gara del 19/ 9/2026 ASD ATLETICO LUGO CALCIO - ASD ZETA RAVENNA
Il G.S., letto il referto arbitrale, da cui risulta che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al 43' ST a causa della condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara da parte di un tesserato della società ASD Zeta Ravenna; rilevato che, per quanto quindi interesse, il DDG abbia, coerentemente con la gravità dell'episodio, sospeso la gara in via definitiva per essere venute meno le condizioni per la prosecuzione; considerato che, peraltro, nessun dirigente e/o tesserato della società Zeta Ravenna si sia prodigato in quel frangente a tutela dell'incolumità del DDG salvo poi scusarsi all'uscita dell'impianto sportivo.
Tutto ciò premesso e considerato, richiamati gli artt. 10, co. 1 e 35,co. 5 bis e 7 condotta gravemente sleale, questo giudice sportivo delibera di assegnare gara persa alla società Zeta Ravenna con il risultato di 3-0, di comminare alla stessa due punti di penalizzazione e 250 euro di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato, al quale, con separato provvedimento, viene inflitta specifica sanzione disciplinare
CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA FINO AL 23/ 9/2030
ICOB PETRICA DANIEL (ASD ZETA RAVENNA)
Poiché, a seguito di una contestata decisione di gioco, il Sig. Icob Petrica Daniel si dirigeva repentinamente verso il DDG e, raggiuntolo, iniziava ad inveire nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il predetto tesserato afferrava il DDG al capo con entrambe le mani, con forza tale da provocargli forte dolore e una piccola lacerazione sulla tempia sinistra, verosimilmente dovuta ad un'unghia. Nel contempo, in maniera deliberata e violenta scagliava il DDG all'indietro facendolo rovinare a terra, ove sbatteva la schiena, il collo e la testa accusando, da subito, intenso dolore per l'impatto con il suolo. Conseguentemente il DDG deliberava la sospensione definitiva della gara e si recava in pronto soccorso, atteso il dolore patito, che rilasciava referto medico, allegato al rapporto di gara.
La condotta descritta, per modalità, intensità e volontarietà, integra gli estremi della condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara prevista dall'art. 35, co. 4, condotta gravemente sleale, non potendo essere ricondotta a una mera condotta irriguardosa o un contatto fisico o occasionale.
Invero, il referto di PS attesta "escoriazione emivolto SX" e "cervicalgia" con prognosi di cinque giorni clinici.
Link: https://www.figcravenna.it/files/comuni ... 1/cu20.pdf
