Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n°36 del
12/03/2008, rileva che dal rapporto di gara stilato dall'arbitro si evince che
lo stesso al minuto 18 del secondo tempo è stato costretto a sospendere
definitivamente la gara in quanto, successivamente alla notifica del
provvedimento di espulsione a carico del massaggiatore della società Simec
Eagles sig. Mesumeci Alfredo, lo stesso si alzava dalla panchina e, dopo aver
afferrato con le mani un pallone che aveva vicino, lo calciava in modo violento
contro il direttore di gara colpendo quest'ultimo alla tibia della gamba destra.
L'impatto del pallone procurava all'arbitro un dolore fisico tale da
costringerlo a sospendere definitivamente la gara, ritenendo di non essere più
nelle condizioni psico-fisiche per proseguire l'incontro
Negli atti ufficiali, corredati da idonea documentazione medica, l'arbitro, a
seguito del colpo subito alla tibia della gamba destra dal pallone scagliato in
modo volontario e violento dal sig. Mesumeci Alfredo, dichiara: "provavo un
forte dolore. A ciò sospendevo definitivamente la gara non essendo più nelle
condizioni psico-fisiche idonee a dirigerla. Una volta rientrato negli
spogliatoi il dolore persisteva in modo intenso. Rientrato a casa, non cessando
il dolore, applicavo del ghiaccio nella zona interessata e mi recavo presso il
pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo di cui allego certificato".
La documentazione medica prodotta in atti attesta inequivocabilmente le lesioni
patite dal direttore di gara e, a parere di questo G.S., sono idonee a provare
pienamente l'oggettiva impossibilità dell'arbitro di proseguire nella direzione
dell'incontro successivamente alla percossa subita, posto che dalla diagnosi
formulata dai sanitari (algia tibia anteriore gamba destra) e dalla prognosi
indicata (giorni 3) si può ragionevolmente presumere che il direttore di gara
non era effettivamente in grado di riprendere la partita anche successivamente
aver eventualmente posto in essere tentativi volti a riportare l'ordine e
proseguire la gara
P.T.M.
ai sensi dell'art. 17 c.4. lett. b) condotta gravemente sleale delibera di applicare alla società Simec
Eagles la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Si confermano in toto i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati di
cui al C.U. n° 36 del 12/03/08.
Non sono solito commentare le decisioni di sospensione "contro" i colleghi e non lo farò nemmeno stavolta, tuttavia mi preme raccontare una cosa, una volta,all'epoca delle superiori,feci "fuga" da scuola e dopo nemmeno 1 ora mi vide un professore,per "pararmi"
andai al pronto soccorso sostenendo di aver sbattuto il ginocchio contro un muro(inventandomi tutto) e di avere forte dolore.
Mi fecero una lastra,non trovarono ovviamente nulla e mi diedero "3 giorni di prognosi".
Ognuno tragga le sue conclusioni
