infatti dal C.U. numero 38
GARA DEL 27/04/2008 LUNAMATRONA–FURTEI
Letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento dai quali si evince che la gara a margine veniva sospesa al 42° minuto del secondo tempo per la rinuncia a proseguire la stessa da parte della società Furtei, senza giustificato motivo; considerato, pertanto, che la società medesima risulta rinunciataria; visti gli articoli 53, non. 2 e 7, 54, n.2, e 55, n. 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché l'articolo 17, n. 3, del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
di infliggere a carico della società Furtei le seguenti sanzioni:
1) perdita della gara col risultato di 1 – 6 in quanto più favorevole alla squadra avversaria;
2) penalizzazione di un punto in classifica;
3) ammenda di euro 300,00 per prima rinuncia (ammenda applicata in misura doppia per rinuncia avvenuta nelle ultime tre giornate di campionato, come disposto nel Comunicato Ufficiale n. 1, del 1 luglio 2007, della Lega Nazionale Dilettanti).
E tra l'altro anche il capitano della medesima società è stato squalificato...
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MURA ANDREA (FURTEI)
Perché, a seguito di un richiamo da parte dell’arbitro, si rendeva responsabile di una condotta gravemente antisportiva, invitando quattro suoi compagni di squadra ad abbandonare il campo per infortunio e, dicendosi infortunato lui stesso, lasciando a sua volta il terreno di gioco.

