da peppafiest il gio mar 27, 2008 9:40 pm
riporto il comunicato per intero, ditemi se non sono assurdi i reclami!
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
RECLAMO REAL TERZIGNO – GARA ANACAPRI / REAL TERZIGNO DEL 9/3/2008
Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 78, visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto
dalla società Real Terzigno, rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La
società reclamante si duole che l’arbitro abbia sospeso la gara pur non avendo tale potere, in quanto non vi
sarebbero stati episodi di violenza nei suoi confronti tali da giustificare la decisione adottata di sospensione
definitiva della gara. Con il secondo motivo di reclamo, poneva all’attenzione del giudicante l’insufficienza
del tempo di riposo tra il primo ed il secondo tempo, a suo dire di circa sette minuti, e pertanto, ritenendo
che tale situazione influisse sul regolare svolgimento della gara chiedeva la ripetizione della gara, per errore
tecnico dell’arbitro. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, nonché il rapporto di Commissario di campo, la nota
della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto, Sezione II, Ordine e Sicurezza Pubblica, trasmessa a mezzo
telefax in data 10/03/2008, e sentito l’arbitro a chiarimenti è emerso che, in ordine al secondo motivo di
reclamo, il tempo di riposo tra il primo ed il secondo tempo è stato di dieci minuti, e comunque secondo la
regola n. 7 del Regolamento di Giuoco del Calcio, lo stesso periodo non può superare i 15 minuti, non
prevedendo un termine minimo. Al termine dello stesso periodo su indicato le squadre hanno fatto rientro in
campo riprendendo la gara regolarmente. Per l’esame del primo motivo di doglianza si è accertato che al
36’ del secondo tempo, a seguito della realizzazione della rete della società Anacapri, entrava
indebitamente sul terreno di gioco il calciatore Illiano Antonio, già sostituito, indicato in distinta della società
Real Terzigno al n. 16, il quale si avvicinava all’arbitro e lo ingiuriava e spintonava. Mentre il direttore di
gara stava per adottare il provvedimento di espulsione nei confronti di quest’ultimo, entravano in campo i
dirigenti ed i calciatori della società Real Terzigno, seduti in panchina, e questi toltisi la maglia per non farsi
identificare, accerchiavano ed ingiuriavano l’arbitro. Nel frattempo il calciatore n. 8 della società Real
Terzigno, Contento Giuseppe, attingeva al volto, al collo ed all’occhio destro l’arbitro, con del terreno.
Interveniva il Commissario di Campo a difesa del direttore di gara e cercava di portarlo verso gli spogliatoi.
Appena l’arbitro si voltava riceveva un calcio alla schiena e due calci alla gamba destra dai calciatori della
società Real Terzigno, non potendo identificare gli autori dei fatti, perché privi di maglia numerata della
società. Intervenivano gli Agenti della Polizia di Stato presenti sul campo, e con difficoltà riuscivano a
sedare gli animi. A questo punto, per i colpi subiti, l’arbitro lamentava forti dolori alla gamba destra, al punto
che, non era più in condizioni fisiche di riprendere la stessa, e decretava la sospensione definitiva della
gara. Scortato dagli agenti della polizia l’arbitro faceva ritorno negli spogliatoi. Questo G.S.T., rilevato che il
comportamento dei tesserati della società Real Terzigno, non identificati, ha determinato la menomazione
fisica del direttore di gara, che ha determinato la conseguente sospensione definitiva della gara al 36’ del
secondo tempo, in applicazione degli artt. 17 e segg. C.G.S.;
DELIBERA
di rigettare il reclamo, di infliggere alla società Real Terzigno la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00). Dispone
l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante. Per i provvedimenti disciplinari
nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me...