessero mettere a repentaglio l'incolumità dello stesso.
La gara merita di essere ripetuta.
Considerato che l'arbitro non ha saputo specificare se il lancio del pallone sia stato volontario o meno tanto da non saper nemmeno indicare se il lancio è avvenuto con le mani o con i piedi e la distanza tra l'autore del gesto e l'arbitro che si deve presumere notevole visto che lo stesso arbitro non lo ha saputo individuare, si deve ritenere che il gesto non sia stato volontario.
Ne consegue che la sanzione comminata momentaneamente al capitano in attesa dell'individuazione dell'autore debba essere ridotta.
Anche la squalifica comminata al calciatore Yari BRUMANA merita di essere ridotta in quanto, come emerge dal rapporto arbitrale, il calciatore ha ripetutamente insultato l'arbitro, nel contempo strattonandolo. Tale comportamento non è certamente violento, bensì irriguardoso.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
il reclamo proposto ed in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica comminata al calciatore Yari BRUMANA sino all'11.3.2012, riduce la squalifica comminata al capitano DE LUCIA Antonio sino al 9.3.2012, ai sensi dell'Art. 3, comma II° condotta gravemente sleale, annulla l'ammenda di Euro 300,00 e dispone la ripetizione della gara, demandando agli organi competenti la fissazione della data.
Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.


Edit: Ho trovato anche la delibera iniziale.
REAL BESANA LESMO - ACCADEMIA COLOGNO CALCIO
Dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento al rapporto e sentito telefonicamente l’arbitro si rileva che al 18° del 2° tempo, a seguito della convalida di una rete a favore della società ospitata, il direttore di gara si recava nei pressi del portiere della locale società che si trovava a terra, per sincerarsi delle sue condizioni fisiche. Veniva però insultato dal calciatore e conseguentemente provvedeva ad espellerlo: in tale occasione veniva circondato e fatto oggetto da parte dei calciatori della società Real Besana Lesmo d’atteggiamenti violenti e gravemente minacciosi ed ingiuriosi.
Infatti veniva avvicinato da almeno quattro calciatori locali non personalmente identificati: tra questi identificava invece il calciatore Brumana Yari che come gli altri lo insultava e minacciava pesantemente ma anche lo toccava più volte sul petto riuscendo ad afferrarlo e strattonarlo.
Il direttore di gara cercava di allontanarsi al fine di assumere adeguati provvedimenti a carico dei calciatori ma nel frangente veniva colpito con violenza tra il collo e la nuca col pallone da parte di calciatore della società Real Besana Lesmo non identificato personalmente ma di certo appartenente a tale società in quanto nella circostanza ed in quel luogo erano presenti solamente calciatori della citata società Real Besana Lesmo.
A seguito di questi fatti ed essendo stato stordito dalla violenta pallonata ricevuta, il direttore di gara non ha più ritenuto di essere nella condizione psicofisica idonea a dirigere serenamente la gara e per tal motivo ha deciso la sospensione definitiva della gara medesima.
Va ricordato che ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, “ Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto”.
Nel caso di che trattasi poiché il direttore di gara è stato colpito con una violenta pallonata tra collo e nuca che gli causava stordimento da un calciatore della società Real Besana Lesmo non individuato, fino a che il colpevole non verrà identificato la responsabilità della violenza va attribuita al Capitano di tale squadra, nel caso di specie al calciatore De Lucia Antonio.
Dato quindi atto che la gara non è stata regolarmente portata a termine a causa dei fatti violenti su esposti e che per questo la società Real Besana Lesmo è da ritenere responsabile.
La Società Real Besana Lesmo in data 01/02/2012 ha inviato nota informale che non viene assunta agli atti di gara in quanto trasmessa priva delle modalità previste per la presentazione di reclamo.
Visti gli articoli 1, 3, 17 e seg. del condotta gravemente sleale.
PQM
DELIBERA 1) Di squalificare (in quanto responsabile ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva) il calciatore De Lucia Antonio Capitano della società Real Besana Lesmo per mesi cinque, vale a dire fino al 27/6/2012 per la violenta pallonata subita dal direttore di gara da parte di un calciatore della propria società non identificato nominativamente: si da atto che la presente sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui verrà individuato l’autore della violenza.
2) Di squalificare per mesi due e mezzo, fino al 11-4-2012, il calciatore Brumana Yari della società Real Besana Lesmo per l’atto violento a lui imputato.
3) Di comminare alla società Real Besana Lesmo l’ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento violento attuato dai propri tesserati;
4) Di comminare alla società Real Besana Lesmo, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
5) Di riservarsi ulteriori provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati e della società a seguito dell’esito di eventuali accertamenti.
Si da atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nella relativa sezione del presente comunicato.
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda homer il lun apr 09, 2012 5:54 pm

Arbitro insultato e strattonato: comportamento "irriguardoso"... No comment, ci si sente sempre meno tutelati...
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda OldReferee il lun apr 09, 2012 8:21 pm

