Letto il supplemento di rapporto;
Rilevato dallo stesso che al termine della gara, nel fare rientro negli spogliatoi, l'arbitro veniva in un primo momento attinto da uno sputo proveniente da un soggetto non identificato, in abiti civili; quindi veniva aggredito da altro soggetto sempre in abiti civili il quale lo colpiva con un pugno al volto; Rilevato altresì che immediatamente dopo tale prima aggressione il direttore di gara, nel tentativo di fuga verso gli spogliatoi, scivolava e cadeva a terra e veniva raggiunto e nuovamente colpito più volte con pugni sulla schiena da soggetti comunque riconducibili dalla società ospitante; che le aggressioni fisiche subite in rapida successione causavano al direttore di gara una malattia di origine traumatica consistente in "trauma facciale, contusione cervico-dorsale" con prognosi di giorni 3 s.c. come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Ascoli Piceno, in atti;
Ritenuto che i fatti rappresentati e refertati dal direttore di gara integrano, in astratto, fattispecie delittuose di particolare gravità e che le stesse sono integralmente riconducibili, per questo ordinamento sportivo, a responsabilità della ASD MONTEPRANDONE sia per l'omissione consistita nell'aver consentito o quanto meno non impedito l'ingresso nel recinto di gioco di soggetti estranei alla gara, sia per le condotte stesse poste in essere dai predetti soggetti ignoti e da propri tesserati; Ritenuto altresì che la gravità dell'aggressione, posta in essere attraverso modalità particolarmente odiose e ripugnanti, consente di ritenere applicabili, tra le sanzioni previste dall'art.18 comma 1 condotta gravemente sleale quella dell'ammenda e quella dell'obbligo di disputare più gare a porte chiuse;
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale di Ascoli Piceno quanto sopra premesso e ritenuto irroga alla ASD MONTEPRANDONE:
a) la sanzione dell'ammenda di Euro 1500,00 ex art.18 comma 1 lett.B;
b) la sanzione sportiva dell'obbligo di disputare n.7 gare a porte chiuse, in assenza di pubblico.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'identificazione degli autori delle sopra descritte aggressioni, al fine di verificare se trattasi di soggetti tesserati.
Oltre ciò un dirigente squalificato fino al 31/01 per insulti e allenatore (già squalificato) sempre fino al 31/01 per insulti.
L'ammenda mi sembra adeguata per una terza categoria, così come le 7 gare a porte chiuse... ma in un caso del genere non si potrebbe dare una punizione esemplare anche ai dirigenti che permettono tutto ciò?
ps: commento della partita sulla pagina fb della società che meriterebbe un'ulteriore ammenda...

