Ecco perchè le società vincono i ricorsi.

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: Ecco perchè le società vincono i ricorsi.

Messaggioda gadamer il gio mar 12, 2015 11:17 am

Una decisione imbarazzante e offensiva del senso della giustizia, c'è poco da aggiungere. Vorrei commentare solo la "perla" che cito:
Di fatto, per giustificare una così lunga squalifica del calciatore, occorre valutare e tener conto degli effetti del comportamento violento del calciatore contro l’arbitro, il quale riferisce di essere stato avvicinato, a fine gara, dal Trofin Rares, quindi sgambettato e calciato senza però precisare se era stato colpito da uno o più calci ma tuttavia affermando che il gesto non gli aveva procurato dolore: appare quindi impropria la dicitura usata dal primo giudice “sferrandogli dei calci” perché nulla si evince in tal senso dagli atti ufficiali

Ignoranza allo stato puro del significato delle parole: "sferrare" linguisticamente rappresenta un tentativo, un gesto che prescinde dal suo effetto. Quindi corretta la dicitura del giudice sportivo e scorretta e penosa l'interpretazione della corte d'appello. Tanto marcata è la capziosità da far sorgere più di un sospetto sulla buona fede dell'organo giudicante.
Avatar utente
gadamer
Fischietto d'argento
 
Messaggi: 1721
Iscritto il: dom mar 25, 2012 1:33 pm
Ha detto grazie: 49 volte
E'stato ringraziato : 275 volte

Re: Ecco perchè le società vincono i ricorsi.

Messaggioda AssistantRef il gio mar 12, 2015 11:26 am

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, in un precedente che pare analogo, ha sancito come obbligatoria la presenza del rappresentante AIA (http://www.arbitri.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=14063&p=214424&hilit=RAPPRESENTANTE#p214424), pertanto o di questo la Corte Sportiva d'Appello Territoriale Liguria non ha tenuto conto assoggettando le proprie decisioni al rischio di un annullamento, o si è trattato di una scelta volontaria del rappresentante Aia in questione (non conosco precedenti in materia), oppure (molto più semplicemente) il provvedimento pubblicato non ha dato atto della presenza di quest'ultimo, ma questo potrebbe non significare che fosse effettivamente assente (occorrerebbe leggere il verbale di seduta).

* * *

D'altra parte, edito parzialmente quanto scritto, poiché il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC entrato in vigore in questa stagione (e successiva alla pronuncia citata sopra) ha modificato il dettato circa la presenza del rappresentante AIA, diventata "eventuale":

VERSIONE ANTE 2014 (art. 30, comma 7)
7. Le Commissioni disciplinari giudicano con l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica

VERSIONE POST 2014 (art 29-bis, comma 10)
10. La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica su questioni in materia tecnico‐agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.
Avatar utente
AssistantRef
Top Forumista 2011
 
Messaggi: 8419
Iscritto il: mer set 12, 2007 9:57 am
Ha detto grazie: 2 volte
E'stato ringraziato : 617 volte

Re: Ecco perchè le società vincono i ricorsi.

Messaggioda Tritone il ven mar 13, 2015 8:56 am

Sig. Gandini Alberto eterno assente, perchè il cra Bergonzi non lo rimuove.

7. CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE C.U. n° 55 del 12/03/2015
La CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C.,
composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom.
RENATO FERRANDO, avv. CRISTINA POGGIO e p. i. GIOVANNI PARODI, (componenti), nella riunione
del 3.3.2015 ha deliberato:
Prot. n. 29/cosa - Ricorso U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Simone
Podrecca fino al 14 agosto 2017 e avverso la penalizzazione di un punto in classifica. Gara
Olimpic Prà Palmaro - Bolzanetese Virtus del 14.02.2015 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 47 del 19.2.2015 Delegazione Provinciale di Genova.
Avverso le sanzioni riportate in epigrafe, l’U.S.D. Bolzanetese Virtus ha depositato ricorso
d’appello discusso in data odierna con la presenza del rappresentante della società che ha richiesto
l’audizione.
Presa visione dell’atto suddetto, la Corte, rilevato come lo stesso si appalesi in parziale
contrasto con quanto sancito dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 33 del Codice di
Giustizia Sportiva, decide di esaminarlo per valutare, come richiesto dall'appellante, se le sanzioni
assunte contro il calciatore Simone Podrecca e la penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla
società siano eccessive. Si ricorda che in base ai richiamati commi dell’art. 33 del condotta gravemente sleale i reclami agli
Organi della Disciplina Sportiva debbano contenere, oltre alle richieste, anche le motivazioni per le
quali si ricorre: l’intervento difensivo in sede istruttoria non può sanare tale carenza e deve volgere
esclusivamente a rafforzare quanto già esposto nel ricorso, non essendo consentito introdurre
richieste diverse da quelle già formulate.
Letti gli atti ufficiali si rileva che il calciatore Simone Podrecca è stato espulso al 27° del S.T.
per aver colpito l’arbitro con una violenta ginocchiata alla coscia destra e poi sferrato colpi al petto e
alla schiena del direttore di gara pronunciando al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose. A
seguito di siffatto comportamento la gara è stata sospesa ed il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore
la squalifica fino al 14 agosto 2017 oltre alla sanzione aggiuntiva di cui all’art. 19 comma 1 lett. h condotta gravemente sleale
(divieto di svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC ecc. e preclusione temporanea ecc. per il
periodo di squalifica). La società è stata sanzionata con la punizione sportiva di perdita della gara e
con la penalizzazione di un punto in classifica.
Ritiene la Corte che la sanzione per l’atto violento debba essere determinata tenendo conto
dei consueti parametri cioè proditorietà del gesto, sua violenza e conseguenze causate al direttore di
gara. Nel caso di specie l’arbitro, attinto da una ginocchiata alla coscia, non riportò alcuna importante
lesione e si è recato, dopo la fine della gara, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera,
essendosene poi allontanato visto il lungo tempo d’attesa (otto ore) previsto per il tipo di codice
attribuitogli; recatosi il giorno successivo presso altra struttura pubblica, era stato dimesso con
diagnosi di contusione dell’anca dx e prognosi di giorni tre. Quanto diagnosticato dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Martino consente di ritenere congrua la sanzione della squalifica del giovane
calciatore fino al 31 dicembre 2016. La sanzione aggiuntiva inflitta al Podrecca va revocata perché
trova usuale applicazione ai soci e a dirigenti di società: nella squalifica commisurata a tempo a 55/47
calciatori sono già compresi quei divieti previsti dai citati commi dell’art. 33 del Codice di Giustizia
Sportiva. Infine, la sanzione della preclusione in qualsiasi rango della F.I.G.C. non può essere
commisurata a una durata temporanea (così come inflitta nel caso in esame) e si applica nei casi
ritenuti di gravità assoluta in aggiunta alla massima pena (squalifica o inibizione per anni cinque) e
può essere revocata solo in caso di accoglimento d’istanza di grazia.
Altresì inusuale è il rilevare una responsabilità della società in fatti violenti contro l’arbitro
compiuti sul terreno di gioco da giocatori e sanzionarla, oltre che con l’irrogazione della punizione
sportiva per la sospensione anticipata della gara, anche con la penalizzazione di punti in classifica.
Sono previste, a tale titolo, altre tipologie di sanzioni, quale per esempio quella
dell’ammenda o in casi di assoluta gravità, quella della squalifica del terreno di gioco.
Per questi motivi la Corte, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.D.
Bolzanetese Virtus, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Simone Podrecca dal 14 agosto
2017 al 31 dicembre 2016, di annullare la sanzione aggiuntiva di cui all’art. 19 comma 1 lett. h inflitta
allo stesso e di annullare il punto di penalizzazione a carico della società.
Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita
Tritone
 
Messaggi: 54
Iscritto il: mer ott 03, 2012 6:48 am
Ha detto grazie: 1 volta
E'stato ringraziato : 1 volta
Qualifica: Osservatore

Re: Ecco perchè le società vincono i ricorsi.

Messaggioda gadamer il ven mar 13, 2015 10:54 am

Sig. Gandini Alberto eterno assente, perchè il cra Bergonzi non lo rimuove.

Allora, se leggi bene la norma citata nel post precedente, dedurrai che la presenza del rappresentante AIA non è dovuta se non quando il presidente (nel caso un ragioniere sic!) la richiede.
Delle due l'una: o si è in possesso d'informazioni precise secondo le quali detto presidente ha regolarmente richiesto la presenza e Gandini si è dato assente (in alternativa Gandini ha fatto pressione per non essere chiamato), oppure chiederne la rimozione non ha fondatezza.
Avatar utente
gadamer
Fischietto d'argento
 
Messaggi: 1721
Iscritto il: dom mar 25, 2012 1:33 pm
Ha detto grazie: 49 volte
E'stato ringraziato : 275 volte

Precedente


{ SIMILAR_TOPICS }


Regole del forum
Questa sezione serve a documentare, attraverso articoli di giornale, comunicati del giudice sportivo, o testimonianze dirette, casi di violenza subita dagli arbitri.

I commenti in questo forum devono avere sempre e comunque rispetto di tutti e in particolar modo degli Organi di Giustizia Sportiva.
Le sanzioni e le squalifiche vengono comminate attraverso precisi regolamenti.

Sono quindi vietati commenti che giudichino l'entità della squalifica/sanzione adottata dai Giudici Sportivi.

Ogni commento che non rispetti queste disposizioni sarà cancellato.

Torna a NO alla violenza!

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti