Comunicato Molise nr 48

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Comunicato Molise nr 48

Messaggioda Indetoropater il gio nov 29, 2012 9:33 pm

Innanzitutto una decisione che non riguarda una aggressione ma come leggerete, un tentativo di mettere in grande grande difficoltà il ddg. Sicuramente darà adito al ricorso ai giudici di seconde cure ma il giudice sportivo Molisano ha le spalle larghe e non sopporta i furbacchioni dando una motivazione che potrà sembrare non inoppugnabile ma difficilmente attaccabile. Mi pare di poter dire anche che il referto arbitrale, molto ben scritto, abbia aiutato il giudice sportivo nella decisione:


CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
GARE DEL 18/11/2012

Gara SANTELIANA – CAMPODIPIETRA CALCIO del 18/11/2012
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 22 novembre 2012;
acquisiti agli atti:
· il ricorso della società Campodipietra Calcio, trasmesso nei termini e con le modalità
previsti dalla vigente normativa federale;
· le controdeduzioni al ricorso della società Santeliana, trasmesse nei termini previsti dalla
vigente normativa federale;
letto il ricorso, rileva che la società Campodipietra Calcio l’applicazione, ai danni della società Santeliana, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 in quanto – a suo dire – direttamente responsabile della sospensione definitiva della gara in epigrafe.
Afferma la reclamante che la gara iniziava regolarmente alle ore 14.30 ed il primo tempo terminava alle ore 15.15, sul punteggio di 1-1. Il secondo tempo iniziava alle ore 15.30 con l’ausilio dell’illuminazione artificiale. Al 43’ del secondo tempo (sul punteggio di 1-3) il custode del campo spegneva i riflettori, su indicazione della panchina della Santeliana; a quel punto il capitano della squadra locale chiedeva all’arbitro la verifica della visibilità. L’arbitro, alla presenza dei due
capitani, procedeva in tal senso e decideva per la continuazione della gara; questa decisione suscitava l’immediata reazione dei tesserati locali che continuavano le proprie proteste per diversi minuti. Alla fine, dopo circa quindici minuti, l’arbitro riteneva di dover sospendere definitivamente l’incontro;
lette le controdeduzioni al ricorso, rileva che la società Santeliana chiede che lo stesso venga rigettato in quanto i fatti così come narrati dalla società reclamante non corrispondono al vero e le motivazioni addotte sono particolarmente tendenziose. A tal proposito la società si rimette in toto a quanto refertato dalla terna arbitrale e dal commissario di campo presente.
Ai sensi dell’art. 35 condotta gravemente sleale il referto arbitrale ed il relativo supplemento, nonché i supplementi degli assistenti all’arbitro federali sono fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, così come il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato. Dalla lettura di questi documenti ufficiali (concordanti nell’esposizione dei fatti avvenuti) emerge che al 15’ del secondo tempo, quando si era sul punteggio di 1-1, la società ospitante, di propria iniziativa, provvedeva ad
accendere i riflettori al fine di migliorare la visibilità, fino a quel punto comunque discreta, senza alcuna richiesta da parte dell’arbitro. Successivamente, al 39’ del secondo tempo, sul punteggio di 1-3, l’arbitro udiva distintamente provenire dalla panchina della Santeliana l’invito perentorio, rivolto al custode del campo, a spegnere i riflettori; in particolare – riferiscono nei propri rapporti sia un a.a. federale che il commissario di campo designato – erano CORDONE Mario e FUSARO
Michele a gridare al custode di spegnere i riflettori. Al 42’ del secondo tempo l’impianto di illuminazione veniva spento, rendendo di fatto la visibilità molto problematica a causa della nebbia che stava iniziando a calare a partire dal 36’ del secondo tempo. Alla prima interruzione del gioco, il capitano locale chiedeva all’arbitro di verificare le condizioni di visibilità, ai sensi del vigente Regolamento; pertanto l’arbitro, accompagnato dai due capitani, si portava nei pressi della porta di gioco più vicina agli spogliatoi e faceva notare ad entrambi che la porta di gioco opposta era ancora visibile, sebbene con qualche difficoltà, e che, a suo giudizio, si poteva riprendere la gara, tenuto conto soprattutto dei pochi minuti che mancavano al termine. Nel contempo chiedeva al dirigente locale GAROFANO Salvatore se ci fosse stata la possibilità di accendere nuovamente i riflettori in modo da migliorare la visibilità, ricevendo in risposta un netto diniego (“non siamo tenuti a tenere i fari accesi”). I dirigenti ed il capitano locali affermavano che per loro non sussistevano le
condizioni per continuare la gara e che avrebbero ritirato la squadra nel caso in cui il gioco fosse stato ripreso. A seguito di queste affermazioni da un lato c’era l’arbitro che tentava in tutti i modi di far riprendere il gioco e dall’altro c’erano i tesserati della Santeliana che minacciavano di abbandonare il terreno di gioco in caso di ripresa dell’incontro. A seguito di queste discussioni, erano ormai trascorsi più di cinque minuti e soprattutto la nebbia aveva ormai reso invisibile non solo la porta opposta, ma anche il centrocampo. Non sussistendo più le condizioni di visibilità idonee per concludere la gara, l’arbitro si vedeva costretto a decretarne la definitiva sospensione, dandone comunicazione ai due capitani.
Il reclamo presentato dalla società Campodipietra Calcio è fondato e meritevole di accoglimento. A giudizio di questo GST, infatti, la mancata conclusione regolare della gara in epigrafe è da imputarsi totalmente alla società Santeliana sia per il “volontario” spegnimento dell’impianto di illuminazione sia soprattutto per lo spirito poco collaborativo tenuto dai propri tesserati in occasione dei concitati minuti finali. E’ opportuno ricordare che le società che giocano in casa hanno l’obbligo
di porre in essere tutte le azioni possibili onde ripristinare le condizioni di praticabilità del terreno di gioco: alla richiesta in tal senso formulata dall’arbitro non solo la società di casa non vi ha provveduto, ma vi ha anche opposto un netto diniego. Inoltre i tesserati locali tenevano un comportamento totalmente ostruzionistico a tutte le richieste dell’arbitro di riprendere il gioco, contando, evidentemente, sul fatto che con il trascorrere dei minuti diminuiva sempre più la
visibilità a causa dell’avanzare dell’oscurità, ma soprattutto per l’infittirsi della nebbia, ben consci che la sospensione definitiva della gara – che, è bene ricordarlo, in quel momento li vedeva soccombenti – avrebbe comportato la ripetizione della stessa con innegabili benefici a proprio vantaggio.

