Lungi dal voler commentare le sentenze, ma mi sorge spontanea una domanda dal 16 ottobre 2014 al 19 febbraio 2015, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria si è riunita 13 volte, e sapete in quante il nominato dal CRA Liguria sig. Gandini Alberto ha onorato della sua autorevole presenza tale Commissione in una sola. Ecco anche perché le società riescono a capovolgere o mitigare le sentenze, badate bene questo trend di assenze perdura fin dalla stagione scorsa, posso comprendere il nuovo CRA non conoscendo le persone, ma i suoi collaboratori sono da svariati anni come componenti al CRA Liguria non potevano informarlo di tale anomalia? Riporto alcune sentenze nel quale hanno revocato o ridotto la sentenza.
La CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO, avv. FILIPPO CHIARLA e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), nella riunione del 23.12.2014 ha deliberato:
Prot. n. 20/cosa – Ricorso ASD Montoggio avverso la squalifica del calciatore Gabriel Trofin Rares fino al 28 dicembre 2015 – Gara Montoggio – Don Bosco del 22.11.2014 Campionato Terza Categoria.
C.U. n. 30 del 27.11.2014 Delegazione Provinciale di Genova.
Al termine della gara, si avvicinava all'arbitro sgambettandolo e sferrandogli dei calci, senza comunque provocargli danno.
Successivamente si rivolgeva al direttore di gara con frasi di contestazione gravemente ingiuriose ed offensive.
Insieme ad altri due compagni di squadra, reiterava il predetto comportamento, spintonando l'arbitro; successivamente, approfittando del fatto che il direttore di gara era stato colpito dal lancio di una bottiglietta, giunta alle sue spalle, tentava, senza riuscire, di colpirlo con una manata in faccia.
Dopo che il direttore di gara usciva dallo spogliatoio, benchè fossero passati ben 30 minuti, continuava a rivolgergli frasi offensive.
Condotta ulteriormente aggravata dalla qualifica di capitano.Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Gabriel Trofin Rares fino al 28 dicembre 2015.Avverso la sanzione l’ASD Montoggio ha interposto istanza d’appello nella quale lamenta e eccepisce l’eccessiva pesantezza della squalifica e ne chiede la riduzione. Il difensore della società, intervenuto in giudizio, si è rifatto alle eccezioni esposte nel ricorso illustrando i motivi per i quali è fiducioso nell’accoglimento delle richieste della società insistendo sul fatto che non debba ritenersi “doloso” il comportamento aggressivo del calciatore.
Presa visione degli atti ufficiali, respinte alcune motivazioni di carattere oggettivo esposte nei gravami perché non utili ai fini della richiesta della ricorrente, la Corte ritiene d’accogliere l’istanza. Di fatto, per giustificare una così lunga squalifica del calciatore, occorre valutare e tener conto degli effetti del comportamento violento del calciatore contro l’arbitro, il quale riferisce di essere stato avvicinato, a fine gara, dal Trofin Rares, quindi sgambettato e calciato senza però precisare se era stato colpito da uno o più calci ma tuttavia affermando che il gesto non gli aveva procurato dolore: appare quindi impropria la dicitura usata dal primo giudice “sferrandogli dei calci” perché nulla si evince in tal senso dagli atti ufficiali. Inoltre, nel prosieguo del resoconto, non è dato rilevare altri fatti caratterizzati da connotati di consumata violenza ma solo un reiterato comportamento gravemente maleducato, offensivo e aggressivo: a ciò va ricondotto anche il tentativo di colpire l’arbitro con una manata in faccia.
Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’ASD Montoggio, delibera di commisurare la squalifica del calciatore Gabriel Trofin Rares a più equa durata riducendola dal 28 dicembre 2015 al 28 maggio 2015. In tal senso delibera.
La tassa, addebitata in conto, va restituita.
CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
La CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), nella riunione del 25.11.2014 ha deliberato:
Prot. n. 16/cosa - Reclamo A.S.D. Pontex Il Torchio avverso la squalifica del calciatore Marco Marelli per otto giornate. Gara Figenpa - Pontex Il Torchio del 5.11.2014 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 30 del 13.11.2014.
La Corte Sportiva d’Appello:
• letto il ricorso col quale la società A.S.D. Pontex Il Torchio ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Marco Marelli per otto giornate;
• presa visione degli atti ufficiali dai quali si evince che il calciatore, per protestare per un provvedimento disciplinare a carico di un compagno, arrivando di corsa colpiva l’arbitro con una spallata alla schiena;
• atteso che nei motivi del gravame la società lamenta l’eccessività della sanzione sostenendo la fortuità del gesto e che comunque l’ufficiale di gara non aveva subito alcuna conseguenza;
• ritenute non infondate le eccezioni della reclamante ma censurabile il gesto la cui descrizione nel rapporto, insinua dubbi sulla sua intenzionalità;
per questi motivi
accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Marco Marelli da otto a sei giornate effettive di gara.
La tassa, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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La CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO, avv. CRISTINA POGGIO, avv. FILIPPO CHIARLA e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), nella riunione del 2.12.2014 ha deliberato:
Prot. n. 10/cosa - Ricorso A.C.D. Sammargheritese 1903 avverso la squalifica del calciatore Mattia Raffo per cinque giornate. Gara Imperia - Sammargheritese dell’8.11.2014 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 30 del 13.11.2014.
Espulso al 46' s.t., alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose e blasfeme; contestualmente, cercava altresì di aggredire fisicamente il direttore di gara, senza riuscirvi a causa dell'intervento di un compagno di squadra. Uscendo dal terreno di giuoco, proferiva ulteriori espressioni blasfeme.
Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mattia Raffo la squalifica per cinque giornate effettive di gara.Con rituale appello l’A.C.D. Sammargheritese ha impugnato la sanzione ritenuta eccessivamente gravosa per aver il primo giudice considerato
violenta la condotta del calciatore pur in assenza di contatto fisico con l’arbitro; invoca perciò la riduzione della squalifica anche perché i fatti erano avvenuti in unico contesto.
Esaminato il referto di gara, la Corte ritiene congrua la squalifica per quattro giornate di cui tre per le espressioni irriguardose e il comportamento minaccioso del calciatore verso l’arbitro e una per l’espressione blasfema pronunciata nell’occasione.
Per questi motivi la Corte delibera di ridurre la squalifica del calciatore Mattia Raffo da cinque a quattro giornate effettive di gara.
Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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