Intervista del mister, post partita:
Comunicato ufficiale
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 400,00 S.MARIA S.SALVAT. FONTANAB. Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata della partita, rivolgevano espressioni ingiuriose nei confronti della terna arbitrale. Al rientro negli spogliatoi, i medesimi tifosi si spostavano nei pressi del sottopassaggio da dove rovesciavano sulla testa dei componenti della terna arbitrale il contenuto di alcune bottigliette di acqua; attingevano, inoltre, la medesima terna con ripetuti sputi.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2013
SORAGGI GIANFRANCO
(S.MARIA S.SALVAT FONTANAB)
Al 48º del s.t., nel corso di una contestazione, entrava nel terreno di gioco per protestare nei confronti del direttore di gara. Si rifiutava di abbandonare il campo e, anziché adoperarsi per cercare di calmare gli animi, ingiuriava ripetutamente l'arbitro ed incitava i propri giocatori affinché lo colpissero con degli schiaffi. Al rientro negli spogliatoi, inoltre, gettava dell'acqua addosso al Direttore di gara utilizzando una borraccia.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 30/ 4/2013
RUGARI LUCA
(S.MARIA S.SALVAT FONTANAB)
Al 48º del s.t., nel corso di una contestazione, entrava nel terreno di gioco per protestare nei confronti del direttore di gara. Anziché abbandonare il campo si gettava in un faccia a faccia con l'arbitro ingiuriandolo e minacciandolo.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2014
CESARETTI DAVID
(S.MARIA S.SALVAT FONTANAB)
Al 48º del s.t. entrava sul terreno di gioco correndo verso il Direttore di gara per contestarne l'operato. Alla espressa richiesta di allontanarsi dal campo rispondeva con un atteggiamento estremamente aggressivo, spingendo l'arbitro con una manata sul petto e proferendo al suo indirizzo frasi gravemente minacciose. Insisteva nel proprio comportamento reiterando minacce ed ingiurie all'arbitro, seguendolo pedissequamente mentre si dirigeva verso il 1º assistente che, nel frattempo, era stato accerchiato da un gruppo di tesserati, a causa della crescente animosità. Attraversava nuovamente tutto il terreno di gioco per recarsi dal 2º assistente con lo scopo di esternare ancora una volta le proprie proteste e frasi gravemente minacciose. Al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva sul capo il direttore di gara, si introduceva indebitamente nello spogliatoio arbitrale e con fare intimidatorio proferiva espressioni irriguardose nei confronti della terna presente nonché di tutta la Federazione. Una volta uscito dallo spogliatoio iniziava a colpire la porta con calci e pugni tentando, palesemente, di sfondarla. Il Direttore di Gara, di fronte a tutta quell'esplosione di violenza, si vedeva costretto a richiedere l'intervento della forza pubblica per preservare l'incolumità propria e dei suoi assistenti. Interveniva una pattuglia dei carabinieri.
Al fine di quantificare in maniera appropriatamente la sanzione da infliggere nel caso di specie occorre tenere in debito conto alcuni aspetti.
In primo luogo non si può dimenticare che presupposto fondamentale dell'attività sportiva è la valorizzazione dei principi di lealtà, correttezza e rispetto per l'avversario e per la direzione di gara, principi ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e, comunque riferibile all'attività sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia).
Su questo primo presupposto non vi è dubbio dunque che il gesto di cui si è reso responsabile il Signor CESARETTI, al di là delle effettive conseguenze, è molto grave tenuto conto che ricopre il ruolo di allenatore e per tanto dovrebbe essere in grado di controllare reazioni a dir poco eccessive fungendo da esempio per i calciatori da lui allenati.
In seconda istanza occorre tenere in debito conto che solo nella corrente stagione sportiva, l’Allenatore Cesaretti è stato più volte oggetto di sanzioni da parte di questo Giudice, per comportamenti irriguardosi nei confronti della direzione di gara. Dagli atti emerge, inoltre, un precedente del 2010 a seguito del quale ha subito una squalifica di oltre 4 mesi. Alla luce delle summenzionate motivazioni si ritiene che nel caso in questione la sanzione equa ed appropriata per il comportamento del Signor CESARETTI David non può che essere la squalifica e l'inibizione cosi come determinata in epigrafe.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2014
BONFIGLIO DAVIDE
(S.MARIA S.SALVAT FONTANAB)
Al 49º del secondo tempo in una situazione di contestazione generale, si accalcava, insieme ad altri compagni di squadra non identificati, intorno al Direttore di gara colpendolo, nella confusione, con uno schiaffo, tenendo nel contempo un comportamento gravemente minaccioso e ingiurioso. Al rientro negli spogliatoi afferrava l'arbitro per i pantaloncini e facendolo cadere per terra gli procurava un'abrasione al ginocchio.
Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta violenta tenuta del calciatore, il quale ha, oltretutto, reiterato il medesimo comportamento violento anche al termine della gara, mettendo in evidenza un atteggiamento di violenza assolutamente incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva in qualunque circostanza comunque riferibile alla conduzione arbitrale della partita.


