LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SECONDA CATEGORIA Play - Out
GARE DEL 27/ 5/2012
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 TORRILE SAN POLO
DIFFIDA Per intemperanze dei propri sostenitori, i quali al 45° del secondo
tempo partecipavano ad una rissa contro sostenitori della squadra
avversaria, scatenatasi in tribuna.
Alcuni dei suddetti venivano notati dal direttore di gara mentre
lanciavano dei sassi nel terreno di giuoco senza però colpire i
calciatori presenti sul medesimo.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S.
Euro 100,00 COMPIANO
DIFFIDA Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso, i quali al
45° del secondo tempo partecipavano ad una rissa contro sostenitori
della squadra avversaria, scatenatasi in tribuna.
L'arbitro trascrive inoltre sul proprio rapporto che i calciatori
della Società COMPIANO, a fine gara, colpivano la porta del proprio
spogliatoio con pugni e calci arrecando danni alla medesima;
la Società COMPIANO è tenuta a risarcire i danni provocati alla porta
dello spogliatoio, se ed in quanto richiesti.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA*
CHIOLERIO FABRIZIO (COMPIANO)
Per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
MORI RICCARDO (COMPIANO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario, colpendolo con un
pugno al volto, senza procurargli gravi lesioni. Il calciatore inoltre
spintonava anche altri avversari che cercavano di avvicinarlo.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
ZONI NICOLA (TORRILE SAN POLO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario, colpendolo con un
calcio ed un pugno al volto, senza procurargli gravi lesioni.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) del C.G.S.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 23/ 5/2012
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 VALGOTRA
DIFFIDA Per inadempienza dei propri doveri da parte del dirigente accompagna-
tore ufficiale, dell'allenatore e del massaggiatore, i quali al 13°min
del secondo tempo venivano allontanati dal terreno di giuoco; contestualmente l'arbitro allontanava anche l'addetto alla F.P.S.
Vengono palesemente evidenziati a carico dei suddetti tesserati
comportamenti antisportivi e contrari a quanto previsto dall'Articolo
65 N.O.I.F. in merito all'Assistenza degli Ufficiali di Gara e la cui
responsabilità oggettiva ricade sulla Società VALGOTRA.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.18) comma 1) del C.G.S.
Euro 100,00 VALGOTRA
DIFFIDA Per intemperanze dei propri sostenitori, i quali per quasi tutta la
la durata del secondo tempo proferivano espressioni offensive ed
ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara (PLURIRECIDIVA)(*).
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 9/2012 (**)
ROLANDI MASSIMILIANO (VALGOTRA)
Perché entrava nel terreno di giuoco e proferiva espressioni offensi-
ve all’indirizzo del direttore di gara.
Prima di allontanarsi si rivolgeva ai sostenitori della propria squadra presenti in tribuna istigandoli a seguire il suo esempio che si estrinsecava nell’applaudire e proferire espressioni ironiche neiconfronti dell’arbitro. (RECIDIVA)(*).
Sanzione così determinata e graduata ai sensi dell’Art. 19) comma 1
lettera f) del C.C.S.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 9/2012 (**)
MOLINARI MIRKO (VALGOTRA)
Perché pur avendo l’incarico di addetto alla F.P.S., entrava nel terreno di giuoco unendosi ai dirigenti presenti in panchina, per prote-
stare nei confronti del direttore di gara. (PLURIRECIDIVA)(*).
Sanzione così determinata e graduata ai sensi dell’Art. 19) comma 1)
lettera f) del C.G.S.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 16/ 9/2012 (**)
MAGGI ANDREA (VALGOTRA)
Perché entrava nel terreno di giuoco per protestare animatamente nei
confronti del direttore di gara.
Sanzione così determinata e graduata ai sensi dell’Art. 19) comma 1)
lettera f) del C.G.S. C.U. n. 48 - Pagina 35
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2012 (**)
CACCHIOLI PIER LUIGI (VALGOTRA)
Perché entrava nel terreno di giuoco e si dirigeva con atteggiamento
Minaccioso ed intimidatorio verso il direttore di gara, venendo però
Prontamente bloccato ed allontanato mediante l’intervento del capita-
no della propria squadra.
Mentre si allontanava proferiva espressioni offensive all’indirizzo
del direttore di gara. (PLURIRECIDIVA)(*):
Sanzione così determinata e graduata ai sensi dell’Art. 19) comma 1)
lettera f) del C.G.S.
(* specialità della casa)
(** il campionato è finito riprenderà verso la metà/fine di settembre)
