Qua o son scemo io o il giudice sportivo si contraddice
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARLEV DUMITRU FINO AL 30/06/2016
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106
DEL 09/12/2015
(Gara: LELE NETTUNO – ACCADEMIA SPORT del 06/12/2015 – Campionato di Calcio a 5
Under 21)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 15/01/2016
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale;
Visto il reclamo in epigrafe,
Esaminati gli atti ufficiali,
Sentita, come da sua richiesta, la Società istante,
Osserva quanto segue:
Dal referto di gara emerge che al 12° del secondo tempo, a seguito di un provvedimento
disciplinare assunto dall’arbitro nei confronti del calciatore TARLEV Dumitru, questi gli rivolgeva
varie espressioni offensive e minacciose e tentava di colpirlo più volte con calci, schiaffi e pugni ,
non riuscendovi perché fermato dai suoi compagni di squadra.
Inoltre gli lanciava il pallone, senza colpirlo.
La reclamante, ribadendo le ragioni del suo ricorso, in sede di audizione diretta chiedeva la
riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato, ritenendola eccessiva per l’entità dei fatti;
contestualmente escludeva qualsiasi comportamento violento del giocatore, che tra l’altro calciava
il pallone verso l’arbitro, solo per richiamare la sua attenzione.
Il reclamo può essere accolto,
Di fatto la condotta posta in essere dal TARLEV, sicuramente censurabile sotto ogni aspetto, per
quanto riguarda le azioni, le parole irriguardose e le minacce avanzate nei confronti del direttore di
gara, è scaturita dalla contestazione di un provvedimento arbitrale ritenuto dal giocatore, ingiusto e
svantaggioso, stesso atteggiamento culminato con il lancio del pallone, all’indirizzo dell’arbitro,
senza colpirlo, che deve intendersi come una reazione eccessiva e sproporzionata di mero
disappunto.
Su tali presupposti, a giudizio di questa Corte, la squalifica del tesserato della Società LELE
NETTUNO C/5, può essere ridotta, onde renderla più adeguata alla reale portata degli incresciosi
eventi verificatisi.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore TARLEV Dumitru al
30/04/2016.
La tassa reclamo va restituita
qua pure... o forse son scemo io davvero :
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
Visto il reclamo in epigrafe,
Esaminati gli atti ufficiali,
Sentita la Società ricorrente,
Osserva quanto segue:
La Società GIOC COCCIANO FRASCATI, introduceva suo ricorso per l’ammenda ad essa
comminata di € 150,00, perché, come riportato dal C.U. indicato meglio in epigrafe, i “propri
sostenitori lanciavano fumogeni nei pressi della tribuna. Inoltre rivolgevano frasi offensive e
minacciose all’indirizzo dell’arbitro”.
La reclamante, in sede di sua audizione ribadiva la sua estraneità ai fatti addebitati ai propri tifosi,
sia per il lancio dei lacrimogeni che per le frasi offensive e minacciose all’indirizzo del direttore di
gara, chiedendo l’annullamento della sanzione.
Il reclamo è degno di accoglimento.
Ad un attento esame del referto arbitrale, non si riscontra alcunché in merito agli eventi addebitati
alla Società istante, essendo gli stessi insussistenti.
Infatti nel verbale dell’ufficiale di gara, viene espressa testualmente la dicitura “Nulla da segnalare”
riguardo al comportamento dei dirigenti, del pubblico, e su eventuali incidenti.
Tanto ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
Mo.. vabbe che vabbe però che davero davero ?