Altra delibera "fantasiosa" da parte di un giudice sportivo. Il collega ha ricevuto una pallonata in testa da dietro in una chiara situazione di protesta in campo ed il giudice sportivo, siccome il collega non è stato in grado di vedere la dinamica del lancio, ne desume l'involontarieta' del gesto. In tutti i casi ritengo che il collega abbia fatto benissimo a sospendere la gara, se poi qualche giudice sportivo compiacente verso le societa' ne dispone la ripetizione e' cosa che non deve interessarci, noi dobbiamo far passare l'equazione arbitro colpito = tutti a casa.
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda Fusto il lun apr 09, 2012 9:38 pm

Davanti a certe sentenze ci vorrebbe il viagra. Ci si sente impotenti e spesso queste sentenze arrivano perchè nessuno dall'altra parte può(o vuole) obiettare..
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda carletto il mar apr 10, 2012 12:21 pm

Signori, non dimentichiamo che il giudice sportivo e la CDT deliberano in base a quanto l'arbitro scrive. Leggete bene la delibera della CDT.

dal rapporto arbitrale e dal supplemento di rapporto emerge che l'arbitro ha sospeso la partita, dopo aver ricevuto una pallonata alla nuca che gli provocava un “momentaneo stordimento”, a seguito del quale riteneva per la sua incolumità fisica di non dover proseguire la gara

L'arbitro ha dichiarato che era in grado di proseguire la gara, ma che ha scelto di non farlo perché riteneva di essere in pericolo (quindi per una sua sensazione, oltretutto opinabile). Essendo l'arbitro in grado di proseguire la gara, la pallonata non poteva essere stata violenta. Quindi le sanzioni sono state ridotte.

Ben diverso sarebbe stato se l'arbitro avesse dichiarato che la violenza della pallonata fosse stata tale da non permettergli di proseguire la gara. Allora sì che sarebbero state giuste la sconfitta a tavolino e la lunga squalifica all'autore della pallonata (o in subordine al capitano).

Nessuna violenza è giustificabile, ma la sanzione deve essere commisurata a quanto l'arbitro dichiara nel suo rapporto, negli eventuali supplementi, e nelle audizioni presso i diversi gradi di giudizio. Ovvero a quanto realmente accaduto.
carletto
 
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda OldReferee il mar apr 10, 2012 12:53 pm

Carletto, anche qui non concordo con te, se prendi una pallonata da dietro e rimani stordito allora non sei in grado di dirigere la gara appunto perchè, causa il mal di testa, temi per la tua incolumità fisica cosi come ha scritto il collega; è implicito che è stata la pallonata a non permettergli di proseguire la gara, ovviamente se continui a correre in quelle condizioni rischi svenimenti o guai peggiori.
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda carletto il mar apr 10, 2012 11:10 pm

E allora che lo scriva no? Se avesse scritto "causa il mal di testa provocato dalla pallonata non ero fisicamente in grado di proseguire la gara" con tutta probabilità la CDT avrebbe confermato la sconfitta a tavolino. Invece ha dichiarato che "ha sospeso la partita, dopo aver ricevuto una pallonata alla nuca che gli provocava un “momentaneo stordimento”, a seguito del quale riteneva per la sua incolumità fisica di non dover proseguire la gara". Esaurito il "momentaneo stordimento" era o non era in grado di proseguire la gara? Boh.

Ciò che è implicito per me magari può non esserlo per te. Quello che è implicito per te può non esserlo per il giudice sportivo o la CDT. Le cose vanno scritte chiaramente, nero su bianco.

OldReferee... io e te sempre su posizioni diverse... ho scoperto chi sei... SEI MIA MOGLIE!!!
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda OldReferee il mer apr 11, 2012 8:42 am

Carletto, sono tua suocera !!!! Eh eh eh !!!! Ciao
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda Fegatofrac il mer apr 11, 2012 9:38 am

E' palese che il "pasticciotto" l'ha combinato il collega :snooty:
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Re: Pallonata casuale, reclamo accolto.

Messaggioda tony il mer apr 11, 2012 8:30 pm

Collega superficiale, d'accordo, e a quanto pare gli è stata posta la domanda giusta dalla cdt: "hai visto il lancio?" "no" "allora non puoi dire che volevano colpire te, arrivederci".
OldReferee ha scritto:Altra delibera "fantasiosa" da parte di un giudice sportivo. Il collega ha ricevuto una pallonata in testa da dietro in una chiara situazione di protesta in campo ed il giudice sportivo, siccome il collega non è stato in grado di vedere la dinamica del lancio, ne desume l'involontarieta' del gesto. In tutti i casi ritengo che il collega abbia fatto benissimo a sospendere la gara, se poi qualche giudice sportivo compiacente verso le societa' ne dispone la ripetizione e' cosa che non deve interessarci, noi dobbiamo far passare l'equazione arbitro colpito = tutti a casa.
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