Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda uomonero il sab nov 23, 2013 9:04 pm

gadamer ha scritto:@uomonero
Il fatto che nel tuo caso ci sia stata denuncia da parte delle forze dell'ordine non è dipeso dal luogo ove si è consumato il reato.
Se, ma è solo un'ipotesi non conoscendo i fatti, ci sono state lesioni personali la discriminante fra obbligo o meno di denuncia d'ufficio è costituita dalla gravità delle lesioni. Per prognosi superiori a 20gg è obbligatoria e il procedimento parte d'ufficio. Altrimenti il magistrato (PM) procede solo se è stata sporta querela dalla parte lesa. Evidentemente nel tuo caso o le lesioni sono state ritenute gravi oppure non gravi ma sussistevano aggravanti quali ad es: l'uso di arma anche impropria o oggetto atto ad offendere (una ferita con un coltellino o una bastonata...), oppure ancora in concomitanza si sono consumati altri reati soggetti ad obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale.

si hai ragione...ci sono stati corpi estranei...

-- sab nov 23, 2013 8:04 pm --

gadamer ha scritto:@uomonero
Il fatto che nel tuo caso ci sia stata denuncia da parte delle forze dell'ordine non è dipeso dal luogo ove si è consumato il reato.
Se, ma è solo un'ipotesi non conoscendo i fatti, ci sono state lesioni personali la discriminante fra obbligo o meno di denuncia d'ufficio è costituita dalla gravità delle lesioni. Per prognosi superiori a 20gg è obbligatoria e il procedimento parte d'ufficio. Altrimenti il magistrato (PM) procede solo se è stata sporta querela dalla parte lesa. Evidentemente nel tuo caso o le lesioni sono state ritenute gravi oppure non gravi ma sussistevano aggravanti quali ad es: l'uso di arma anche impropria o oggetto atto ad offendere (una ferita con un coltellino o una bastonata...), oppure ancora in concomitanza si sono consumati altri reati soggetti ad obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale.

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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda gadamer il sab nov 23, 2013 9:16 pm

Il comunicato della CGF può anche sostenere che i reati minori siano perseguibili solo dopo autorizzazione ma qua c'è stata un'aggressione fisica con un reato che credo possa essere identificato come lesioni colpose... e le lesioni colpose non possono essere un reato minore....

Indetoropater forse ti è sfuggito che "minore" era un virgolettato mio usato a titolo di semplificazione. Il comunicato della corte naturalmente non usa questo termine del tutto inadeguato nel linguaggio giuridico. Ricordo che la corte di giustizia federale è l'organo di secondo e ultimo grado, gerarchicamente superiore alla commissione disciplinare e i suoi comunicati fanno giurisprudenza e dettano le linee guida nell'interpretazione delle norme, giuste o sbagliate che siano queste linee. A queste le commissioni sono tenute ad adeguarsi.
Si tratta peraltro non di lesioni colpose (questa sì sarebbe considerata una fattispecie meno grave) ma dolose ma, checché ne pensiamo e io concordo che l'interpretazione della CGF sia fortemente limitativa dei diritti individuali e quindi risponda più a un'esigenza di evitare la moltiplicazione di contenziosi che al rispetto della libertà di autotutela, purtroppo è lì e pesa come un macigno. O viene rivista o gli associati si devono adeguare.
Il dubbio piuttosto (e questo giocherebbe a favore del collega) riguarda i tempi: cioè quando è stato fatto questo comunicato rispetto ai fatti e se e come gli associati ne siano stati messi a conoscenza. Francamente non ho tempo per approfondire ma mi auguro che D'Agostino si metta in buone mani.
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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda Indetoropater il sab nov 23, 2013 9:48 pm

Non è proprio così: la CGF dice: "Quanto sopra non può che avere una ben precisa significazione e cioè che situazioni specifiche di ridotta illegalità hanno per l'ordinamento statale scarso interesse e minimo rilievo": quindi, anche se non sono avvocato, mi pare di capire che il caso escusso rientrasse proprio in una fattispecie relativa ad un reato per quanto penale, di entità non grave: tanto è vero, che il lodo TNAS che viene citato come metro di paragone, verteva proprio su una siffatta fattispecie: un allenatore che aveva querelato un calciatore (mi pare) per ingiurie o similaria.
La CGF, quindi, afferma che in maniera di giurisprudenza, il vincolo di richiesta di autorizzazione, non debba essere abraso in questioni di minore importanza (visto anche che nel Lodo in questione, la decisione dei giudici non era stata presa all'unanimità).
In altre parole, per come intendo io, la decisione della CGF deve essere intesa in questo senso e sono anche d'accordo perchè, mancando il vincolo dell'autorizzazione per reati meno gravi, da domani anche noi arbitri ci troveremmo domani a dover fronteggiare 10 processi all'anno per quello che magari diciamo sul terreno ai calciatori quando ci incazziamo.
Ma la dove esiste la materia grave che sia essa lesioni colpose o dolose, il vincolo è superato visto l'argumentum sub silentio con la quale affronta la questione della poca gravità del reato nulla dicendo sulla gravità maggiore.

