GARE DEL 25/ 4/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BRAVETTA - CSL SOCCER
Il Giudice Sportivo
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
- rilevato che al 42' del secondo tempo, dopo le espulsioni dei calciatori della squadra CSL SOCCER sigg.
BAFFIONI DANIELE, AURICCHIO ALESSANDRO e CECCARELLI LUCA, la squadra medesima rimaneva
in campo con soli sei calciatori e quindi l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro sul
punteggio di 2-2;
- rilevato che i calciatori della squadra CSL SOCCER sigg. LOFFREDO GIOVANNI e DE LUCA
ALESSANDRO, aggredivano l'arbitro colpendolo con pugni sul collo, sulla spalla destra e sotto l'occhio
destro provocandogli intenso dolore;
- a seguito di detta aggressione l'arbitro cadeva in terra e veniva aggredito da quasi tutti i calciatori della
squadra CSL SOCCER che lo colpivano con violenti calci sulle cosce, sul fianco e sul costato destro
provocandogli intenso dolore ed uno stato di paura, tra i vari aggressori veniva riconosciuto il calciatore
AURICCHIO ALESSANDRO;
- solo grazie all'aiuto dei tesserati della Società BRAVETTA l'arbitro riusciva al alzarsi per poi essere portato
al sicuro in altra zona del campo;
- l'arbitro doveva quindi recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Camillo Forlanini di Roma dove veniva
refertato con prognosi di gg.3 oltre a permanere in un forte stato di sofferenza psichica per l'estrema gravità
dell'aggressione subita.
Considerato che la responsabilità dell'anticipata sospensione della gara debba essere attribuita alla società
CSL SOCCER e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
- di infliggere alla Società CSL SOCCER la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di comminare alla Società CSL SOCCER l'ammenda di euro 500,00
- CRL 211/13 -
- di squalificare i seguenti calciatori della Società CSL SOCCER:
LOFFREDO GIOVANNI squalificato fino al 30/5/2016;
DE LUCA ALESSANDRO squalificato fino al 30/5/2016;
AURICCHIO ALESSANDRO squalificato fino al 30/5/2016
DE LUCA MARCO squalificato per 5 gare effettive: espulso per doppia ammonizione alla notifica del
provvedimento disciplinare strappava il cartellino dalle mani dell'arbitro portandolo nello spogliatoio
COSIMI DANIELE squalificato per una gara effettiva
BAFFIONI DANIELE squalificato per una gara effettiva
CECCARELLI LUCA squalificato per una gara effettiva
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COLONNA - COLLE DI FUORI
Il Giudice Sportivo
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe si rileva:
- al 48 del secondo tempo (terzo minuti di recupero dei quattro assegnati) l'arbitro annulla una rete per fuori
gioco alla Società COLONNA. Tale decisione provocava una violenta contestazione da parte della quasi
totalità dei tesserati che accerchiavano l'arbitro minacciandolo e strattonandolo.
Si veniva a creare una situazione di grave pericolo per l'arbitro che veniva spinto verso la rete di recinzione.
In tale circostanza, uno dei tesserati non identificati, colpiva il direttore di gara con violenti calci alle gambe
che gli provocavano forte dolore. Tali violenze venivano perpetrate vigliaccamente alle spalle dell'arbitro da
gente che si mimetizzava in mezzo ad altri tesserati per non farsi riconoscere. In tali circostanze l'allenatore
SALDICCO DANTE e il dirigente TOZZI MARCO incitavano i propri calciatori a colpire l'arbitro.
A seguito dei fatti sopra riportati, il direttore di gara, giustamente sospendeva definitivamente la gara
emettendo il triplice fischio di chiusura non essendo più nelle condizioni psico-fisiche .
Nell'avvicinarsi verso gli spogliatoi, senza alcun soccorso da parte della dirigenza della Società, veniva
nuovamente circondato minacciosamente ed il dirigente responsabile TOZZI MARCO gli ostruiva il
passaggio protestando nuovamente. In tale frangente il calciatore DRAMASSINO FABIO, facilmente
riconoscibile per la sua statura, espulso nel corso della gara per avere rivolto all'arbitro reiterate espressioni
offensive, entrava sul terreno di gioco afferrava con violenza l'arbitro per un braccio e lo sbatteva sulla rete di
- CRL 211/14 -
recinzione minacciandolo di morte, quindi gli sferrava un forte pugno al volto procurandogli fuoriuscita di
sangue dal labbro.
Nonostante la grave situazione, venutasi a creare, tutti i tesserati della Società Colonna, continuavano a
minacciare l'arbitro di ripercussioni tra questi, l'arbitro distingueva i calciatori Cuppellini Andrea e Zahariuc
Liviu che entravano nello spogliatoio arbitrale minacciandolo di percosse.
- Nel corso della gara l'arbitro aveva espulso il calciatore Cuccurullo Diego ( COLONNA ) per avere rivolto
all'arbitro espressioni offensive e avvicinandolo tentava di colpirlo con un pugno senza riuscirvi perchè
bloccato dai propri compagni di squadra.
-L'allenatore Sign Maiolatesi Cesare (COLLE DI FUORI) per proteste nei confronti dell'arbitro.
- Il massaggiatore Gentilini Roberto ( COLONNA ) per comportamento minaccioso nei confronti degli
occupanti della panchina avversaria.
- Considerati i fatti sopra descritti è evidente che la responsabilità che l'anticipata conclusione della gara
debba essere attribuita alla Società COLONNA e per l'effetto dell'art.17 comma 1 del C.G.S
DELIBERA.
1) Di infliggere alla Società COLONNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
nonchè l'ammenda di € 1.000,00
2) Di inibire il dirigente Tozzi Mauro ( COLONNA ) fino al 30/092012
3) Di inibire il massaggiatore Sig. Gentilini Roberto ( COLONNA ) fino al 04/05/2012.
4) Di inibire l'allenatore Maiolatesi Cesare ( COLLE FUORI ) per una gara effettiva.
5) Di squalificare i sottoelencati calciatori della società COLONNA:
DRAMISSINO FABIO fino al 30/04/2016.
CUCCURULLO DIEGO per 4 gare effettive.
CUPELLINI ANDREA e ZAHARIUC LIVIU per tre gare effettive.

