5 MESI PER UNO SPUTO
5 GIORNATE PER AVER AFFERRATO LA DIVISA E DETTO UNA FRASE MINACCIOSA
GARA A PORTE CHIUSE, MULTE E PERDITA DELLA PARTITA AD ENTRAMBE LE SOCIETA' IN UNA GARA TERMINATA IN RISSA.
Rispetto ad altri giudice sportivo, quello molisano conferma di mal sopportare gli atteggiamenti deleteri nei confronti degli arbitri o semplicemente atti non comprensibili da parte del pubblico.
Un paio di anni fa decretò 2000 euro di multa ad una società di eccellenza. L'anno scorso ha squalificato per 5 anni un giocatore che aveva messo le mani addosso ad un arbitro di promozione con richiesta di preclusione definitiva.
Campionato d'eccellenza
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Sticca Tommaso
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2013
perché allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto frasi minacciose alla terna arbitrale, si avvicinava al
direttore di gara e lo colpiva con uno sputo all'altezza del pantaloncino (suppl. rapp. arb.)
Campionato Promozione
A CARICO DI CALCIATORI
Vecchio Andrea
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
perché espulso per aver rivolto all'arbitro frasi minacciose ed offensive, alla notifica del provvedimento
disciplinare correva in direzione dell’arbitro, gli afferrava la divisa all'altezza del petto e gli rivolgeva frase
minacciosa.
Seconda Categoria
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 45' del secondo tempo, sul punteggio di 2-2, il
calciatore D'AMICO Francesco (portiere Monacilioni), con pallone lontano e a gioco in svolgimento,
abbandonava la propria area di rigore e si avventava contro il massaggiatore avversario, colpendolo con una
manata in faccia. Mentre l'arbitro si accingeva ad espellerlo, si creava una rissa tra le due squadre alla quale
(sottolinea l'arbitro) NON partecipavano i calciatori n.ri 10 e 12 del Monacilioni e n.ri 2, 10 e 11 del San
Marco La Catola i quali si posizionavano davanti all'arbitro che non veniva minimamente contestato e
toccato. In quel frangente sostenitori locali forzavano il cancello ed entravano sul terreno di gioco e
colpivano i calciatori avversari. Vista la situazione venutasi a creare nel recinto di gioco, l'arbitro emetteva il
triplice fischio considerando conclusa la gara. In seguito la situazione tornava alla normalità solo grazie
all'intervento dei Carabinieri.
Osserva questo GST. I fatti riportati sono sicuramente da condannare e disapprovare; purtroppo così come
sono stati riportati nel proprio supplemento dall’arbitro non offrono elementi di giudizio certi ed inconfutabili,
soprattutto a carico dei partecipanti alla rissa. L'attenzione dell'arbitro si focalizza esclusivamente sul
comportamento lodevole dei cinque calciatori che l'hanno protetto, mentre non riporta la identità di nessun
tesserato partecipante alla rissa, né la descrizione delle azioni da loro poste in essere né le relative eventuali
conseguenze. Per tutti questi motivi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17 condotta gravemente sleale.
D E C I D E
1. di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0-3;
2. di squalificare il campo di gioco della società Monacilioni per una gara effettiva;
3. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00; (sanzione ridotta poer il fattivo
comportamento di alcuni calciatori a difesa dell’arbitro);
4. di comminare alla società San Marco La Catola un'ammenda di Euro 100,00; ; (sanzione ridotta poer
il fattivo comportamento di alcuni calciatori a difesa dell’arbitro);
