Bosconerese - Colleretto 1 CAT Piemonte

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: Bosconerese - Colleretto 1 CAT Piemonte

Messaggioda missed_approach il lun dic 02, 2013 10:25 am

gad ha scritto:Questo arbitro però non ha dovuto sospendere per la violenza subita, ma perchè minacciato dai giocatori non può fare il proprio lavoro.


schiri ha scritto:se te ne vai perche ti ritieni in pericolo non credo sia necessario fischiare la fine, ritengo possibile che gli hanno fatto minacce grave, se uno ti dice ti ammazzo o cose simili...


zilidjan91 ha scritto:Dal "montaggio" che hanno fatto :icon-eek: la sospensione è immotivata perchè si vedono solo alcuni calciatori che parlano con l'arbitro mentre lui corre verso gli spogliatoi e fischia 3 volte.


Ragazzuoli attenzione: la gara non è stata sospesa per l'intimidazione all'arbitro. La gara è stata sospesa perchè sono rimasti in meno di 7 giocatori. Li ha cacciati tutti....leggete attentamente le motivazioni nel CU. Se avesse sospeso per le intimidazioni,al 99% la rigiocavano: lo sapete come funzionano ste cose,non pensate che il giudice abbia fatto chissà quale azione contro questi fatti...

gtrs ha scritto:gara del 17/11/2013 BOSCONERESE A.S.D. - COLLERETTO G.PEDANEA
....
Poiché con queste espulsioni la società Bosconerese si sarebbe venuta a trovare con soli SEI giocatori, numero insufficiente per la prosecuzione della gara (regola nº 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio) l'arbitro decretava la sospensione definitiva.
.....
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Re: Bosconerese - Colleretto 1 CAT Piemonte

Messaggioda ale il mer dic 18, 2013 6:11 pm

c) Ricorso della Società BOSCONERESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 21.11.2013 in riferimento alla gara BOSCONERESE - COLLERETTO del 17.11.2013 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone C

Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla società (ammenda di euro 500,00) ai giocatori Chiaroni Luca (squalifica per 9 gare), Ferrero Fabrizio (sq. per 5 gare), Lombardo Emanuele (sq. per 5 gare), Chiodo Emanuele (sq. per 3 gare)e Lunardi Marco (sq. per 3 gare).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, dalla fotografia pubblicata a pag. 59 del giornale “La Stampa” del 22.11.2013 acquisita agli atti, dall’audizione della ricorrente in data 6.12.2013 e dall’audizione del direttore di gara in data 13.12.2013 a chiarimento di alcune circostanze del suo rapporto apparentemente in contrasto con quanto ritratto nella fotografia anzidetta, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non sono idonee a superare quanto già descritto nel rapporto arbitrale e confermato dall’arbitro stesso nel corso della sua audizione.
L’unico punto da affrontare, quindi, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, si possono ridurre le sanzioni inflitte ai giocatori Chiaroni, Ferrero, Lombardi ed alla società e ciò anche in osservanza del principio di equità ed omogeneità anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni con altri casi già decisi da questa Commissione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 34 del 21.11.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, delibera di:
· ridurre a 6 giornate la squalifica inflitta a Chiaroni Luca;
· ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta a Ferrero Fabrizio;
· ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta a Lombardo Emanuele;
· ridurre ad euro 200,00 l’ammenda inflitta alla società Bosconerese.
Conferma nel resto.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata

Il Presidente la Commissione Disciplinare
(Paolo Pavarini)
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Re: Bosconerese - Colleretto 1 CAT Piemonte

Messaggioda giacomo78 il lun dic 23, 2013 4:13 pm

Nel senso che, pur essendo diventata una rissa e non più una gara di calcio, si è deciso di ridurre le già ridicole squalifiche e addirittura questi non avevano versato la tassa per il reclamo ??

Caliamoci le braghe e finisce la storia no ? senza parole
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Re: Bosconerese - Colleretto 1 CAT Piemonte

Messaggioda ale il lun dic 23, 2013 4:52 pm

Più che una rissa, che solitamente coinvolge tante persone contro tante persone, si è trattato di un'aggressione che ha coinvolto tante persone contro una sola persona indifesa. Le squalifiche già prima non erano chissà cosa, così sono davvero ridicole (specialmente l'ammenda pecuniaria, da 500 a 200 €)
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