da admin il ven ott 17, 2014 9:25 am
a) Reclamo proposto dal F.C. ROLETTO-VAL NOCE avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 25 del 2/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta in riferimento alla gara ROLETTO-VAL NOCE – PEROSA disputata il 28/09/14
nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone I
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 4/10/14, il F.C. ROLETTO-VAL
NOCE contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 25 del 2/10/14 del Comitato Regionale Piemonte
e Valle d’Aosta, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto dall’arbitro che ha
diretto la gara ROLETTO-VAL NOCE - PEROSA, disputata il 28/09/14 nell’ambito del Girone I del
Campionato di Seconda Categoria.
La società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 31/08/2015, inflitta al
proprio giocatore IAQUINTA Salvatore, basata, a proprio dire, su una falsa descrizione dell’episodio
effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara e chiede che venga organizzata una riunione fra le
parti per dirimere la questione.
Il direttore di gara riferisce che, al 42° del secondo tempo, il N° 1 del ROLETTO, IAQUINTA
Salvatore, uscendo ben oltre la propria area di rigore, lo affrontava urlando e proferendo degli
epiteti ingiuriosi. Alla notifica del cartellino rosso, che decretava l’espulsione, lo stesso inveiva
ulteriormente tentando di mettergli le mani addosso e, nonostante l’intervento dei propri compagni,
riusciva a colpirlo con un pugno all’altezza della gola. Il colpo subito gli procurava la momentanea
mancanza di respiro e lo faceva cadere per terra. Successivamente, i compagni provvedevano ad
allontanarlo di peso e, visto che il giocatore non voleva abbandonare il campo e continuava ad insultarlo e minacciarlo, erano costretti a portarlo fuori dal terreno di gioco. A fine gara, lo stesso
giocatore continuava ad insultare e minacciare l’arbitro.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
• osservato, preliminarmente, che le norme vigenti non consentono la effettuazione del
richiesto confronto fra le parti;
• ritenuto che l’arbitro abbia bene valutato i fatti e riferito in modo non equivoco l’accadimento
degli stessi;
• considerato eccessivamente violento, reiterato ed ingiustificato il comportamento del
giocatore IAQUINTA Salvatore;
• valutate, quindi, incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle
motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla società ricorrente, perché non versata e, conseguentemente
CONFERMA
la squalifica fino al 31/08/2015 inflitta al giocatore IAQUINTA Salvatore.