Gara Soc. Torino - Soc. Genoa
Il Giudice Sportivo
premesso che:
dall’esame del referto arbitrale è emerso che i sostenitori della società Torino:
- nel corso della gara ed alla fine della stessa ponevano in essere comportamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di gara e dell’Organo tecnico designante;
- alla fine della gara procedevano al lancio di monetine che colpivano alla testa e alla schiena l’Arbitro ed un Assistente, che venivano pure raggiunti da numerosi sputi;
- al termine della gara lanciavano verso gli Ufficiali di gara una grossa lastra di pietra che si infrangeva sulla recinzione.
Considerato che, del comportamento violento, aggressivo, ingiurioso, minaccioso e intimidatorio dei propri sostenitori, la società Torino è oggettivamente responsabile ex art. 14 condotta gravemente sleale, ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare. ex art. 18 n.1 lettere b) e f) nei termini di cui al dispositivo.
PQM
delibera di sanzionare la Soc. Torino con la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con decorrenza immediata e con l’ammenda di € 500,00.
