Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda pintu84 il lun mag 25, 2015 10:37 pm

Allora vedo che sei rimasto indietro con la terminologia..la Commissione disciplinare regionale da questa stagione sportiva si chiama Corte Territoriale d'Appello.Ma al di lá della forma , il Presidente Aia può chiedere al Presidente Figc di appellarsi contro questi pronunciamenti impropri.Nicchi.Non il rappresentante Aia.Pensavo di essere stato chiaro.Non prendiamo lucciole per lanterne.
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda Observer il lun mag 25, 2015 10:58 pm

appare del tutto evidente come io effettivamente sias rimasto indietro sulla terminologia. hai ragione.

per quanto riguarda il Presidente Nazionale, ha un ventaglio di opportunità che gli consiglio vivamente di valutare tutte, ivi compreso uno sciopero totale.

Sono il primo a ritenere che, tutto sommato, la misura sia colma!
Bisogna cambiare tutto, affinché nulla cambi!
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa)
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda The Elf il mar mag 26, 2015 1:23 am

L'altro giorno per caso mia madre è capitata su questo forum e leggendo cosa succede a molti colleghi stampandomi molte notizie di violenza dal forum e non mi ha chiesto se voglio continuare a fare l'arbitro rischiando ogni domenica per 50 euro...
Devo dire che non è stato piacevole sentirselo dire ma mi ha fatto molto riflettere sulla situazione attuale che definirei imbarazzante.
Far l'arbitro mi ha dato e continua a darmi grosse soddisfazioni e mi ha fatto crescere moltissimo come uomo ma non so se porterei mio figlio se lo avrò al corso vista la situazione attuale e questo mi rattrista molto...
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda AssistantRef il mar mag 26, 2015 7:48 am

Il testo integrale del provvedimento:

Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
La Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale Marche, costituita dall’Avv. Giammario Schippa - Presidente; dall’Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente; dall’Avv. Orlando Olivieri, dal Dott. Giovanni Spanti, dall’Avv. Francesco Scaloni, dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Raffaele Sebastianelli - Rappresentante A.I.A.; del Rag. Angelo Castellana - Segretario, con la collaborazione della Dott.ssa Agnese Fiocco, si è riunita il giorno 19 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni:

RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 84 del 6.5.2015)

Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava:
- all’A.S.D. Amatrice l’ammenda di € 1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per l’aggressione subita dall’arbitro al termine della gara in esame;
- ai calciatori, tutti asseritamente tesserati a favore della reclamante, le squalifiche di seguito indicate:
- fino al 30 giugno 2018 al calciatore CAVEZZA Maurizio per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel corso della gara e, al termine della stessa, nei confronti dell’arbitro;
- fino al 31 dicembre 2018 al calciatore DE SANTIS Pietro ai sensi dell’art. 3, comma 2, del condotta gravemente sleale quale capitano per l’atto di violenza patito dall’arbitro da un calciatore della di lui squadra non individuato;
- fino al 6 maggio 2020 al calciatore CIONI Elvidio per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nel corso della gara e, al termine della stessa, nei confronti dell’arbitro.
Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatrice, deducendo la non veridicità degli episodi così come riportati nel Comunicato Ufficiale e chiedendo pertanto:
- l’annullamento della sanzione applicata ex art. 3, comma 2, del condotta gravemente sleale al capitano della squadra De Santis Pietro per essere stati da questi comunicati e, quindi, individuati i presunti aggressori dell’arbitrio;
- l’annullamento e/o la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Cioni che non colpì l’arbitro al volto, ma cercò solo di colpirlo con calci senza però riuscirci;
- la riduzione della squalifica applicata al Cavezza, poiché i fatti ascrittigli non rispondono al vero essendo avvenuti in maniera più attenuata di quella riportata nel provvedimento impugnato;
- la riduzione dell’ammenda applicata alla società, alla luce di quanto effettivamente accaduto e tenuto conto della successiva collaborazione dei propri dirigenti.
Deduceva la reclamante che:
- il calciatore Cioni Elvidio, precedentemente espulso dall’arbitro per proteste (e non per condotta violenta nei confronti di un avversario, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato), a fine gara rientrò in campo per ribadire le proprie proteste, tentando anche di colpire l’arbitro con calci ma senza riuscirvi poiché prontamente fermato dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale; lo stesso calciatore, quindi, non colpì in ogni modo l’arbitro, con il quale ebbe forse un lieve ed involontario contatto allorché veniva portato via dal proprio dirigente;
- il Cavezza Maurizio, già espulso, a fine gara raccolse un pallone e lo lanciò in direzione dell’arbitro colpendolo inavvertitamente ed in maniera lieve al volto; tentò poi di colpire il direttore di gara con calci, poi lo afferrò per il naso, ma in maniera lieve e, soprattutto, senza stringerlo;
- verosimilmente, nel concitato fine gara, l’arbitro può essere stato colpito con un calcio, ma in modo del tutto accidentale o, più probabilmente, per un contatto o urto di gamba contro gamba o corpo contro corpo, anche perché i due calciatori che volevano colpirlo furono fermati e trattenuti da un dirigente della società;
- invero, l’arbitro fu colpito anche da un’altra pallonata, dallo stesso però non riportata nel proprio referto, evidentemente ritenuta involontaria, come asserito dall’autore, il calciatore Ciampanella Augusto, il quale se ne scusò subito con l’ufficiale di gara;
- il capitano De Santis Pietro, calciatore di provata correttezza sportiva, collaborò subito con l’arbitro allontanando i propri compagni di squadra ed offrendo il proprio contributo al fine di ricostruire l’intera vicenda, fornendo all’ufficiale di gara i nominativi dei calciatori Cavezza Maurizio, Cioni Elvidio e Coltellese Daniele, ciascuno per i fatti sopra meglio descritti;
- i dirigenti, in particolare l’accompagnatore ufficiale della squadra unitamente ad un Agente della Polizia di Stato, si attivarono subito garantendo così l’incolumità dell’arbitro, accompagnandolo negli spogliatoi ed assistendolo fino a che questi non lasciò definitivamente l’impianto sportivo;
- nell’immediatezza dei fatti, dentro gli spogliatoi, l’arbitro, a specifica domanda, affermò di non avere riportato alcuna conseguenza e che non aveva bisogno di cure, ricorrendovi, invece, successivamente, presso l’Ospedale della sua città;
- i propri dirigenti tennero, nell’occasione, un comportamento leale e corretto, tutelando ed assistendo l’arbitro, ditalchè alla fattispecie non potrebbero negarsi le attenuanti ex art. 13 del condotta gravemente sleale.
Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dai propri difensori, ha ulteriormente illustrato i motivi dei gravami, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando:
- il comportamento collaborativo dei propri dirigenti che, nell’occasione, si adoperarono per salvaguardare l’incolumità del direttore di gara;
- che i giocatori che al termine dell’incontro si avvicinarono all’arbitro, tentando di colpirlo senza però riuscirci, furono Cavezza Maurizio, Cioni Elvidio e Cortellese Daniele;
e dichiarando che: “quindi se l’arbitro fu colpito ciò è avvenuto da parte di questi tre giocatori”, mentre “la pallonata al volto è stata inferta da Maurizio Cavezza subito appena fischiata la fine dell’incontro e prima di averlo preso per il naso” .
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:
- a fine gara fu circondato dalla generalità dei calciatori e dirigenti della squadra locale e uno di questi, non individuato, lo afferrò da dietro tenendolo fermo per le spalle;
- fu quindi colpito dapprima con una pallonata in faccia e poi con almeno cinque calci all’anca ed alle gambe da calciatori della squadra locale non individuati: i calci alle gambe gli provocarono momentaneo dolore, mentre il dolore per il calcio all’anca gli perdurò per un paio di giorni;
- il calciatore Cavezza Maurizio lo afferrò per il naso stringendoglielo per qualche secondo di tempo;
- appena liberatosi indietreggiando, il Cioni lo colpì con un pugno al naso, provocandogli istantaneo dolore;
- subito dopo intervenne il dirigente Gabrielli Giancarlo, il quale cercò di proteggerlo, in particolare dalle persone, una trentina, che nel frattempo erano entrate e si trovavano davanti all’ingresso degli spogliatoi, ma uno di loro lo colpì con un pugno tra l’occhio ed il naso: il colpo fu meno forte del precedente, ma fu comunque consistente.

