DECISIONI-DEL-GIUDICE-SPORTIVO - regione UMBRIA
gara del 19/ 4/2015 MONTE ACUTO - SIGILLO
VISTI gli atti ufficiali della gara in epigrafe;
PREMESSO che alla fine del primo tempo, nonostante si trovasse in regime di squalifica fino al 25.04.2015,
il Signor ROMETTI Luigi (Dirigente del Monte Acuto) entrava nello spogliatoio dell'arbitro e, dopo averlo
insultato, offeso e minacciato, lo colpiva con 2 schiaffi al volto che gli procuravano dolore fino al giorno dopo;
CHE tale condotta era finalizzata a far si che, nel secondo tempo, l'arbitro tenesse una direzione di gara, a
dire del Rometti, più "appropriata";
CHE il Rometti non è nuovo a tali condotte, tanto che già nel gennaio 2008, veniva squalificato per 4 anni
per aver aggredito il direttore di gara con schiaffi in viso (che gli procuravano fuoruscita di sangue dalla
bocca) e calci alle gambe (che gli cagionavano numerosi ematomi) Poco dopo, fra l'altro, il Rometti tentava
di sfondare la porta dello spogliatoio dell'arbitro, il quale poteva lasciare l'impianto sportivo solo grazie
all'intervento della polizia;
CHE detta sanzione veniva confermata anche nei successivi gradi di giudizio, diventando definitiva;
O S S E R V A
Appare chiaro che il Rometti si dimostri insofferente nei confronti di quegli arbitri che adottano decisioni non
in linea con il suo metro di giudizio. Tale è l'insofferenza che lui ritiene normale, se non addirittura giusto, in
casi del genere, aggredire l'arbitro. Appare evidente, fra l'altro, che nessun effetto rieducativo, nè dissuasivo
abbia avuto la precedente squalifica. Fra l'altro il Rometti, nella partita oggetto della seguente delibera, non
ha esitato ad introdursi nello spogliatoio dell'arbitro, nonostante si trovasse in regime di squalifica (guarda
caso per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara) e, come tale, impossibilitato anche a
stazionare all'interno della zona spogliatoi durante una gara ufficiale (v. art. 22 comma 8 condotta gravemente sleale).
E' evidente che il Rometti se ne infischi delle regole, così come ancor più evidente è il fatto che il predetto
non riconosca alcuna valenza a quei valori sportivi fondamentali che, ancor più nei campionati dilettantistici,
dovrebbero informare la condotta di tutti i soggetti che, a vario titolo, contribuiscono a formare il mondo
sportivo.
Né la cultura sportiva può essere inculcata per decreto o per sentenza
Resta il dubbio, pertanto, se permangano, in capo al Rometti, i requisiti per continuare a far parte di questa
federazione, ovvero se se ne debba disporre la preclusione alla permanenza. Di sicuro non appare
opportuno, che venga consentito, a tali soggetti, di aggirarsi nei campi di calcio con licenza di malmenare gli
arbitri sol perchè hanno adottato una decisione errata o, comunque, non gradita.
Altrettanto vero, tuttavia, è che ai fini della recidiva, l'art. 21 comma 2 condotta gravemente sleale consente di tener conto di tali
sanzioni, soltanto per le infrazioni commesse nella stagione successiva (situazione non ricorrente nel caso di
specie). A parere di questo giudice, pertanto, l'aggressione posta in essere nei confronti del direttore di gara,
deve essere valutata in relazione alla sua oggettiva gravità ed alla condizione di squalificato rivestita dal
Rometti (ma non anche in termini di recidiva ai sensi dell'art. 21 condotta gravemente sleale).
Non v'è dubbio, sotto tali profili, che il fatto debba essere considerato grave e che pertanto debba essere
disposto a carico del dirigente il provvedimento di inibizione nella misura massima di anni cinque previsto
dall'art.19 commi 1 lett.h. e 3 condotta gravemente sleale (ma non anche quello di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della FIGC).
Parimenti deve essere affermata - ai sensi degli artt. 4 e 18 condotta gravemente sleale - la responsabilità della Società Monte
Acuto la quale ha, di fatto, consentito che un suo dirigente sottoposto a squalifica fino al 25.04.2015, si
aggirasse liberamente nella zona spogliatoi durante una gara ufficiale e che il predetto si introducesse nello
spogliatoio dell'arbitro per malmenarlo.
Per tali motivi, visti gli articoli 19 comma 1 lett. h e comma 3 condotta gravemente sleale, 4 e 18 condotta gravemente sleale
D E L I B E R A
1) L'inibizione per cinque anni a carico del Sig. MORETTI Luigi, dirigente del Monte Acuto;
2) L'Ammenda di € 1.000,00 (Mille,00) a carico della Società Monte Acuto
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.000,00 MONTE ACUTO

