DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 4/2012 SOVERE CALCIO - FORESTO SPARSO A.S.D. Nel rapporto di gara l'arbitro dichiara che ha sospeso la gara al 12' del secondo tempo a causa dei comportamenti minacciosi ed ostili dei calciatori e di una spinta del calciatore BELLOLI KEVIN della società POL. FORESTO SPARSO.
Il Giudice, pur prendendo atto del comportamento antisportivo ed offensivo dei calciatori e dirigenti della società POL. FORESTO SPARSO, non può condividere la decisione del direttore di gara di sospendere la gara.
Stabilisce infatti la giurisprudenza federale che "perchè le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento, a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno di gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali digara ma occorre anche che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e sopratutto abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere (CAF, in Com.
Uff. n. 17/c del 22.01.1998. App. A.S. San Vittore pag. 236-237).
Risulta del tutto evidente come nella fattispecie in oggetto non si sia mai concretizzata, sul campo e fuori, una reale situazione di pericolo per l'incolumità del direttore di gara tale da giustificare la sospensione della gara; infatti le pur vibrate e plateali proteste di alcuni tesserati della POL. FORESTO SPARSO non possono esse considerate atti idonei a mettere in pericolo l'incolumità del direttore di gara, tanto più che lo stesso ha omesso di ricorrere a tutti i mezzi in suo potere per far cessare la situazione creatasi sulcampo. E' solo il caso di precisare che ove la direzione tecnica dela gara viene turbata momentaneamente da proteste anche vibrate o da atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori o altri tesserati il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo ma si rivela solamente come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro preoccupato o timoroso.
P.Q.S.
DELIBERA
di disporre la ripetizione della gara U.S. SOVERE - POL.
FORESTO SPARSO demandandone l'organizzazione alla Delegazione Provinciale di Bergamo.

