RECLAMO DEL CALCIATORE XXX YYY avverso la squalifica di dieci giornate Con provvedimento assunto in C.U. ZZ del 00.12.2015 Del. FFFF, il GST squalificava per dieci
giornate di gara il calciatore XXX YYY “Perché, al 41º del primo tempo rivolgeva a un
calciatore avversario una frase offensiva di stampo razzista. Si applica la sanzione minima ai sensi
e per gli effetti dell'art. 11 del C.G.S. (nuovo testo)”.
Il calciatore, tempestivamente reclamando contro il provvedimento del GST, ritiene di aver solo
invitato l’avversario “a consumare un frutto " di cui anch’io mi delizio e, probabilmente, anche
l’Arbitro stesso”, sì che la portata dell’espressione pronunciata “direttamente è chiara”, anche se,
afferma, “indirettamente un po’ meno”. Nella sostanza ha chiesto alla CSA la derubricazione
dell’incolpazione da ingiuria di stampo razzista a ingiuria semplice nei confronti di altro calciatore
precisando di essersi scusato, ma solo “per scansare equivoci”. Infine chiede che gli sia dato modo
di “capire in che cosa abbia sbagliato” al fine di comprendere, anche in termini costruttivi e
programmatici, quando scatti la fattispecie di responsabilità per comportamenti discriminatori
rispetto a una fattispecie di semplice ingiuria.
Ottenuta l’audizione dalla CSA, in udienza ha meglio precisato le sue lagnanze affermando che, a
fronte di uno scambio fisico e verbale con l’avversario, avrebbe voluto indirizzarlo con il classico
“vaffa” ma nella concitazione l’invito è andato in altra direzione: “vai a mangiar banane”.
Il referto avrebbe erroneamente riportato l’espressione “sei un mangiabanane”.
La Corte Sportiva di Appello, premesso che la differenza tra l’espressione riconosciuta dal
calciatore non differisce nella sostanza da quella portata a referto, intende rispondere alla richiesta
del reclamante per esprimere apertamente ciò che tutti sanno ma che non vogliono dire.
Per fare ciò, la CSA deve uscire dalle Carte Federali e attingere da dati di cultura generale.
È dato notorio che le grandi scimmie antropomorfe Orango, Scimpanzé e Gorilla sono
comunemente ritenute, a livello anatomico, fisiologico ed ematologico le specie più vicine alla
specie homo sapiens; una peculiarità notoria ed evidente che le accomuna è il fatto che si nutrono
di frutta e, tra questa, di banane, frutto comunemente rinvenibile in natura nel continente africano.
Una interpretazione banale e popolare della teoria dell’evoluzione di Charles Darwin riprende
questo comportamento nutrizionale e lo riconduce ad una semplicistica, infantile (ed erronea)
interpretazione della teoria darwiniana per sostenere che l’uomo discende dalla scimmia. Erronea
perché, ma questo è un dato che esula dal contesto, Darwin non ha mai affermato che l’uomo
discenda da una scimmia: nella sua impostazione le grandi scimmie antropomorfe e l’uomo sono
organismi che discendono per rami separati da un primate, antenato comune, esistito milioni di
anni fa e attualmente estinto. Da quel primate “comune”, quindi, si sarebbero originate distinte
linee evolutive, una delle quali avrebbe portato alle attuali scimmie antropomorfe, mentre l’altra
avrebbe avuto come termine finale l’uomo.
In questo scenario, nel sentire comune, dare del “mangiabanane” o, il che è lo stesso, mandare a
mangiar banane una persona che per aspetto, accento o altro elemento denota origine africana,
pone l’autore dell’espressione sul piedistallo di chi si ritiene figlio della migliore evoluzione della
specie umana a fronte di un esemplare di una (sotto)specie sottosviluppata, il che integra
comportamento discriminatorio comportando grave offesa per ragione di razza e di origine.
Al contrario, a parere di questa Corte, per chiarezza, dare del “mangiabanane” ad una persona i
cui connotati esteriori (o comunque percepiti) denotano origine diversa da quella africana, può
intendersi come mera espressione ingiuriosa ad personam, che eventualmente trae argomento
dall’affermata scarsa capacità intellettiva propria dell’ingiuriato, dal suo personale grado di
“evoluzione” nell’ambito della specie, senza coinvolgere motivazioni razziali.
Dal referto arbitrale emerge che il calciatore XXX ha indirizzato queste parole “al calciatore n°
5 avversario”; dal supplemento richiesto dal GST emerge che il calciatore destinatario dell’ingiuria
effettivamente porta connotati esteriori africani, immediatamente percepibili, ragion per cui emerge
evidente che con quella espressione il XXX non ha voluto ingiuriare l’avversario per quello
che è la sua persona, ma ha voluto porre la propria evoluzione genetica ad un livello superiore
della sua, il che denota insulto discriminatorio o, il che è lo stesso, una gravissima mancanza di
sensibilità manifestata dal sig. XXX verso questo problema particolarmente sentito ai tempi
attuali, con espresso riferimento anche alle normative imposte dal CIO, dalla FIFA, dall’UEFA e, in
Italia, dal CONI e dalla FIGC.
La richiesta di derubricazione va quindi disattesa; la sanzione è stata imposta ai minimi edittali.
PQM
La CSA rigetta il reclamo e dispone per l’incameramento della relativa tassa.
Che ne pensate?