Per tutti questi motivi
D E C I D E
di infliggere alla società Santeliana la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0 – 3;
di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 250,00.
Manda alla Segreteria del CR Molise per la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli eventuali provvedimenti di propria competenza, in ordine al comportamento tenuto da alcuni dirigenti e tesserati della società locale.



E ora, vediamo cosa decide il giudice sportivo quando si mette a repentaglio la sicurezza o solo si paventa il pericolo per un arbitro:


CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

AMMENDA
Euro 200,00 ATLETICO SESSANO
perché a fine gara persona riconducibile alla società entrava indebitamente nello spogliatoio della terna
arbitrale e rivolgeva pesanti insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro, il quale chiedeva subito l'intervento dei
Carabinieri presenti, i quali procedevano immediatamente al suo riconoscimento.


CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

AMMENDA
Euro 75,00 CAMPODIPIETRA CALCIO
perché propri sostenitori facevano esplodere all'interno del recinto di gioco quattro petardi, senza
conseguenze. Gli stessi tenevano comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara (rapp. c.c.).

Euro 75,00 HERMES TORO
perché propri sostenitori, in campo avverso, tenevano comportamento offensivo e minaccioso nei confronti
degli ufficiali di gara. Reiteravano tale comportamento a fine gara, mentre gli ufficiali di gara facevano rientro
negli spogliatoi (rapp. c.c.).


CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

AMMENDA
Euro 250,00 COLLI A VOLTURNO
perché a fine gara tre propri sostenitori entravano indebitamente nel recinto di gioco attraverso un cancello lasciato incustodito e rivolgevano insulti e minacce all'indirizzo dell'arbitro; gli stessi si avvicinavano con fare minaccioso, costringendo l'arbitro ad indietreggiare; per qualche minuto gli impedivano anche di rientrare negli spogliatoi. Successivamente uno di essi entrava senza autorizzazione nello spogliatoio dell'arbitro e lo minacciava. Infine, mentre l'arbitro si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco, uno dei tre sostenitori lo aspettava vicino alla macchina e lo minacciava (suppl. rapp. arb.).

QUI INVECE UN'AGGRESSIONE

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

gara del 24/11/2012 REAL SESSANO - GIOVENTU MACCHIAGODENESE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed i relativi supplementi, rileva che al 36' del secondo tempo l'arbitro sospendeva definitivamente la gara. A seguito di una sua decisione tecnica, infatti, veniva contestato da alcuni calciatori ospiti, tra i quali il portiere COSTANTINESCU Nicolae il quale dapprima lo spingeva ed in seguito lo colpiva con una testata, provocandogli dolore al volto con bruciore alle labbra e lieve giramento di testa per cui era impossibilitato a proseguire la gara, non sentendosi più in condizioni psicologiche idonee. Nel frattempo l'arbitro subiva anche insulti e minacce da parte di CARLUCCI Fabrizio (Gioventù Macchiagodenese). L'arbitro considerava entrambi i calciatori espulsi, pur non potendo notificare nè comunicare tale provvedimento vista la situazione ormai degenerata. In quel frangente gli si avvicinavano con aria minacciosa due dirigenti ospiti MIDEA Felice e NOTTE Antonio, i quali gli rivolgevano insulti e minacce. Dopo qualche minuto l'arbitro riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio, grazie anche al fattivo comportamento di tesserati della squadra locale; dopo di che arrivava un Carabiniere che lo invitava dapprima a sporgere denuncia presso la locale Stazione e successivamente a recarsi presso una struttura sanitaria per le cure del caso. In particolare gli venivano prescritti tre giorni di prognosi per "trauma contusivo prolabio superiore ed inferiore".

Tutto ciò premesso
D E C I D E
1. di infliggere alla società Gioventù Macchiagodenese la punizione sportiva della perdita della
gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 100,00
3. di inibire i dirigenti MIDEA Felice e NOTTE Antonio (Gioventù Macchiagodenese) fino a
tutto il 31/12/2012;
4. di squalificare il calciatore COSTANTINESCU Nicolae (Gioventù Macchiagodenese) fino a
tutto il 30/06/2014;
5. di squalificare il calciatore CARLUCCI Fabrizio (Gioventù Macchiagodenese) per due gare
effettive.
Conticuere omnes intentique ora tenebant.
Inde toro pater Aeneas, sic orsus ab alto:
"Infandum Regina iubes renovare dolorem"
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Re: Comunicato Molise nr 48

Messaggioda mrgim il ven nov 30, 2012 5:02 pm

e pensare che le persone del macchiagodenese le conosco .... :(
mrgim
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