CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GENOVA
GARA DEL 22/02/2009
GARA: SAN GOTTARDO 1995 - MEDIOLEVANTE Gara sospesa al 48' del secondo tempo sul
risultato di 1 - 1. Dall'esame degli atti ufficiali risulta che al 30' del primo tempo veniva espulso il
calciatore CAVO FILIPPO (MEDIOLEVANTE) per aver colpito un avversario con un calcio a gioco
fermo. Al 48' del secondo tempo (tempo di recupero 7 minuti) in seguito alla convalida di una rete
a favore del SAN GOTTARDO, il dirigente accompagnatore della Soc. MEDIOLEVANTE, Sig.
CANDELORO STEFANO, entrava protestando sul terreno di gioco, si avvicinava al direttore di
gara e, insultandolo, lo spingeva al petto con entrambe le mani facendolo indietreggiare e
procurandogli dolore e momentanea difficoltà di respirazione. L'arbitro, non sentendosi più in
condizioni psico-fisiche per portare a termine la gara, decideva di sospenderla definitivamente
(art. 64/2 delle N.O.I. - F.I.G.C.). Mentre cercava di allontanarsi dal terreno di gioco i calciatori
BARBIERI STEFANO, DORAGROSSA LUCA e CRISONA' DAVIDE, tutti appartenent i alla Soc.
MEDIOLEVANTE, si dirigevano verso di lui con fare minaccio so, rivolgendogli frasi offensive.
L'arbitro si portava presso la panchina dove si trovavano i dirigenti della Soc. SAN GOTTARDO,
sostando per circa 5 minuti, in quanto i sopracitati calciatori tentavano di aggredirlo. A questo
punto intervenivano le forze dell'ordine che riportavano la calma. Grazie alla collaborazione di
alcuni dirigenti della Soc. SAN GOTTARDO , l'arbitro riusciva ad allontanarsi dal complesso
sportivo senza ulteriori difficoltà. Per quanto sopra esposto, si delibera:
A) di infliggere alla Soc. MEDIOLEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 (art. 17/1 del C.G.S.);
B) di squalificare per 2 gare il calciatore CAVO FILIPPO (MEDIOLEVANTE );
C) di inibire sino al 31/12/2009 il Sig. CANDELORO STEFANO, dirigente accompagnatore MEDIOLEVANTE;
D) di squalificare per 3 gare i calciatori BARBIERI STEFANO, DORAGROSS A LUCA e CRISONA' DAVIDE (MEDIOLEVANTE);
E) di comminare alla Soc. MEDIOLEVANTE l'ammenda di EURO 100,00 per comportamento antisportivo di propri tesserati.

Credo però senza entrare nel caso specifico, che la sospensione della partita debba essere un caso veramente eccezionale limitato ai casi in cui non si possa fare veramente altrimenti.