da 2amuele il ven mag 02, 2014 9:00 pm
È successa una cosa simile in Toscana una quindicina di giorni fa. È un po' lungotto, ma secondo me vale la pena per capire cosa non si debba fare:
"51.- RECLAMO DELL'A.S.D. CORTENUOVA AVVERSO REGOLARITA' GARA PONZANO/CORTENUOVA DEL 13.4.2014 (sospesa al 35' del s.t. sul risultato di 1-0).
In data 14.4.2014 alle ore 20,32 l'A.S.D. Cortenuova ha fatto pervenire, a mezzo telefax, preannuncio di reclamo avverso la regolarità' della gara indicata in epigrafe. Il reclamo è da dichiarare inammissibile. È noto che, ogni anno, per consentire la rapidità temporale delle gare di play off e play out dei Campionati Regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 e' adottato dal
Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva''. Per la stagione sportiva 2013/2014 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16 dicembre 2013. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice
Sportivo Territoriale e' disposto che: ''gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29 n. 3 C.G.S., proceduti da telegramma o telefax entro le ore 18 del giorno successivo all'effettuazione della gara, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le
ore 12.00 del secondo giorno successivo della gara stessa, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo''. Il G.S.T. rileva che il preannuncio e' pervenuto alle ore 20,32 ed il reclamo con le motivazioni, spedito con telefax è pervenuto all'Ufficio
solo alle ore 12,11 del 15.4.2014. L'atto medesimo e' quindi da dichiararsi inammissibile perché fuori dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16.12.2013. La tassa di reclamo, di conseguenza, va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Cortenuova di Empoli (Firenze), dispone addebitarsi la
tassa e passa all'esame degli atti ufficiali della gara dalla quale rileva che l'arbitro ha sospeso la gara al 35' del s.t. della gara così motivando ''dopo qualche minuto di varie risse e capannelli considerando che quanto accaduto e cioè' l'ingresso di alcuni sostenitori sul terreno di gioco costituisse pericolo per l'incolumità' dei calciatori, fischiavo la fine anticipata dell'incontro mandando tutti negli spogliatoi.''. Tutto ciò premesso ricorda questo Giudice, come la sospensione della gara, prevista dall'art.64 comma 2 N.O.I.F., costituisca la misura estrema, cui l'arbitro può' ricorrere allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli o per l'incolumità dei partecipanti o per il regolare andamento della gara. Tale misura, per la sua gravità e per la gravità delle conseguenze che ne derivano, va adottata solo allorché essa sia insostituibile in quanto il regolare andamento dell'incontro non possa essere ristabilito con altre misure (espulsioni, ammonizioni, diffide, etc.). Nella specie si rileva che nonostante la situazione fosse diventata grave per quello che era successo in campo, non risulta che l'arbitro abbia tentato di affermare la propria autorità e ristabilire l'ordine con le altre misure di cui si e' detto, di tal che l'interruzione dell'incontro - come risulta chiaramente dal rapporto di gara lacunoso e contraddittorio - senza che sia necessario alcun altro incombente istruttorio - deve ritenersi precipitosa ed ingiustificata. Pertanto deve essere disposta la ripetizione della gara. Per questi motivi il G.S.T. ordina la ripetizione della gara in epigrafe fermi restando i provvedimenti assunti nei confronti di calciatori, dirigenti e società pubblicati in separata ma integrante parte del presente Comunicato Ufficiale".
Reclamo del Ponzano e risolata all'arbitro da parte della Disciplinare:
"CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
154/R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Polisportiva Ponzano avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha disposto la ripetizione della gara Ponzano – Cortenuova valida per il campionato di II Ctg. Che, disputata in data 13 aprile c.a., è stata sospesa al 35° del II tempo. (C.U. n. 59 del 17.4.2014). Il G. S. Territoriale della Toscana, esaminato il reclamo proposto dall’A.S.D. Cortenuova, lo ha dichiarato inammissibile perché presentato oltre i termini abbreviati previsti dal C.U. n. 98/A emesso dalla F.I.G.C. in data 16 dicembre 2013. Quindi, considerato che ogni gara deve concludersi con un risultato utile agli effetti della classifica, ha affrontato il merito della vicenda rilevando che la sospensione è stata decretata dall’Arbitro senza che ne ricorressero i presupposti, per cui ha disposto la ripetizione della stessa. Il suddetto provvedimento veniva tempestivamente impugnato, innanzi questa Commissione, dalla Polisportiva Ponzano la quale, dopo aver fornito la propria versione su quanto accaduto in campo attribuendone la responsabilità alla Società Cortenuova, ha concluso il reclamo chiedendo il ripristino del risultato acquisito sul campo (1 – 0 a proprio favore). Della doglianza è stata edotta la Società controparte. La C. D., esaminato il reclamo, ha chiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto al quale ha fatto seguire una richiesta, effettuata per le vie brevi, di ulteriori chiarimenti chiedendone conferma scritta. L’istruttoria così compiuta consente al Giudicante di assumere la seguente decisione. L’ art. 35 del C.G.S. ripone il punto focale delle decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva, nei rapporti di gara, e relativi supplementi, i quali hanno carattere di prova privilegiata ad eccezione del caso in cui da quanto in essi indicato emergano documentati elementi atti a minarne la veridicità, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Infatti il D.G. nel redigere il rapporto di gara, riferisce che circa dieci persone “.. rendevano la situazione ancora più incomprensibile e incontrollabile” dopo aver annotato che un unico sostenitore isolato penetrava sul terreno di gioco giungendo a colpire un calciatore della Società Ponzano il quale reagiva spingendo l’aggressore.