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo;
• considerato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori;
• ritenuto, nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti della reclamante che consentirono l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi di estranei, uno dei quali addirittura colpì con un pugno il direttore di gara;
• ritenuto che le modalità e, quindi, la gravità dei fatti ascritti ai dirigenti e sostenitori giustificano appieno la misura della pena inflitta alla società dal primo Giudice, il quale, all’evidenza, ha tenuto conto ed apprezzato tutte le circostanze del caso in esame;
• ritenuti i calciatori Cioni Elvidio e Cavezza Maurizio colpevoli delle violazioni loro specificamente ascritte, con le modalità descritte dall’arbitro, per quanto dallo stesso rilevato;
• ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per le vili modalità dell’aggressione medesima;
• ritenuto, tuttavia, di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta della reclamante di riduzione delle squalifiche applicate ai ridetti calciatori, pur a fronte del permanere delle loro responsabilità per come accertate;
• ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla società in ordine alla individuazione dei presunti autori degli ulteriori fatti di violenza subiti dal direttore di gara, che il presente procedimento debba essere, per tale parte, sospeso e gli atti trasmessi al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva;

P.Q.M.

la Corte ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Amatrice in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:

- respinge il reclamo avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CIONI Elvidio e, per l’effetto, la riduce al 31 dicembre 2017, disponendo restituirsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CAVEZZA Maurizio e, per l’effetto, la riduce al 30 giugno 2016, disponendo restituirsi la relativa tassa;
- sospende il gravame avverso la sanzione della squalifica applicata al capitano della squadra De Santis Pietro ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, mandando gli atti al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno alla luce delle dichiarazioni rese dalla reclamante in ordine alla individuazione dei presunti autori degli ulteriori fatti di violenza subiti dal direttore di gara.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda trmx27 il mar mag 26, 2015 8:48 am

Prime reazioni arbitrali a livello locale.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Frangar, non flectar
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda marblearch il mar mag 26, 2015 9:15 am

strambox ha scritto:Marblearch&co. volete ancora venirci a dire che va tutto bene?

Ma codesto essere che ha emanato la riduzione di pena cosa avrebbe fatto se ci fosse stato suo figlio al posto dell'arbitro?

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Nessuno lo ha mai detto, eviterei questa demagogia da tre soldi. Le cose non vanno affatto bene. Si lavora per ottenere giustizia. I Giudici sportivi esulano da ogni controllo, se non quello del Presidente Federale. La mia opinione è che non vuol dire essere "forti" se si decide uno sciopero; è una mia opinione e basta. Per me essere "forti" Old Ref è ben altro ovvero avere la capacità di imporre passaggi legali e procedurali che rendano giustizia. La deterrenza passa attraverso la crescita culturale, non attraverso azioni dimostrative e fine. E' una mia impostazione personale e a questo titolo parlo. Ritengo che l'AIA abbia ottenuto moltissimo in un ambiente che ci è, culturalmente e "geneticamente" avverso; ottenuto tantissimo in relazione al nostro passato (che è quello a "pane e salame" tanto vagheggiato da alcuni utenti) e che questo "tantissimo" sia ancora poco tuttavia. Vi pregherei di finirla con questi richiami astratti al mio nick, che non hanno senso. Vi pregherei di portare elementi utili di discussione, con proposte attuabili e fattibili.
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda cielos+blu il mar mag 26, 2015 9:30 am

Se ho ben capito, il Giudice d'appello conferma la lettura dei fatti fornita dal Giudice di primo grado tuttavia riduce la pena per il semplice fatto che è stato proprosto apoello "... ritenuto, tuttavia, di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio". A parte il fatto che no so a cosa si alluda con criteri retributivi (pensioni?), mi pare un non senso giuridico oltre che logico.
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Re: Arbitro picchiato: decisione corte sportiva d'appello

Messaggioda gadamer il mar mag 26, 2015 9:33 am

• ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, ma che, nella fattispecie in esame, lo è ancor di più per le vili modalità dell’aggressione medesima;

Bene, è giusto il pugno di ferro, ammette la corte.

• ritenuto, tuttavia, di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta della reclamante di riduzione delle squalifiche applicate ai ridetti calciatori, pur a fronte del permanere delle loro responsabilità per come accertate;

Ah no, scusate. Siccome questo collegio (La Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale Marche) ha costantemente smentito le decisioni corrette del giudice sportivo, siccome è consuetudine una bella sforbiciata e forse è pure divertente, dai facciamolo.
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