GARE DEL 2/ 3/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 2/ 3/2014 CALDARI - URSUS 1925 F.C.
Il Giudice Sportivo
- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: al 22º del 1º tempo veniva espulso il calciatore Ferraro Federico (Soc. Caldari) per offese all'arbitro; al 29º del 1º tempo veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Hamza Flamur (Soc. Caldari);
al 34º del 1º tempo veniva espulso il calciatore Esposito Alessandro (Soc. Caldari) perché a seguito di ammonizione colpiva l’arbitro con due schiaffi dietro la nuca, lo minacciava di morte e tentava di aggredirlo, venendo trattenuto da compagni di squadra;
- al 37º del 1º tempo i calciatori Iacobini Fabio e Coletto Giammarco (Soc. Caldari) abbandonavano il terreno di gioco per asseriti problemi fisici;
- in conseguenza delle espulsioni e del ritiro dei suddetti calciatori, la società Caldari veniva a trovarsi sul terreno di gioco, con meno di sette calciatori, numero inferiore al minimo previsto dalle norme N.O.I.F (Art.73), per cui l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara (sul risultato di Caldari 0 – Ursus 1925 F.C. 2);
-a seguito di tale decisione il direttore di gara veniva gravemente minacciato da calciatori del Caldari, nella circostanza due persone, sostenitori del Caldari, non meglio identificate, introdottesi sul terreno di gioco aggredivano verbalmente l'arbitro ed uno di essi lo colpiva con uno schiaffo sulla guancia sinistra provocandogli "trauma contusivo emiviso sinistro" con prognosi di cinque giorni, come da certificato medico rilasciato dall'Ospedale di Ortona ed allegato al referto di gara.
Subito dopo l'arbitro, riuscito a divincolarsi, raggiungeva lo spogliatoio dal quale, tramite il padre presente in tribuna, richiedeva l'intervento dei CC di Ortona con esito negativo e presso i quali si presentava a fine gara per sporgere querela di lesioni e minacce, la cui copia è allegata al referto di gara;
- al 20º del 1º tempo, tifosi locali lanciavano in campo, nei pressi della porta della società avversaria, alcuni fumogeni, senza conseguenze;
- considerato che le responsabilità della sospensione della gara è da ricondursi a carico della società Caldari;
- visti gli artt. 12, 17 e ss. C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla società Caldari la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Caldari 0 Ursus 1925 3;
- di comminare alla società Caldari l'ammenda di Euro 1.200,00;
- di infliggere la squalifica per due gare al calciatore Ferraro Federico,
ed una gara al calciatore Hamza Flamur;
- di infliggere al calciatore Esposito Alessandro la squalifica fino al 31/12/2015.

