3a categoria Agrigento

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

3a categoria Agrigento

Messaggioda pintu84 il mar apr 17, 2012 5:55 pm

GARE DEL 5/ 2/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 3/2012
ZARBO ANTONINO (LUCCA SICULA)
Per avere aggredito l'arbitro e per averlo minacciato.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE
MARINO VINCENZO (LUCCA SICULA)
Per avere spintonato l'arbitro e per averlo colpito al volto.

PENSO CHE QUESTE OSCENITà (TRE GIORNATE?????) SI COMMENTINO DA SOLE.....SE NE SONO ACCORTI ANCHE A ROMA...

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF
(2011/2012)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella
riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2012, ha
adottato le seguenti decisioni:

1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE
ZARBO ANTONINO;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO
VINCENZO,
INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell’8.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. ridetermina
le sanzioni inflitte:
- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda OldReferee il mar apr 17, 2012 6:06 pm

Incredibile ! Un mese per avere aggredito l'Arbitro ! Ma siamo nel terzo mondo oppure in Italia ? Anche l'impugnazione delle delibere mi pare censurabile, potevano e dovevano essere maggiormente afflittivi con questi somari.
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda Flubber il mar apr 17, 2012 6:12 pm

ridetermina
le sanzioni inflitte:
- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.


Ah beh...quindi in totale:
- Due mesi di squalifica per aver aggredito l'arbitro e averlo minacciato;
- Sei giornate (quindi in teoria meno di due mesi...!) di squalifica per aver colpito l'arbitro al volto.

Ora si che sono congrue le sanzioni... :shock:
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda tony il mar apr 17, 2012 9:18 pm

Quindi il presidente federale può fare ricorso. Nuova.
Comunque quoto Flubber. Per un insulto al giudice sportivo agrigentino non credo di meritarmi più di mezza giornata di squalifica.
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda royal_nim il mar apr 17, 2012 11:02 pm

non ci posso credere, robe da matti
:grr
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda pintu84 il mer apr 18, 2012 8:31 am

Non avrebbe senso ugualmente chip, dato che le sole minacce verbali all'arbitro sono sanzionate col minimo edittale di 3 giornate di squalifica!Concordo con te che,in taluni casi, una refertazione meno approssimativa e con una migliore proprietá di linguaggio possa aiutare ad avere squalifiche maggiormente congrue.Sull'inibizione di un mese a carico del dirigente..meglio non esprimere commenti ulteriori.
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda Observer il ven apr 20, 2012 11:06 am

Flubber ha scritto:
ridetermina
le sanzioni inflitte:
- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.


Ah beh...quindi in totale:
- Due mesi di squalifica per aver aggredito l'arbitro e averlo minacciato;
- Sei giornate (quindi in teoria meno di due mesi...!) di squalifica per aver colpito l'arbitro al volto.

Ora si che sono congrue le sanzioni... :shock:


RAGAZZI ... prima di qualsiasi commento sulla congruità delle sanzioni, occorrerebbe comprendere bene COSA il d.d.g. ha scritto nel rapporto di gara, e COME lo ha scritto.

Capita spessissimo che una scarsa appropriatezza di linguaggio porti alcuni a non rappresentare i fatti come sarebbe invece necessario al Giudice Sportivo per deliberare in autonomia e con rigore.

Tenete poi presente che la giustizia sportiva l'amministra la FIGC, e questo in alcuni casi (con talune società ...) porta a conflitti di interessa enormi. Si attaccano a tutto pur di veder ridotte le sanzioni. Per questo spesso si consiglia agli Arbitri di confrontarsi con i colleghi più anziani ed esperti. Perchè spesso i colleghi anziani conoscono i trick e le forme espressive per essere efficaci nella stesura di un rapporto.

A naso, leggendo qui, mi pare che il giudice sportivo abbia prima deliberato, poi richiesto al collega un supplemento di rapporto, e poi preso atto che lo hanno pestato come una canapa, aumentato le sanzioni.

