Un paio di altri casi di delibere originali, un assistente in Calabria colpito pericolosamente e gara sospesa (ed il giudice sportivo che ne ordina la ripetizione…), un Arbitro in Romagna colpito da una ginocchiata ed altra sospensione (con il giudice sportivo che da solo un anno al giocatore….) … boh ……
http://www.crcalabria.it/public/files/c ... 0CU116.pdf
pag. 682 – PROMOZIONE CALABRIA
Gara del 14/ 2/2015 BAGNARESE - SAN GIUSEPPE CALCIO
che al 22' del secondo tempo sostenitori della società Bagnarese colpivano uno degli Assistenti Arbitrali con un "fumogeno spento" alla testa;
che a causa del colpo ricevuto, oltre alla fuoriuscita di sangue, accusava "malore, forte dolore, senso di stordimento e debolezza fisica";
che una volta negli spogliatoi riceveva le prime cure dal Sig. Zappia Cesare, medico e sindaco della città di Bagnara, presente in tribuna e, successivamente, a bordo di una autoambulanza del 118, condotto presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove gli veniva suturata la ferita con due punti ed eseguita una TAC;
che il suddetto Assistente Arbitrale rifiutava il ricovero presso il presidio ospedaliero stesso ed una volta dimesso gli veniva rilasciata certificazione medica con prognosi di 8 gg. S.c.;
che l'arbitro, a causa dell'atto di violenza subito dal proprio collega assistente, "non si sentiva più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara in quanto molto provato e scosso" ed informava i capitani delle due squadre della decisione di sospenderla definitivamente.
visto l'art. 17 punto 4 lettera c); l'art. 18 punto 1 lettere d), e),f),g) del C.G.S
delibera
1) annullare la gara e dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria, in sede, per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara;
2) squalificare per DUE giornate effettive di gara il campo di giuoco della società Bagnarese, con decorrenza immediata con obbligo della disputa a “porte chiuse”;
3) penalizzare la società Bagnarese di DUE punti in classifica;
http://www.figcravenna.it/upload/Comuni ... .%2032.pdf
pag.20 – III CATEGORIA RAVENNA
A CARICO DI SOCIETA’ - PERDITA DELLA GARA - FORNACE ZARATTINI
Il giudice sportivo letto il referto arbitrale dal quale risulta che l'arbitro ha sospeso la partita a seguito di una ginocchiata ricevuta dal giocatore VIZZO ROSARIO nr 17 della squadra FORNACE ZARATTINI,tale da impedirgli di continuare la partita per l'intenso dolore; Dispone:
- infliggere alla societa' FORNACE ZARATTINI la sanzione della perdita della partita per 0-3;
- infliggere al giocatore VIZZO ROSARIO la squalifica fino al 19/02/16 per aver proferito frasi gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro , colpendolo, successivamente, con una ginocchiata alla coscia destra provocando intenso dolore tale da impedire all'arbitro la prosecuzione della partita.
