da Doraemon il ven mag 10, 2019 10:01 am
Uscito il CU: ho i dubbi sulla seconda parte della delibera, ma resto affascinato dalle decisioni di questo giudice sportivo.
BOZNER FC vs. BRUNICO Promozione / Landesliga, 5.5.2019
- Premesso che la società BOZNER FC ha inoltrato in data 6 maggio un preannuncio di reclamo in merito all’incontro BRUNICO BRUNECK – BOZNER FC disputatosi il 5 maggio 2019;
- preso atto che in data 7.5.2019 è pervenuto a questo Ufficio di Giustizia Sportiva il reclamo sopra citato;
- preso atto che tutte le formalità procedurali sono state poste in essere correttamente;
il Giudice Sportivo,
visto la regola 5 del regolamento Gioco Calcio e l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, delibera di respingere il ricorso in oggetto.
Infatti, le decisioni dell’arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate (compreso se una rete è stata segnata o no) e sono, pertanto, inappellabili. Altrettanto, il non rispetto da parte di un calciatore del concetto di sportività prevista dall’articolo 1 bis del codice di Giustizia Sportiva, ancorché deplorevole e condannabile, non incide sulle decisioni dell’arbitro e sul risultato finale. Va precisato anche, che ai sensi dell’articolo 35.1.2 le riprese video (e simili) sono utilizzabili esclusivamente in caso di uno scambio di persone colpite da provvedimento disciplinare.
A carico del BOZNER FC si addebita la tassa reclamo.
D’ufficio ai sensi dell’articolo 29 comma 4 lettera a condotta gravemente sleale, il Giudice Sportivo delibera:
- visto gli articoli 29 e 34.4 del Codice di Giustizia sportiva,
- preso atto del rapporto del Commissario di Campo, ex articolo 68 NOIF , sulla gara in questione,
• la sanzione della squalifica per 2 giornate (articolo 19 condotta gravemente sleale) a carico del calciatore PIETERSTEINER Patrick (Brunico) per comportamento gravemente antisportivo;
• la sanzione della squalifica per 1 giornata a carico del capitano del Brunico, NIEDERKOFLER ALEX GERTT., per la condotta omissiva nella fase oggetto della presente delibera.
In particolare, il rapporto dettagliato e preciso del Commissario di Campo, designato dal CPA ai sensi dell’articolo 68 NOIF, protocollando il gol segnato da parte del Bozner Fc, ma non rilevato dalla terna arbitrale, conferma quanto accaduto al 42. del 1. Tempo. L’attività di indagine esperita conseguentemente da codesto Organo di Giustizia (art. 34.4. CDS), ha permesso di accertare la dinamica e di rilevare la condotta assolutamente antisportiva tenuta dal portiere del Brunico in occasione del gol subito ma non concesso. L’articolo 1 bis condotta gravemente sleale recita, infatti, che tutti i tesserati “..devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità…” Tale gravissimo comportamento, che supera di anni luce un atto di furbizia tollerante anche nello sport, ha pesantemente influito in modo negativo sullo svolgimento della gara e forse di tutto il campionato. Fortemente grave è il fatto che le indagini svolte hanno evidenziato, con assoluta certezza, la volontarietà da parte del Pietersteiner di sfruttare il momento di caos e di indurre, con la propria condotta scorretta, l’arbitro ed il suo assistente alla decisione tecnica di non dare il gol.
In questo contesto subentra anche la responsabilità oggettiva del capitano, Niederkofler Alex, tra l’altro difensore e presente nelle immediate vicinanze dell’azione. Quest’ultimo, nonostante avesse visto quanto accaduto, non è intervenuto come invece sarebbe stato suo dovere secondo la regola 3 punto 10 del Regolamento Gioco Calcio