Riferisce quindi del nascere di “..capannelli di discussione animate tra giocatori, sostenitori (non attribuiti all’una o all’altra parte, n,d.r.) e massaggiatori” che non riusciva ad interrompere. Nel rapporto non indica il verificarsi di alcun altro atto di violenza se non quello commesso dal sostenitore del Cortenuova in danno del calciatore del Ponzano, già sopra descritto ed oggetto di specifico, autonomo, provvedimento sanzionatorio da parte del G.S.T. a carico della Società Cortenuova. Con il supplemento reso a questa C.D. il D.G. ribadisce il tentativo di introduzione sul terreno di gioco di “circa altri 10 sostenitori (che) cercavano di introdursi sul terreno di gioco…” Soggiunge ancora che “…da questo episodio nascevano tutta una serie di risse e capannelli tra giocatori, sostenitori e componenti delle panchina”. Neanche in questo caso, con specifico riferimento ai sostenitori l’Arbitro era in grado di stabilire a quale delle due parti in campo appartenessero. Ad ulteriore motivazione della decisione di sospendere la gara il D.G. precisa che durante la gara erano accaduti, tra i calciatori, ciò che definisce episodi di intolleranza che lo avevano costretto, al momento della sospensione, a comminare “due cartellini rossi e sei gialli…” Da rilevare che, richiesto di una maggior precisazione a proposito dei sostenitori introdottisi sul terreno di gara, dopo aver telefonicamente indicato al Presidente della Commissione che glie lo chiedeva identificava detti sostenitori come appartenenti “ ad entrambi” gli schieramenti, per testualmente affermare in sede di conferma scritta che “ I 10 tifosi da me elencati nel supplemento del rapporto di gara non sono stati da me identificati in base allo loro società. E quindi presuppongo fossero di entrambe le società”. Il supplemento si conclude, dopo aver indicato che sul terreno di gioco si verificava una confusione indescrivibile, con l’affermazione “ Ho dovuto prendere tale decisione solo per salvaguardare l’incolumità dei giocatori, vista la completa assoluta mancanza di misure di sicurezza”. Esaminati tutti gli atti ufficiali la C.D. deve concordare con il G.S.T. nel definire il comportamento dell’Arbitro non, almeno in questa sede, lacunoso, quanto contraddittorio, precipitoso ed ingiustificato come emerge dalla comparazione del primo supplemento con la dichiarazione resa per telefono ed infine dalla successiva precisazione redatta per iscritto. Si ricorda infatti che l’arbitro non è stato oggetto di alcuna violenza così come non lo è stato alcuno dei calciatori risultando dalle affermazioni dello stesso Arbitro che ciò che viene definita rissa ha avuto esclusivamente sfogo verbale non risultando colpito alcun calciatore, tantomeno il D.G., all’infuori dell’unico episodio che ha visto vittima un calciatore del Ponzano, episodio regolarmente sanzionato dal G.S.T.. Le decisioni che in materia sono state assunte dagli Organi della G.S. di qualsiasi ordine sono costanti nel giustificare la sospensione di un gara solo allorché si verifichi sul campo una concreta reale situazione di pericolo sia nei confronti degli ufficiali di gara che dei calciatori. Nel caso di specie si sono verificate solo discussioni verbali, prive di qualsiasi conseguenza fisica tant’e che nel il D.G. né la reclamante le hanno infatti rilevate, ancorché siano state definite dal D.G. “risse” (che, si ricorda si concretizzano in scambi di ingiurie e di percosse). Risse che comunque egli non ha saputo far cessare. La gara, comunque, è stata sospesa per cui non potendo, sulla base degli atti ufficiali, attribuire la responsabilità di quanto accaduto in via esclusiva ad una delle due Società e non avendo il D.G. posto in essere quanto in suo potere per ovviare ai omportamenti dei calciatori si condivide la decisione del G.S.T. disponendo la ripetizione della gara. Siffatta decisione trova peraltro conferma nel disposto dell’art. 64, comma 3, delle N.O.I.F.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa."