Il Presidente della F.I.G.C.,
- vista l’istanza inoltrata dal calciatore Delisi Massimo tendente ad ottenere un provvedimento di grazia in ordine alla sanzione della squalifica fino al 2.4.2011 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, come da Comunicato Ufficiale n. 44 del 5.4.2006, per contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro, reiterato dopo l’espulsione, nonché per averlo colpito con una testa al naso procurando forte dolore ed un ematoma, in occasione della gara del Campionato di Promozione, Valderice/Riviera dei Marmi, disputata in data 2.4.2006
- rimessa l’istanza, ai sensi degli artt.33, comma 8, dello Statuto Federale e 27 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte di Giustizia Federale;
- rilevato che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione del 23 Febbraio 2009, ha espresso parere sfavorevole, in quanto non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio,
non ha ravvisato i requisiti atti a determinare la concessione del provvedimento di grazia.
Ma sapevate di questa possibilità? Certo ci vuole coraggio a fare domanda dopo questo episodio ad esempio...

