CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Riferisce l'Arbitro col referto che, al termine della partita un dirigente della società Bevilacqua calcio, identificato nel vice presidente, non compreso nella lista delle persone autorizzate, lo ha atteso davanti alla porta dello spogliatoio per ingiuriarlo ed impedirgli di entrare.
Approfittando di un momento di distrazione, per l'intervento di un giocatore della squadra, l'arbitro riusciva a sgusciare nello spogliatoio.
Mentre stava per chiudere la porta, riceveva una violenta spinta alle spalle, che lo scaraventava contro il muro della stanza.
Per non cadere era costretto ad aggrapparsi agli abiti, strappandoli dall'attacapanni.
L'aggressore entrava nella stanza, chiudeva la porta dietro di sé, afferrava il direttore di gara per un braccio, procurandogli dolore, lo costringeva contro il muro e gli urlava in faccia, schizzandolo di saliva, insulti e minacce, lamentando il mancato recupero di uno dei minuti annunciati.
La scena veniva momentaneamente sospesa a causa dell'ingresso di persona non identificata, che invitava l'aggressore a non insistere nel comportamento, ma questi la allontanava e chiudeva porta a chiave, mettendola in tasca, afferrava l'Arbitro alle spalle con stretta vigorosa, tanto da procurargli dolore, quindi gli stringevacon violenza il lobo dell'orecchio destro, procurandogli grande dolore.
Finalmente l'aggressore lascia la presa ed esce dallo spogliatoio, ritornando di lì a poco per minacciare il direttore di gara se avesse fatto menzione dell'accaduto nel referto.
Dopo poco l'Arbitro ha sentito nuovamente bussare alla porta, che veniva aperta senza invito da parte di CORRAINI FABIO, dirigente accompagnatore della società Bevilacqua, il quale chiedeva di entrare per prendere quanto gli serviva.
Invitato ad attendere, poco dopo Corraini bussava nuovamente e l'Arbitro apriva la porta, tenendola per la maniglia.
Nuovamente invitato ad attendere, afferrava la mano sinistra dell'Arbitro, con la quale teneva la maniglia, e tirava con violenza la porta verso l'esterno, provocandogli dolore al polso ed al braccio.
Costringeva così l'Arbitro fuori della stanza, affermando che non aveva tempo di attendere, prendeva degli oggetti ed usciva rivolgendo espressioni ingiuriose al direttore di gara.
Da questi comportamenti il direttore di gara é stato profofondamente provato, tanto a essere colto da conati di vomito.
Nell'occorso non é stato operato alcun intervento dal Sig. MERLIN DAVIDE, che neppure provvedeva ad accompagnarlo all'auto, benché non potesse essergli sfuggito quanto accaduto.
Si legge, ancora, nel referto che :
- all'inizio dell'aggressione l'Arbitro aveva invitato CORAINI MATTEO, capitano della squadra Bevilacqua, ad allontanare l'aggressore, ricevendone in cambio insulti e sputi, che lo colpivano sulle scarpe;
- durante la gara aveva allontanato l'assistente dell'Arbitro, FALCHETTO GIANFRANCO, per insulti e l'allenatore MALAMAN LUCIANO per il medesimo motivo, entrambi della società Bevilacqua;
- durante tutta l’incontro i sostenitori della società Bevilacqua hanno ingiuriato e minacciato l'Arbitro.
Considerato che il comportamento di Marco Calonego riveste caratteri di particolare gravità, come previsto dall'art. 19.1 lett. h), potendo integrare gli illeciti penali di sequestro di persona o, quanto meno, di violenza privata, e gravi i comportamenti ascrivibili a Coraini Matteo e Coraini Fabio,
P.Q.M. il G.S. delibera di :
- applicare a MARCO CALONEGO (Bevilacqua) la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 20.11.2017, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale. Dispone, altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- applicare a CORAINI MATTEO (Bevilacqua) la sanzione della squalifica fino al 21 maggio 2013;
- applicare a CORAINI FABIO (Bevilacqua - Dirigente) l'inibizione fino al 25 novembre 2013;
- applicare a MERLIN DAVIDE (Bevilacqua - Allenatore) l'inibizione fino al 20.12.2012;
- applicare a FALCHETTO GIANFRANCO (Bevilacqua – A.A.) l'inibizione fino al 31 dicembre 2012;
- applicare a MALAMAN LUCIANO (Bevilacqua - Allenatore) l'inibizione fino al 31 dicembre 2012;
- applicare alla società BEVILACQUA CALCIO la sanzione dell'ammenda di € 280 (duecentottanta).
