da gip il mer dic 14, 2022 4:34 pm
tornando nell'origine del Topic, vi mostro una parte di motivazione della corte Federale d'Appello della FIGC dove si evince la grande differenza tra giustizia sportiva e quella ordinaria:
Il punto che viene in questione nel presente in giudizio è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n.49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-
2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).
Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a
quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una
costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).
Pertanto se confermati i forti indizi di colpevolezza, da testimonianze autorevoli, quale ad esempio il contatto telefonico al vice presidente CDN, oppure riguardo la conoscenza di vecchia data con d'Onofrio dichiarata da testi credibili quali potrebbero essere stati ex presidente e componenti nazionali, unito al mancato controllo sulle procedure di rimborso (il presidente nazionale essendo l'amministratore dell'aia si assume le responsabilità degli atti ammisnistrativi) ecc ecc.. Beh se per la giustizia sportiva è ormai consolidato che non vale il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non credo ci sia una benchè minima possiblilità di evitare il deferimento e la squalifica... E non penso si possa scampare il commissariamento... Mi spiace per Trentalange, dall'elezione fino a Ottobre 2021 c'avevo creduto, poi però.....