Se è vero che le decisioni della CGF la fa giurisprudenza, molto di più la faranno le decisioni del TNAS che credo (ma su questo non ne sono certo), è un Tribunale del CONI e non della sola FIGC.

Ora, in conclusione, varrebbe la pena capire, in materia di giurisprudenza dove sia l'ubi maior perchè il minor cessat e cioè se una decisione della CGF possa fare giurisprudenza al pari o di più di una del TNAS e di più, se una decisione della CGF possa andare contro (legalmente) o ribaltarne una del TNAS.
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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda Drazen il sab nov 23, 2013 10:40 pm

Scusate la mia ignoranza: il TNAS è un livello superiore rispetto alla CGF, giusto?
Quindi quello che viene stabilito dalla CGF deve per forza non essere in contrapposizione con quanto stabilito da una sentenza TNAS del passato.
Se quindi la CGF ha modificato delle norme, ma queste non siano ancora adeguate ad una sentenza TNAS, sono sempre quest'ultime a valere.
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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda gadamer il dom nov 24, 2013 12:21 am

Indetoropater:
il passo precedente a quello che hai riportato recita:
Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati, perseguibili d'ufficio o a querela di parte, e,
per la questione in disamina, di quei casi in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino
l'input affinché l'organo a ciò deputato – P.M. - possa legittimamente esercitare l'azione penale.

Questo mi pare tagli la testa al toro nel senso che fissa un discrimine preciso fra le fattispecie di reato che necessitano di autorizzazione e quelle libere.
Non serve essere del mestiere come il sottoscritto per avere un quadro distinto. Tu poi per proprietà di linguaggio e capacità critica mi pare sia più che in grado di fartelo questo quadro. Poi se il TNAS, eventualmente adìto, si pronuncerà diversamente (non lo escludo affatto anzi lo auspico in quanto ritengo piuttosto stramba le lettura della condotta gravemente sleale) se ne prenderà atto ma ora dobbiamo fare i conti con quanto abbiamo a disposizione.
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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda Indetoropater il dom nov 24, 2013 12:51 pm

gadamer, io ho provato a capire ciò che la CGF volesse dire e mi ero fatto un'idea che avevo espresso nei post precedenti: non masticando bene la materia, naturalmente posso aver preso lucciole per lanterne ma mi piacerebbe capire di più e poichè sono un testardo proverò ad approfondire l'argomento nei prossimi giorni.
Resta ferma una palese ingiustizia, che al di là del merito giurisprudenziale, appare, come si sul dire, ictu oculi...
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Re: Arbitro sospeso, ingiustamente, per aver sporto denuncia

Messaggioda gadamer il dom nov 24, 2013 2:59 pm

Chiaro che il TNAS (un omologo della Cassazione in ambito sportivo) è l’organo ultimo sovra-calcistico cui spetta la pronuncia definitiva.
Ignoro se il TNAS si sia mai pronunciato sopra un caso identico a quello di D’Agostino.
Con una ricerca rapida ho recuperato una sentenza di quest’anno relativa aI caso –similare- De Lucia.
Rapido riassunto:
De Lucia (ex Livorno) querela senza autorizzazione Spinelli per dichiarazioni ritenute lesive.
La Procura apre il procedimento disciplinare. La commissione lo assolve in nome del principio che non si può negare la libertà di autotutela in ambito penale. La Procura ricorre e la condotta gravemente sleale accoglie e squalifica De Lucia per i canonici 6 mesi (importante: la delibera con le relative motivazioni è proprio quella linkabile e di cui si discute).
De Lucia ricorre al TNAS che respinge il ricorso.
Il reato ovviamente è altro (diffamazione e non lesioni) però è interessante e inquietante a mio avviso questo stralcio:

Infatti nel caso di specie si rileva che l’episodio oggetto della querela presentata dal De Lucia all’Autorità Giudiziaria …….e che, essendo il reato ipotizzato perseguibile soltanto su querela di parte, il De Lucia ha agito senza attendere la risposta della Federazione in merito alla richiesta autorizzazione….

Parebbe (il condizionale è d’obbligo in questa materia) avallata la linea interpretativa della condotta gravemente sleale e di conseguenza la correttezza della sanzione inflitta al collega.

Questo all’attenzione di tutti e a futura memoria se qualcuno dovesse incappare in analoghe disavventure.
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