da Phil il gio ott 08, 2015 5:32 pm
Beh nel caso di specie era già stato detto il nome...
Comunque:
GARE DEL 4/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
REAL PIZZIGHETTONE - VIRTUS GRAFFIGNANA
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 38º del primo tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara, il calciatore Saqrane Mohamed della società Real Pizzighettone senza motivazione alcuna colpiva l'arbitro con un forte pugno al volto sul lato sinistro che gli causava annebbiamento della vista, disorientamento e stordimento nonché un fortissimo dolore al collo, alla mandibola ed all'orecchio.
Il direttore di gara in stato confusionale veniva subito assistito dai capitani delle due società nonché dai dirigenti; accompagnato negli spogliatoi e soccorso. L'arbitro decideva pertanto la definitiva sospensione della gara non sentendosi in condizione di continuare.
I medici del Pronto soccorso dell'Ospedale di Codogno che hanno visitato il direttore di gara lo hanno dimesso con prognosi di gg.15 a seguito della verifica di trauma contusivo alla mandibola e di abrasioni alla regione del collo.
Si dà atto che la dirigenza della locale società Real Pizzighettone, come suo dovere, si è prontamente attivata a tutela del direttore di gara e che con apposita nota ha inviato formali scuse rivolte al direttore di gara, al CR Lombardia ed all'Associazione arbitrale.
PQM
DELIBERA
di comminare alla società Real Pizzighettone la perdita della gara per 0 a 3
di squalificare per i fatti sopra descritti, per anni tre, quindi fino al 3/10/18 il Signor Saqrane Mohamed della Soc. Real Pizzighettone.
di far obbligo ( ai sensi dell'art 16 comma 4) alla società Real Pizzighettone di organizzare all'interno della propria società e per i propri tesserati apposita riunione al fine di divulgare ed approfondire i principi fondamentali previsti dal Codice di comportamento sportivo approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 2-2-2012: di ciò dovrà essere relazionata la presidenza del CRL.