da yellowflash il gio mar 26, 2015 9:02 pm
GARA SALVATORE DE JUDICIBUS – REAL SASSO DEL 18/3/2015
Il G.S.T., letto il referto di gara nonché i relativi allegati con annesso il supplemento di
rapporto; accertata la presenza di Forza Pubblica, si rileva che al 42’ del secondo tempo a
seguito della notifica del provvedimento di espulsione a carico del tesserato Infante
Bartolomeo n. 11 soc. Real Sasso per ingiuria e minaccia nei confronti dell’arbitro, si
determinava una situazione di assoluta ed ingiustificata tensione. In particolare il predetto
tesserato dopo essersi tolto le scarpette da gioco, scagliava una di esse all’indirizzo
dell’arbitro colpendolo al volto e causando a questi forte dolore nonché copiosa fuoriuscita
di liquido ematico dal labbro. A seguito di questa forte emorragia l’arbitro si vedeva costretto
a sospendere definitivamente la gara. Mentre il direttore di gara si avviava verso il proprio
spogliatoio veniva raggiunto da altro tesserato De Lucia Fabio n. 6 società Real Sasso -
precedentemente espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario - e lo colpiva con calci, schiaffi e pugni in più parti del corpo. A questo punto mentre il De Lucia
infieriva nei confronti dell’arbitro sopraggiungeva nuovamente l’Infante, che rientrato nel
rettangolo di gara, unitamente al compagno colpiva con pugni alla testa l’arbitro facendolo
cadere a terra. Nonostante la rovinosa caduta del direttore di gara i due tesserati infierivano
nei confronti di quest’ultimo, fino all’arrivo dei dirigenti della società Real Sasso. Tuttavia in
questa fase concitata sopraggiungeva il calciatore Cavezza Franco n. 9 soc. Real Sasso
che nonostante la presenza dei suoi dirigenti, si accaniva nei confronti dello sventurato
direttore di gara colpendolo con un violento calcio all’addome e determinando la perdita dei
sensi di quest’ultimo. Pertanto giungevano in breve all’impianto sportivo i Carabinieri che
ristabilivano l’ordine e sollecitavano l’intervento del servizio di pronto intervento del 118, che
trasportava l’arbitro nel più vicino presidio ospedaliero, per le cure necessarie.
Questo G.S.T. ritiene i fatti in narrativa di particolare gravità, essendo la violenza perpetrata
ai danni dell’arbitro inaudita e irrazionale in ordine agli accadimenti sul rettangolo di gara. Di
tutta rilevanza che le circostanze ricostruite in maniera minuziosa da parte dell’arbitro siano
da addebitarsi ai tesserati della società Real Sasso. Questo G.S.T. nel determinare le
sanzioni a carico della società Real Sasso deve comunque tenere conto dell’intervento da
parte del dirigente e dell’allenatore – nelle persone, rispettivamente, dei sigg. De Sarno
Giovanni e Lucania Antonio – frapposti ai loro stessi tesserati e l’arbitro al fine di contenere
l’aggressione dei primi. Tuttavia questo Giudice ritiene comunque tardivo tale intervento e
pertanto meritevole di sanzione adeguata, che verrà determinata come di seguito. Non va
sottaciuta la circostanza che l’aggressione di Infante Bartolomeo avrebbe di per sé dovuto
imporre ai dirigenti della società Real Sasso un intervento energico e di controllo dei propri
tesserati al fine di evitare e scongiurare le ulteriori conseguenze che puntualmente, nel caso
di specie che ci interessa, si sono verificate, vale a dire le successive aggressioni dei
tesserati De Lucia Fabio e Cavezza Franco. In ordine ai singoli tesserati le modalità di
aggressione con cui si sono consumati gli atti di violenza sono di particolare gravità non
solo in riferimento alle conseguenze che l’arbitro ha dovuto patire – nell’immediato la perdita
di sensi per il forte dolore, nonché le contusioni su tutto il corpo – ma anche in relazione ai
colpi ricevuti al capo che certamente avrebbero potuto determinare situazioni di ben più
grave portata. Questo Giudice Sportivo tiene conto della giovane età del De Lucia Fabio e
del Cavezza Franco, ma deve altresì considerare l’accanimento nell’aggredire l’arbitro
nonostante questi fosse a terra esamine e privo di qualsivoglia difesa. Tale aspetto della
vicenda, la gravità dei fatti come in narrativa, nonché il comportamento irrispettoso delle
regole di giustizia sportiva – deve rimarcarsi la circostanza che due dei tesserati aggressori,
tra cui Infante Bartolomeo e De Lucia Fabio erano stati precedentemente espulsi e che
quindi al fine di aggredire l’arbitro rientravano indebitamente nel rettangolo di gara – non
consentono in sede di giudizio alcun tipo di attenuante al caso concreto. In ultimo questo
G.S.T. ritiene le condotte dei tesserati Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza
Franco di pari gravità, in quanto concorrenti nella medesima aggressione
indipendentemente dal contributo specifico che questi abbiano apportato alle lesioni del
direttore di gara. Per tali motivi, letti gli artt. 4 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva;
DELIBERA
di infliggere alla società Real Sasso la punizione sportiva della perdita della gara con
il risultato di 0-3; commina alla società Real Sasso un’ammenda di € 600.00 per i fatti
in narrativa, sanzione attenuata per l’intervento del dirigente e dell’allenatore della
medesima società.
Letto l’art. 18 lett. G del C.G.S. Infligge alla società Real Sasso la penalizzazione di
punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Letto l’art. 19 comma 3 C.G.S. commina ai tesserati Infante Bartolomeo, De Lucia
Fabio e Cavezza Franco – tutti appartenenti alla società Real Sasso – la squalifica
fino a tutto il 18.03.2020 e valutata l’infrazione commessa di particolare gravità si dispone altresì la PRECLUSIONE alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
FIGC.