A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 17/ 5/2017
CAVALIERE MARCO (AUDACE ISOLA D ELBA)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con due pugni il D.G. che
veniva raggiunto alla bocca provocandogli una ferita al labbro e ad un occhio.
Non domo aggrediva nuovamente l'arbitro, nel frattempo caduto a terra, con calci
alla schiena e schiaffi al volto. A causa delle gravi conseguenze fisiche
riportate nell'aggressione, il D.G. era costretto a sospendere definitivamente
l'incontro. Perdurando poi il dolore, l'Arbitro doveva ricorrere a cure
ospedaliere presso il P.O. di Piombino dove gli veniva rilasciata certificazione
medica che viene acquisita agli atti.
Tutto cio' premesso il G.S.T., valutate le infrazioni commesse di particolare
gravita' dispone altresi' LA PRECLUSIONE DEFINITIVA ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI
RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (art.19 c.3 C.G.S.).
GARE DEL 13/ 5/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. VENTURINA CALCIO/A.S.D. AUDACE ISOLA D' ELBA DEL 13 MAGGIO
2012 (sospesa all' 8' del s.t. sul risultato di 1-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana,
- esaminati gli atti relativi alla gara A.S.D. Venturina Calcio/A.S.D.
Audace Isola D' Elba, disputata a Venturina (Livorno) il 13 Maggio 2012 per
il Campionato di 2' Categoria, Girone F;
- rilevato che la stessa e' stata sospesa all' 8' del secondo tempo perche'
il Direttore di gara, colpito ripetutamente al volto ed alla schiena dal
calciatore Cavaliere Marco della Societa' Audace Isola D' Elba, non era
stato in grado di far proseguire l' incontro;
DELIBERA
a carico della Societa' A.S.D. Audace Isola D' Elba la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 ai sensi dell' art. 17 comma 1 del C.G.S.,
fermi restando gli altri provvedimenti assunti a carico del suddetto
calciatore e della societa' pubblicati in separata ma contestuale parte del
presente Comunicato Ufficiale.