Ma non possiamo aver certezze senza aver letto prima il rapporto. Io ho letto molti rapporti di colleghi della mia Sezione, e posso assicurarvi che alcuni scrivono delle cazzate immani.
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda pintu84 il ven apr 20, 2012 11:54 am

Observer hai letto tu con poca attenzione questa volta..Non è il giudice sportivo a aver chiesto alcun supplemento di rapporto al collega e non è nemmeno lui a aver deliberato un aumento (minimo) della sanzione inflitta.Tutto ció è stato fatto poichè il presidente federale Abete,su segnalazione del Cra Sicilia e dell'Aia, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale poichè le sanzioni espresse in primo grado non erano congrue in base agli accadimenti.
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda Observer il ven apr 20, 2012 7:25 pm

non avevo letto "RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI" -..... chiedo venia!

confermo però l'impianto dell'intervento: spesso le sanzioni non vengono irrogate perchè non siamo capaci di descrivere gli avvenimenti.

ergo

se vi accade qualcosa di straordinario, fatevi aiutare dai vecchi della sezione...
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Re: 3a categoria Agrigento

Messaggioda ale il lun mag 07, 2012 6:35 pm

pintu84 ha scritto:1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE
ZARBO ANTONINO;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO
VINCENZO,
INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell’8.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. ridetermina
le sanzioni inflitte:
- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Riporto il testo completo, uscito oggi:

1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE ZARBO ANTONINO;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell’8.2.2012)

Il Presidente Federale ha proposto ricorso - ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. – avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione provinciale di Agrigento pubblicate sul relativo Com. Uff. n. 31 AG in data 8.2.2012, con le quali sono state inflitte ai sigg.ri Antonino Zarbo (dirigente) e Vincenzo Marino (calciatore), entrambi tesserati per la società Lucca Sicula, le sanzioni, rispettivamente, della inibizione fino al 5.3.2012 e della squalifica per 3 gare, per la condotta
offensiva e violenta tenuta, nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara del 5.2.2012 tra Lucca Sicula e Calamonaci, valida per il campionato di III categoria.
Preliminarmente riassunti i fatti di rilievo ai fini del presente procedimento, il Presidente Federale chiede che, in riforma dell’impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare tanto al dirigente, quanto al giocatore di cui trattasi. Ciò in quanto, si legge nel ricorso, «alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto dei gravi atti di violenza posti in essere dai suddetti tesserati nei confronti dell’Ufficiale di gara, nonché del grave comportamento offensivo e lesivo adottato dai tesserati nei confronti dell’arbitro, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono inadeguate».
La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato:
Zarbo Antonino, inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.3.2012, «per avere aggredito l’arbitro e per averlo minacciato»; Marino Vincenzo, squalifica per 3 gare, «per avere spintonato l’arbitro e per averlo colpito al volto».
Orbene, un’attenta lettura del referto arbitrale induce ad una riconsiderazione dei fatti sanzionati volta a cogliere l’effettiva portata degli stessi sotto il profilo sanzionatorio qui in rilievo. In tal ottica, è possibile osservare come le condotte dei sigg.ri Zarbo e Marino siano entrambe connotate da violenza, anche se, come riferito in referto, nessuna di esse ha causato dolore eccessivo o impedito all’arbitro di proseguire. In particolare: quella del secondo, spintone violento all’altezza del volto con ambedue le mani, ha provocato dolore ed un leggero barcollamento; quella del primo, stretta violenta al collo, con entrambe le mani, ha provocato un dolore al collo. Quest’ultima, poi, si connota anche per un fare irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. In relazione a tali fatti appare evidente che le sanzioni come determinate dal Giudice Sportivo
siano del tutto inadeguate, attesa la gravità dei comportamenti di cui trattasi. Per queste ragioni la C.G.F. ritiene debbano essere rideterminate entrambe le sanzioni. Pertanto, avuto riguardo al dettato dell’art. 19, comma 4, C.G.S., e considerato che la rimodulazione dell’entità della pena debba anche tener conto della particolarità della fattispecie e, segnatamente, del fatto che le misure disciplinari stabilite dal Giudice Sportivo sono già state scontate, con correlata ripresa dell’attività sportiva da parte di entrambi i tesserati di cui trattasi, Questa CGF reputa, congrue le sanzioni come in dispositivo
precisate.
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della
F.I.G.C. ridetermina le sanzioni inflitte:
- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara,
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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