CU 49 Comitato provinciale di Pordenone. Categoria GIOVANISSIMI
GARE DEL 1/ 3/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 3/2015 A.F.P. VILLANOVA A.S.D. - SEDEGLIANO
Il Giudice Sportivo Territoriale,
– a seguito del provvedimento adottato nella seduta del 4 marzo 2015 nel
corso della quale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti
in merito al comportamento tenuto dal pubblico nei confronti di un
calciatore del VILLANOVA durante la gara VILLANOVA – SEDEGLIANO,
valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi gir.B disputatasi
a Villanova (PN) il 01/03/15 e si era riservato ogni decisione in
merito alla condotta tenuta dal pubblico stesso nella citata
occasione;
– esaminati il rapporto dell’arbitro e il supplemento richiesto a
quest’ultimo, in cui si evidenziava che il gruppo dei sostenitori del
SEDEGLIANO che offendeva il calciatore del VILLANOVA consisteva in 5-6
unità; che gli insulti avevano portata discriminatoria (“Negro” “Vai
a raccogliere caschi di banane in Africa”); che tali episodi si
verificavano nel lasso temporale di circa 30 minuti in modo non
continuativo;
– ritenuto che la descrizione del d.d.g. documenta che, nella
circostanza, il comportamento tenuto dai sostenitori del SEDEGLIANO
nei confronti del calciatore sia stato caratterizzato da una
connotazione discriminatoria per motivi di razza rilevante ex art.11
C.G.S.;
– considerato che di tale comportamento deve rispondere, a titolo di
responsabilità oggettiva (art.4 comma 3 del C.G.S.), la società
SEDEGLIANO e che trattasi, per la società stessa, di prima violazione
della suindicata norma;
– visto l’art.11 comma 3 del C.G.S. che, per tali fattispecie, quando
trattasi di prima violazione prevede l’applicazione della sanzione
minima di cui all’art.18, comma 1, lettera e) C.G.S. (obbligo di
disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori);
– visto altresì il testo dell’art.16, commi 2 bis e 3 del C.G.S., che
consente la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari di
cui all’art.18 comma 1 lettere d) e) f) del C.G.S.;
P.Q.M.
Visti gli artt.11 comma 3, 18 comma 1 lettera e), 16 commi 2 bis e 3 :
a) delibera di sanzionare la società SEDEGLIANO con l’obbligo di disputare 1
(una) gara interna, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi,
con i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori;
b) dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni 1 (uno)
con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di
tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a
quella deliberata per la nuova violazione.
Son senza parole...
